PENALE - Nickname altrui inserito in chat di incontri personali e delitto di falsità personale ex art. 494 C.P.

Nel lontano 1930 si introdusse - tra i reati contro la fede pubblica - la fattispecie penale di cui all’art. 494 C.P., con il dichiarato intento di politica criminale di sanzionare tutti quei fatti che, sino a quel momento, non potevano essere perseguiti e puniti in forza delle allora vigenti disposizioni in materia di truffa.
Quid iuris se si scopra che taluno ha inserito in una chat, dedicata agli incontri personali per adulti, il numero di telefono cellulare di un’altra persona, che ne sia rimasta ignara, abbinando quell'utenza telefonica a un certo pseudonimo ( il c.d. nickname), al fine di danneggiare la stessa persona facendola apparire sessualmente disponibile ad incontri amorosi o "aperta" a relazioni erotiche? Può ravvisarsi il reato di sostituzione di persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 494 C.P.?
La norma era invero stata concepita dal legislatore in epoca assai lontana dall'attuale evo di internet.
La S.C. ne ha fatto recente applicazione, transitando attraverso il richiamo di due proprie passate pronunce. In un primo caso si era statuito che era reato la creazione e il successivo utilizzo di una casella e-mail riportante il nome di una persona, quale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cass. Pen. Sez. V, Sent. 08.11/14.12.2007 n° 46674) e in un secondo caso si era deciso che la creazione di un profilo utente (ossia l'account) utilizzato per le aste on-line servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso, al fine di far ricadere su tale soggetto l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete, andava pure sanzionato con il delitto di sostituzione di persona (Cass. Pen, Sez. III, Sent. 15.12.2011/03.04.2012 n° 1247). In entrambi tali precedenti si era in presenza di situazioni implicanti l’uso di uno pseudonimo, ora un nickname, ora un account.
Per inciso, va sottolineato come lo pseudonimo stesso sia civilisticamente già tutelato dal nostro Ordinamento, per il tramite dell'art. 9 C.C., ma come il nome soltanto "usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome" (art. 9 C.C.). Per la S.C. pare, però, che l'unico criterio del "nickname" per addivenire a "nome" sia quello della certa identificabilità di una determinata persona, nel caso in questione, con il rafforzamento della pubblicazione del numero telefonico della persona offesa.
Nella Sentenza in esame è però emerso un dictum di diversa portata: si è, infatti, ritenuto che “l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una "chat" di incontri personali i dati identificativi della M., ad insaputa di quest'ultima” , nonché un ulteriore quid pluris: la diffusione di un altrui numero telefonico.
Si tratta di una notevole differenza rispetto alle suddette due decisioni pregresse, il che tuttavia non ha impedito “di escludere l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 494 C.P., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi”.
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito - richiamando la propria elaborazione giurisprudenziale, secondo cui si tratta di reato plurioffensivo (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., Sent. 25.10/18.12.2007 n° 46982) - quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma in questione: più che delitto contro la fede pubblica, la disposizione mira a tutelare quella che è la fede privata, quella relativa al singolo individuo.
Partendo da tali presupposti, la S.C. ha sviluppato un’interpretazione estensiva, cercando di "adeguare" l'ambito di applicabilità della tradizionali fattispecie di reato (l’art. 494 C.P., appunto) “alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali.”
In virtù di tale evoluzione ermeneutica, gli ermellini sono pervenuti alla statuizione che l’inserimento, in una chat di incontri personali, del numero di telefono cellulare di un terzi rimasto all'oscuro, in associazione ad un nickname allo scopo di far apparire questi sessualmente disponibile, integri gli estremi del delitto di sostituzione di persona ex art. 494 C.P.
Posto il principio di tassatività della norma penale, però, ci si chiede se la soluzione qui prospettata dalla Cassazione, per contrastare gli effetti dell'uso arbitrario degli strumenti offerti dall’evoluzione tecnologica, abbia comportatoil superamento dei limiti stabiliti dai principi fondamentali che vigono in materia penale.
Per fronteggiare situazioni nuove (inimmaginabili per il legislatore del secolo scorso), i giudici hanno sentenziato che la via dell’interpretazione estensiva “è invece lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire - attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica - che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore” .
Ma resta il fatto che la Cassazione, pur accogliendo storicamente la distinzione tra analogia (vietata) e interpretazione stensiva (consentita), non è sempre andata esente da manifeste contraddizioni, come allorquando ha statuito che l'interpretazione comporta che il giudice debba risalire all'intenzione del legislatore o alla ratio legis, per includere nell'ambito di applicazione della norma casi non immediatamente ricomprendibili nella lettera del testo legislativo, poiché in tale evenienza non si procederebbe "per similitudine di rapporti" (come nell'analogia), ma per "necessità logica" (così, per tutte, Cass. 02.04.1986, MDP, 1986, 172 e 733).
Con buona pace dell'art. 1 C.P. ("Nessuno può essere punito per un fatto che non sia ESPRESSAMENTE preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"), che impone il principio di tassatività, da cui consegue il DIVIETO DI ANALOGIA in malam partem, quale espressione del superiore princio di LEGALITÀ costituzionalizzato dall'art. 25 Cost.
Anche perché il brocardo nullum crimen sine praevia lege ha senso in tanto in quanto vi sia la "prevedibilità" della decisione giudiziale, quale esigenza insopprimibile d'un moderno Stato di diritto.
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 28.11.2012/29.04.2013 n° 18826
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano Zecca, Presidente
Dott. Paolo Oldi, Consigliere
Dott. Silvana De Berardinis, Consigliere
Dott. Alfredo Guardiano, rel. Consigliere
Dott. Paolo Demarchi Albengo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul Ricorso proposto da:
C.C., n. il (omissis);
avverso la Sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste il 20.10.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il Ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del Ricorso;
udito per la ricorrente, il difensore di fiducia Avv. V.P., del Foro di (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del Ricorso.
Svolgimento del processo
Con Sentenza pronunciata il 26.30.2009 il Tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494 C.P., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di Euro 5000,00.
Il Tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla "chat" telematica "(omissis)", il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della "chat" interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l'avevano apostrofata con parole offensive, come "troia", ovvero le avevano inviato mms con allegate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione.
In tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti, determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne l'onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche la fattispecie di reato delineata dall'art. 494 C.P. (sostituzione di persona).
Con Sentenza del 20.10.2011 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all'art. 660 c.p., perchè estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena irrogata in senso più favorevole al reo, confermando nel resto l'impugnata Sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto Ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputata articolando distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo la C. eccepisce i vizi di cui all'art. 606 C.P.P., comma 1 lett. b) ed e), in relazione all'art. 494 C.P. e art. 192 C.P.P.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che, punendo, l'art. 494 C.P., la condotta di colui che "sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sè o ad altri un falso nome [...] procura a sè o ad altri un vantaggio o reca ad altri un danno", ove anche fosse vero che la C. abbia aperto nella rete un profilo con uno pseudonimo, comunque ciò non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera divulgazione del numero di un telefono cellulare.
Oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 494 C.P., è, infatti, la pubblica fede, che può essere pregiudicata da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, non ad un semplice numero di telefono.
Inoltre, rileva la ricorrente, nel caso in esame nessuno è stato indotto in errore, non il gestore della "chat", il quale aveva un preciso riferimento nel soggetto generatore del "nickname" (la ditta (omissis), appartenente al padre dell'imputata), nè gli utenti della rete, i quali sapevano fin dall'origine di non interloquire con alcuna persona determinata e riconoscibile, non risultando, inoltre, che vi sia stata alcuna conversazione tra i menzionati utenti e l'imputata, nel corso della quale quest'ultima si sia spacciata per la M.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 C.P.P., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 C.P.P., sotto un diverso profilo, in quanto si è affermata la penale responsabilità della C. sulla base di fatti diversi, accaduti in periodi differenti da quelli indicati nel capo d'imputazione.
Ad avviso della ricorrente, infatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso, da un lato che le occasioni d'inserimento del numero dell'utenza cellulare della persona offesa in rete sono state due: a) l'attivazione del profilo "(omissis)" sul sito "(omissis)", mediante l'utenza domestica collegata ad internet, intestata alla ditta di termoidraulica biologica del padre dell'imputata, cui si fa riferimento nel capo d'imputazione; b) l'attivazione di una "chat" telefonica mediante il gestore "(omissis)", attraverso ed in associazione con un'utenza telefonica intestata alla C. (n° (omissis)), non compresa nel capo d'imputazione; dall'altro che la M. ha subito molestie con due telefonate offensive, nelle quali veniva apostrofata "stronza puttana", da attribuirsi al soggetto utilizzatore del telefono mobile contraddistinto dal numero (omissis), pure intestato alla C.
Orbene, evidenzia l'imputata, solo la prima condotta è stata riportata nel capo d'imputazione, non le altre, sulle quali i giudici di merito non potevano fondare la Sentenza di condanna, essendo al di fuori della contestazione e che, invece, sono state prese in considerazione, "addirittura modulando la pena in funzione della lunga durata del progetto criminoso".
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta sempre i vizi di cui all'art. 606 C.P.P., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 C.P.P., in quanto, la corte territoriale, da un lato ha omesso di attribuire il giusto rilievo ad un elemento di particolare importanza, vale a dire alla circostanza che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale ed, in particolare dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e del teste G.R., il numero di telefono della M. era già stato inserito "su profili internet ancora prima che (omissis) attivasse il profilo (omissis)", il che "induce a pensare che altri soggetti avessero reso pubblico il cellulare della costituita parte civile"; dall'altro non ha considerato che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, anche il padre dell'imputata aveva motivi di astio nei confronti della persona offesa, che non gli aveva pagato nessun corrispettivo per lavori effettuati dal C., di cui la M. negava l'esecuzione stessa, e poteva liberamente accedere al personal computer, intestato alla sua ditta, con cui fu attivato il profilo "(omissis)".
Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce i vizi di cui all'art. 606 C.P.P., comma 1, lett. b), d) ed e), in relazione all'art. 192 C.P.P., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale dell'imputata sul presupposto che, come attestato dalla compagnia telefonica "omissis", il profilo denominato "(omissis)" fosse associato all'utenza telefonica n° (omissis), formalmente intestata alla C., laddove nel corso dell'udienza dibattimentale del 21.10.2008 i testi Z. e C.G. hanno precisato che l'utenza in uso alla ricorrente era quella contraddistinta dal n° (omissis) e che l'imputata, pur avendo intestate altre diverse schede, in realtà non le utilizzava, per cui la corte territoriale, che sul punto ha omesso qualsiasi motivazione, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale per accertare chi fosse l'effettivo utilizzatore della scheda utilizzata per l'attivazione del suddetto profilo e di quella n° (omissis), impiegata per le telefonate moleste ricevute dalla M. nella serata dell'(omissis), pure oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente eccepisce i vizi di cui all'art. 606 C.P.P., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 C.P.P., sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine a due rilievi formulati con l'atto di Appello, riguardanti l'effettiva durata delle presunte molestie (che nel capo di imputazione vengono circoscritte al periodo (omissis), mentre il giudice di primo grado le aveva estese dall'(omissis), considerandole, pertanto, di "particolare durata"), nonché la compatibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell'imputata.
Inoltre la corte territoriale, nel valutare l'entità della pena, l'assegnazione o meno dei benefici di legge e l'entità del risarcimento, ha omesso anche di esaminare quali fossero state le molestie effettivamente subite dalla M. nel periodo indicato nel capo d'imputazione.
Motivi della decisione
Il Ricorso proposto nell'interesse di C.C. è infondato e non può essere accolto.
Di particolare rilevanza appare il primo motivo di Ricorso, che, come si è visto, contesta la possibilità di ricondurre la condotta posta in essere dalla C. al paradigma normativo di cui all'art. 494 C.P.
L'articolata esposizione operata dal difensore della ricorrente, non appare condivisibile.
I profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che l'evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l'affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica internet, consentono una diffusione di informazioni e possibilità di comunicazione diretta tra gli utenti pressochè illimitate, hanno dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in considerazione dell'intima connessione esistente tra società e diritto) anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di non poco momento appaiono quelli sottesi ad un'attività di interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi legislativi, consenta di adeguare l'ambito di operatività delle tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui all'art. 494 C.P., alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali. Attività di interpretazione estensiva della norma penale, che, appare opportuno ribadire, lungi dall'essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire - attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica - che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore. In tal caso, non si dà luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. 22.02.2012, n° 15048, P.).
Tanto premesso, può affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell'art. 494 C.P., sia possibile far ricadere la condotta della C. nell'ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona. Al riguardo occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo collegio, essendo ricompreso nel Titolo VII, del Libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest'ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall'ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, Sent. 27.03.2009 n° 21574, rv. 243884; Cass. Pen., Sez. V, 09.12.2008, n° 7187, rv. 243154; Cass. Pen., Sez. Un., 25.10.2007, n° 237855, P.).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già riconosciuto la possibilità di ricondurre nell'ambito di operatività dell'art. 494 C.P., alcune condotte poste in essere attraverso l'utilizzazione della rete internet.
E' stato così affermato che la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite.
Sicchè integra il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 C.P., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sent. 15.12.2011 n° 12479, A., rv. 252227).
Soprattutto, in un caso la cui somiglianza a quello in esame appare evidente, si è ritenuto che integri il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità, in quanto, a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 08.11.2007, n° 46674, A., rv. 238504).
Rispetto ai casi affrontati dalle sentenze innanzi menzionate, quello in esame presenta una particolarità, in quanto l'imputata non ha creato un "account" attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una "chat" di incontri personali i dati identificativi della M., ad insaputa di quest'ultima.
Si tratta di una notevole differenza, che, tuttavia, non consente di escludere l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 494 C.P., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
Ed invero non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per "nome" non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 21.12.2011, n° 4250, P., rv. 252203).
Nella prospettiva del soggetto privato vittima del reato, dunque, appare incontestabile che la tutela giuridica apprestata dalla disposizione in parola abbia per oggetto, oltre alla fede pubblica, anche la protezione dell'identità dei terzi, che può essere pregiudicata non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall'attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, allo scopo di arrecargli una danno.
In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti "nicknames" (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del "web", la quale, tuttavia, non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il "nickname" è attribuito, come accaduto per la M.
Nella prospettiva che si propone, dunque, il "nickname", quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell'art. 9 C.C.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sè o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'art. 494 C.P. (cfr. Cass. Pen., Sez. II, Sent. 21.12.2011 n° 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass. 36094/2006, rv. 235489).
Infatti il "nickname" "(omissis)", inserito dalla C. nella "chat" innanzi indicata, in cui appaiono le lettere "M" e "K", contenute nel nome e nel cognome della M.M., corredato inoltre del numero di telefono mobile della stessa persona offesa (come si evince dalla motivazione della Sentenza di primo grado, utilizzabile in questa sede in quanto sul punto la corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo del tutto omogeneo), non lascia alcun dubbio sulla sua natura di contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale (data l'esplicita aggiunta del suffisso "SEX") con i frequentatori della "chat", che, a tal scopo, avrebbero potuto contattarla telefonicamente, come effettivamente avvenuto.
Ricorrono, del pari, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale, costituiti dall'induzione in errore e dall'avere agito al fine di procurare un danno alla persona offesa, in quanto, da un lato i soggetti indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali credendo di potere entrare in contatto con una persona disponibile ad incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati di fronte ad una persona del tutto diversa, rimanendo, peraltro, coinvolti, è da presumere contro la loro volontà, nelle indagini di polizia giudiziaria avviate per la reazione della M.; dall'altro appare incontestabile che lo scopo della C. fosse proprio quello di arrecare una danno alla M., inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne l'immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità, danno in concreto verificatosi.
Passando agli altri motivi di Ricorso, se ne deve dichiarare l’inammissibilità in quanto con essi vengono prospettate censure, da un lato attinenti al fatto, in quanto consistenti in una lettura alternativa delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, dall'altro manifestamente infondate. Ed invero trascura il difensore che tutti gli altri episodi sui quali si soffermano i giudici di primo e di secondo grado, ed in particolare le due chiamate telefoniche partite nella notte compresa tra l'otto ed il nove febbraio del 2006 da un'utenza telefonica cellulare intestata alla C. e l'attivazione del profilo "(omissis)", relativo alla "chat" della compagnia telefonica "(omissis)", attraverso il quale pure erano giunti messaggi erotici alla persona offesa, effettuata attraverso una diversa utenza telefonica mobile sempre intestata alla ricorrente, sono stati utilizzati, in quanto sintomatici dell'intento di danneggiare la M., per confermare l'attribuzione all'imputata dell'inserimento del "nickname" "(omissis)" nella "chat" "(omissis)", nonché per dimostrare la "rilevante durata nel tempo delle condotte moleste", elemento specificamente preso in considerazione dal tribunale, giusta la previsione dell'art. 133 C.P., comma 2 n° 3, non per fondare l'affermazione di responsabilità, ma per giustificare, unitamente alla "particolare abilità e capacità inventiva" della C., l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale (cfr. p. 5 della Sentenza di primo grado).
Nessun "giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell'imputata incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche", è stato, poi, effettuato dalla corte territoriale, che ha confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, condividendo la scelta di subordinare l'efficacia del suddetto beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, come previsto dall'art. 165 C.P., comma 1, trattandosi di due istituti caratterizzati da diversi presupposti e finalità, in quanto le circostanze ex art. 62-bis C.P., rispondono alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 24.01.2008, n° 6603, rv. 239131).
Va, infine, rilevato come la corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune da vizi nella sua coerenza logica, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell'entità del risarcimento del danno abbia specificamente fatto riferimento ai mesi nel corso dei quali la persona offesa ha dovuto subire continue molestie di natura sessuale e "pesanti insulti da parte di soggetti sconosciuti" ed alle ripercussioni che tali eventi hanno prodotto "nella vita personale e familiare della vittima del reato" (cfr. p. dell'impugnata Sentenza).
Sulla base delle svolte considerazioni il Ricorso presentato nell'interesse di C.C. va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il Ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013.