ORD. FORENSE - Parcelle, il Consiglio di Stato: prevalga la libera concorrenza.

IL SOLE 24 ORE, Professionisti. Il Consiglio di Stato dà seguito alla sentenza della Corte Ue sulla liberalizzazione. Il decoro non entra nella tariffa. Gli Ordini non possono più valutare i prezzi col parametro della dignità

Il decoro non è più un parametro valido per verificare le tariffe professionali. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 22 gennaio 2015 n° 238, generata da un ricorso dell’Ordine dei geologi, ma estensibile a tutte le professioni. Si discuteva infatti delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza (Antitrust), irrogate perché l’Ordine aveva adottato criteri e parametri per determinare tariffe. Quindi, una situazione identica a quella di altre professioni collegiate (avvocati, notai, professioni tecniche). Il problema è sorto con il Dl 223/2006 (articolo 2), che ha eliminato i minimi tariffari: minimi che secondo l’Antitrust non possono essere reintrodotti attraverso principi deontologici di corretto comportamento. Ora, con questa sentenza del Consiglio di Stato, i prezzi praticati dai professionisti non sono più oggetto di una verifica di decoro deontologico, concludendo un percorso che ha coinvolto la Corte di giustizia Ue.

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PRIVACY - Roma, Montecitorio: convegno del Garante "Il pianeta connesso"

Giornata europea della privacy: "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy"

Giornata europea della privacy: "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy"
Convegno 28 gennaio 2015 su habitat digitale, Internet delle cose e tecnologie indossabili

Come difendere i diritti delle persone nella nuova dimensione dell'Infosfera, un habitat popolato di dati, informazioni, esperienze condivise, nuovi strumenti di conoscenza; quali scenari sociali ed economici determina l' "Internet delle cose", cioè il mondo degli oggetti connessi; quali sfide pone alla protezione dei dati personali il crescente sviluppo delle tecnologie indossabili, dagli orologi intelligenti ai nuovi visori a realtà aumentata. Di questi temi cruciali per la nostra era si è discusso al convegno, cui ha partecipato anche l'Avv. Salvatore Frattallone, intitolato «Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy», organizzato dal Garante per la privacy in occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali 2015. Il convegno si è svolto il 28.01.2015, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, in Via di Campo Marzio n° 78 a Roma. I relatori, oltre ai componenti dell'Autorità Garante per la privacy (Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano), sono stati: Juan Carlos De Martin (Politecnico di Torino); Antonio Spadaro ("Civiltà Cattolica"); Luca De Biase ("Il Sole 24 Ore"); Roberto Baldoni (Università di Roma "La Sapienza"); Massimo Russo ("Wired Italia"); Lella Mazzoli (Università di Urbino "Carlo Bo"); Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino "Carlo Bo"); Andrea Granelli ("Kanso"); Federico Maggi (Politecnico di Milano). I lavori sono stati aperti da Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante, e sono stati chiusi da Marina Sereni, Vice Presidente della Camera dei Deputati

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INTERNATIONAL TRADE - Master in diritto commerciale internazionale

Università degli Studi "La sapienza", Roma


MASTER IN "INTERNATIONAL BUSINESS LAW" 

Ateneo: Università degli Studi "La sapienza"
A./A.: 2014/2015
Facoltà: Economia
Dipartimento: Diritto ed economia delle attività produttive 
Sede del Master: Roma, Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma (ITALY)
Codice del Master: 10575
Livello: Secondo livello
Durata: Annuale
Edizione: XI
Direttore: Ch.mo Prof. Daniele Umberto Santosuosso
Consiglio didattico scientifico: Prof.ssa Anna Rosa Adiutori, Prof.ssa Giuseppina Capaldo, Prof. Alessandro Nigro, Prof. Leonardo Perrone, Prof. Paolo Picone, Prof. Rita Salvi, Prof. Daniele U. Santosuosso, Prof. Daniele Vattermoli. 
Obiettivi formativi: Il Master si propone di realizzare un percorso formativo rivolto a studiosi e professionisti interessati ad una formazione di livello avanzato nel campo del diritto commerciale internazionale e del cosiddetto “Business Law” ed a quanti operano o intendono operare presso studi legali o di consulenza, grandi e medie aziende con rilevanti attività transnazionali, merchant bank, compagnie di assicurazione, organismi internazionali attivi nel settore ed enti pubblici e privati.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Rinnovata l'A.G. del garante privacy, con ritocchi su salute e vita sessuale.

Dal 01.01.2015 e sono a tutto il 2016 l'attività di indagine, civile e penale, di detective privati è stata autorizzata - per quanto attiene alla raccolta di informazioni e al trattamento di dati personali sensibili altrui - dal Garante con la nuova Autorizzazione Generale n° 6/2014, che sostituisce ed integra la precedente (n° 6/2013). Secondo la regola, il trattamento dei dati sensibili è lecito solamente se abbia luogo nel rispetto della legge (D.L.vo n° 196/03, del vigente Codice di deontologia e buona condotta per lo svolgimento di investigazioni difensive (di cui l'Avv. Salvatore Frattallone è stato parte attiva ai lavori della Commissione che ne ha curato la redazione) e delle specifiche prescrizioni indicate nel recentissimo provvedimento che il Garante ha adottato in forza dell'art. 40 del T.U. Privacy, per questa "determinata categoria di titolari". Si tratta, quindi, di una vera e propria fonte di diritto per il trattamento dei dati sensibili, che esenta i relativi destinatari dell'A.G. da richiedere al Garante specifiche richieste di autorizzazione ogni qual volta intendano effettuare trattamenti conformi alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Garanzia.

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PENALE - Il Giudice di Pace che archivi deve dar conto del contenuto dell'opposizione della P.O.

Tizio, nell'inviare una e-mail a Caio e altri, gli inoltrò allegandola in calce una e-mail proveniente da Sempronio contenente un'offesa che questi aveva rivolto a Caio. Caio sporse querela ex art. 595 C.P., ma il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione di Caio, dispose l'archiviazione del procedimento, con Decreto reso de plano, in cui si limitò a condividere la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto che l'espressione inviata via internet non fosse diffamatoria. Caio ricorse in Cassazione, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio sostanziale e la violazione di legge, censurando l'omessa la motivazione circa il contenuto dell'opposizione che aveva presentato unitamente a un elaborato tecnico sulla valenza denigratoria dell'epiteto.  La Suprema Corte, dopo aver rilevato che nella comunicazione telematica era stato rivolto un appellativo offensivo, ha stabilito che il Giudice di Pace non aveva affatto preso in considerazione il contenuto della opposizione della P.O.  Il Giudice di Pace, invero, ove non motivi sul contenuto dell'opposizione, deve comunque esaminarne e dichiararne l'inammissibilità, per dimostrare di averla adeguatamente vagliata. Per la S.C.,infatti, lo snello procedimento che si attua con "l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare [che] però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione ". 
Non basta dunque archiviare richiamandosi tout court alle ragioni del P.M.

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