PRIVACY - Basta la diffida dell'Avvocato per la revoca del consenso al trattamento dei dati.
Ennesimo successo professionale dello Studio Frattallone & Partners Law Firm in materia di data protection.
La Suprema Corte ha accolto e fatta propria la tesi secondo cui, ai fini della revoca del trattamento di dati personali di una persona, di regola è sufficiente la comunicazione rivolta, al titolare del trattamento, dal legale che assiste l'interessato.
Nella fattispecie, a seguito dell'interruzione d'un rapporto di collaborazione, un professionista, rivoltosi allo Studio, aveva manifestato la volontà che fosse immediatamente rimossa ogni menzione alla sua persona dal sito web ufficiale dell'azienda con cui aveva avuto un precedente rapporto di lavoro, atteso che on-line lì ancora comparivano dei suoi riferimenti. La revoca del consenso era stata inviata dall'Avvocato, con diffida al titolare del trattamento.
Il Tribunale di Milano, che era stato adito dall'interessato con Ricorso ex art. 142 Codice Privacy, aveva ritenuto che la revoca non fosse valida ed efficace nei confronti del titolare del trattamento, perché priva della sottoscrizione della parte assistita. La Massima Assise ha ribaltato la decisione, bollandola come errata e, perciò, la ha in radice cassata con rinvio, cogliendo l'occasione per introdurre nell'Ordinamento Giuridico il seguente principio di diritto: «la revoca del consenso al trattamento dei dati personali può essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un legale di fiducia».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE