Lâascolto⊠del âŠminore âŠtestimone
Un minorenne che ha subito abusi sessuali dev'essere sentito appena possibile o è preferibile attendere che il ricordo sedimenti nella sua memoria? Chi deve procedere all'ascolto? Con che metodiche? Quali sono i meccanismi mnestici e come operano? Come misurare la capacità a deporre del minorenne? Quali i parametri di credibilità , attendibilità e veridicità del testimone minorenne? Quali i pericoli d'inquinamento della fonte di prova, dovuti a contaminazioni e manipolazioni, anche involontarie, provenienti dal mondo degli adulti e da altri minori con cui il teste si relazioni? Quali i fattori di stress e quali i nessi eziologici tra condotta di abuso e turbamento? A questi e ad altri quesiti cerca di rispondere la Consensus Conference approvata a Roma il 06.11.2010, individuando i criteri scientifici atti ad aiutare l'esperto, i giudici, i magistrati inquirenti e gli avvocati nell'interfacciarsi con il minore,
nell'elicitare le informazioni che, tramite il racconto e il ricordo che ne deriva, questi può fornire a giuristi ed esperti ai fini giudiziari. Il portato del vissuto del minore, del resto, gli appartiene e riemerge durante la testimonianza, anche in modo incosciente. Altre volte provoca le c.d. amnesie infantili.
Senza perdere di vista che l'attività dell'escutere il minorenne è, per sua natura, davvero peculiare e non può venire improvvisata, applicando categorie tipiche del processo degli adulti. In un ambito come questo, peraltro, i danni al minore e al processo, causati da procedure irregolari e non rispettose dei fondamentalia della materia, possono essere (e verosimilmente sono) irreversibili.
CosÏ come non è il codice di rito penale ma la scienza e le leggi di copertura scientifica che indicano al giurista e all'esperto come trattare un reperto con tracce ematiche e come raccoglierlo e utilizzarlo a fini di prova, cosÏ le Linee Guida sull'Ascolto del Minore Testimone - lungi dal porre questioni d'utilizzabilità o nullità ex art. 191 C.P.P. - rappresentano l'insieme delle moderne e attuali regole, condivise dalla comunità scientifica di riferimento, per l'acquisizione d'una "idonea" prova processualmente valida, ex art. 189 C.P.P.
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La Consensus si eĚ articolata in molteplici incontri e riunioni, dal 27.09.08 al 30.01.10. Ogni SocietaĚ Scientifica era rappresentata da due studiosi, designati dai rispettivi organi direttivi. I lavori, presieduti dal prof. Catanesi, hanno previsto analisi, discussione ed approvazione per ogni singolo paragrafo del testo. Il testo eĚ stato approvato allâunanimitaĚ. La bozza finale del documento eĚ stata poi inviata a quattro esperti esterni al gruppo, scelti per comprovata e riconosciuta competenza sullâargomento. Il testo finale, che ha tenuto conto del parere degli esperti esterni, eĚ stato inviato alle SocietaĚ scientifiche di riferimento per la sua ratifica.
Fra le ragioni che hanno condotto le SocietaĚ scientifiche firmatarie del documento ad affrontare questa Consensus vi sono condivise preoccupazioni per la limitata competenza di operatori che effettuano verifiche sulla capacitaĚ di testimoniare del minore e per il frequente ricorso, in ambito giudiziario, a metodi e tecniche non adeguate allo scopo.
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Esperti nominati dalle SocietaĚ scientifiche:
- SocietaĚ Italiana di Criminologia: Tullio Bandini (Genova), Roberto Catanesi (Bari)
- SocietaĚ Italiana di Medicina legale: Piero Ricci (Catanzaro), Marco Marchetti (Molise)
- SocietaĚ Italiana di Neuropsichiatria dellâInfanzia e dellâAdolescenza: Ugo Sabatello (Roma), Giovanni Battista Camerini (Bologna)
- SocietaĚ Italiana di Neuropsicologia: Giovanni Sartori (Padova), Andrea Stracciari (Bologna)
- SocietaĚ Italiana di Psichiatria: Liliana Lorettu (Sassari), Francesco Scapati (Taranto)
- SocietaĚ di Psicologia Giuridica: Guglielmo Gulotta (Torino), Luisella de Cataldo (Milano).
Esperti supervisori finali:
- Prof. Massimo Ammaniti, Ordinario di Psicologia dinamica, Univ. âLa Sapienzaâ di Roma;
- Prof. Ernesto Caffo, Ordinario di Neuropsichiatria infantile, UniversitaĚ di Modena;
- Prof. Ugo Fornari, Ordinario di Psicopatologia forense, UniversitaĚ di Torino;
- Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Department of Psychology, UniversitaĚ di Hull (UK).
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- Le linee Guida sull'Ascolto del Minore Testimone -
1. Premessa
1.1 Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, cosiĚ come attestate dalla piuĚ accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.
1.2 Eâ metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata â laddove possibile - su tecniche ripetibili e controllabili.
1.3 Lâesperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere inoltre in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sullâargomento.
2. La Memoria nella testimonianza
Breve sintesi dalla letteratura scientifica.
La memoria autobiografica
2.1 Una riproduzione "fotografica" di un evento non eĚ possibile, tanto nellâadulto quanto nel bambino. Ogni testimonianza, anche quando origina dalla percezione diretta dei fatti, eĚ sempre il risultato di un processo â prevalentemente inconsapevole - di elaborazione soggettiva di unâesperienza. Quella che chiamiamo comunemente memoria eĚ un processo dinamico che si articola in piuĚ fasi (percezione, codifica, immagazzinamento, recupero) ciascuna delle quali puoĚ essere modulata da elementi cognitivi, emotivi, affettivi, culturali ed ambientali.
2.2 I ricordi autobiografici non riguardano solo le caratteristiche spazio-temporali degli eventi vissuti ma includono anche informazioni concettuali e semantiche, noncheĚ le influenze emotive e le ripercussioni nei rapporti sociali da essi prodotte.
2.3 Il ricordo di eventi vissuti eĚ sempre incompleto. Il ricordo eĚ il risultato del processo di recupero e riorganizzazione di informazioni incomplete, selettive e a volte distorte presenti in memoria. Ogni processo di rievocazione eĚ caratterizzato da dettagli dimenticati e spazi vuoti anche se il risultato puoĚ apparire, ad unâanalisi superficiale, completo e senza âbuchiâ, essendo il prodotto finale di un processo ricostruttivo. Processi di rievocazione non caratterizzati da dimenticanze e âbuchi di memoriaâ devono essere valutati con prudenza; allo stesso modo devono essere valutati racconti di avvenimenti sempre eguali a se stessi, narrati con modalitaĚ ed espressioni meccaniche e ripetitive (ârobot-likeâ).
2.4 Il ricordo di eventi vissuti tipicamente contiene solo pochi dettagli altamente specifici. Anche se il numero di dettagli in un ricordo recente eâ spesso considerato come indice di accuratezza del ricordo, come regola generale nel recupero a lungo termine il ricordare un alto numero di dettagli specifici eĚ inusuale. I dettagli specifici di un avvenimento sono persi in tempi molto brevi e allâaumentare dellâintervallo di ritenzione di un evento aumenta il numero di informazioni perse in memoria. Di solito in memoria rimane il ânucleo centraleâ di unâesperienza fatta, sebbene anche questo possa essere dimenticato col tempo.
2.5 In linea generale puoĚ dirsi che il recupero mnesico, oltre ad essere un processo basato sulla riproduzione delle informazioni recuperate, eĚ sempre anche un processo costruttivo, che nel tempo puoĚ aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuitaĚ ai ricordi. Per queste ragioni eventuali âvuotiâ o âbuchiâ nel ricordo eĚ facile che siano colmati con elementi âcoerentiâ con lâavvenimento oggetto del ricordo, anche se estranei alla percezione dei fatti. La necessitaĚ di mantenere coerenza interna nel racconto puoĚ divenire piuĚ forte nei bambini per influenza di pressioni esterne, il cui peso varia in ragione del contesto (aspettative dei genitori, coinvolgimento di parenti, sistema giudiziario e forze dellâordine, stampa, etc).
2.6 Bambini e adulti spesso non focalizzano lâattenzione sugli stessi aspetti di un evento; cioĚ che per un adulto eĚ considerato dettaglio centrale importante puoĚ non esserlo per un bambino, il quale quindi puoĚ, per questa ragione, non ricordarlo o ricordarlo meno facilmente.
2.7 Quando le persone ripetono frequentemente unâesperienza creano rappresentazioni mentali generali dellâevento dette script (copione). Gli script accomunano esperienze singole o specifiche e consentono di generalizzare le caratteristiche di eventi diversi. Essi aiutano la rievocazione della struttura generale dellâavvenimento, ma il racconto non eâ necessariamente accurato percheĚ singoli dettagli possono essere inseriti pur non facendo parte degli avvenimenti vissuti.
Lâaccuratezza del ricordo
2.8 Eâ piuĚ probabile che un ricordo sia accurato quando riguarda âcomuni esperienze di vitaâ di una persona. La ripetizione di unâesperienza rende la rappresentazione mentale del nucleo centrale dellâavvenimento piuĚ forte e lâindividuo meno suscettibile verso influenze suggestive esterne.
2.9 Non esiste correlazione diretta fra la convinzione di ricordare esattamente un avvenimento e la reale accuratezza nel ricordo. Il ricordo di dettagli molto specifici non garantisce che il ricordo sia accurato nellâinsieme e neppure che lâevento sia realmente avvenuto.
2.10 Lâaccuratezza del ricordo puoĚ variare in relazione al ruolo assunto dal testimone dellâevento (ad es. se osservatore non coinvolto oppure autore o vittima), al grado di coinvolgimento emotivo, alla valenza traumatica dellâesperienza.
Il falso ricordo
2.11 Tutte le persone possono raccontare eventi che non hanno realmente vissuto. CioĚ non dipende necessariamente da volontaĚ consapevole di mentire neĚ da processi patologici.
2.12 Nei bambini la formazione di ricordi inesatti o non corrispondenti a fatti realmente accaduti puoĚ essere il prodotto di confusione interna, acquisizione di ricordi e di esperienze di altri, acquisizione ed elaborazione di notizie da parte dei mezzi di informazione, processi di induzione piuĚ o meno consapevoli da parte di terzi. Lâinduzione puoĚ riguardare sia il fatto in seĚ che i suoi protagonisti.
2.13 Non sempre un ricordo che contiene evidenti inesattezze eĚ di per seĚ falso; talvolta alcuni dettagli âperifericiâ sono falsi mentre il ricordo âcentraleâ eĚ vero. Oppure l'evento eĚ realmente accaduto cosiĚ come il soggetto lo racconta ma puoĚ essere oggetto di false attribuzioni (ad es. riguardo l'intenzione dei partecipanti).
Il ruolo del vissuto emotivo
2.14 Eâ difficile poter rievocare episodi psico-traumatici senza che contestualmente riemergano anche i vissuti emotivi di accompagnamento.
2.15 Nei bambini la risposta emotiva di fronte ad un evento non sempre rispecchia quella degli adulti. I bambini possono avere percezione emotiva diversa dellâevento a causa di differente o limitata comprensione della qualitaĚ e significativitaĚ del fatto e del non aver ancora maturato un giudizio morale adulto rispetto ad esso. PuoĚ accadere che il bambino non abbia percepito lâevento con elevata emotivitaĚ e possa pertanto fornire un resoconto abbastanza lucido e âfreddoâ dellâaccaduto; nei bambini piuĚ piccoli, poi, il vissuto emotivo puoĚ essere dissociato dal ricordo traumatico. Non deve meravigliare, dunque, che talvolta bambini abusati non mostrino particolare disagio quando parlano dellâabuso subito o, al contrario, che bambini possano far propri vissuti emotivi appartenenti ad altri.
2.16 Nel ricordo di un evento vissuto come negativo, unâaltra possibile forma di distorsione mnesica puoĚ realizzarsi per la difficoltaĚ di percezione corretta del tempo. In particolare nei bambini cioĚ puoĚ portare ad alterazioni anche notevoli nella esatta collocazione temporale di un evento, nella corretta stima della durata dellâesperienza o nella sua ricostruzione cronologica.
Fattori che influiscono sul ricordo
2.17 QuantitaĚ e qualitaĚ dei dettagli contenuti in una rievocazione sono condizionate da svariati fattori tra cui il tempo trascorso dallâevento e le capacitaĚ immaginative del soggetto, sia in termini di qualitaĚ delle immagini mentali che di capacitaĚ di memoria visiva. Lo stress moderato puoĚ favorire la qualitaĚ del ricordo, ma uno stress eccessivo puoĚ incidere sulla percezione e sul suo immagazzinamento.
2.18 Nella conservazione del ricordo ruolo chiave eĚ svolto dalla ripetizione (rehearsal). Come regola generale, parlare di un determinato evento e pensare ad esso conferisce resistenza contro la dimenticanza. Allo stesso tempo, specie nel bambino la ripetizione eĚ fattore di rischio di distorsione del ricordo e di formazione di possibili errori, che incorporati nel ricordo stesso e poi ripetuti ne divengono parte integrante al punto da essere percepiti soggettivamente come veritieri.
Il ricordo autobiografico nel bambino
2.19 I bambini non hanno un ricordo esplicito degli eventi occorsi nel periodo preverbale (prima dellâacquisizione delle competenze linguistiche, cioeĚ prima dei 24 mesi). Ci sono comunque evidenze circa il fatto che qualche ricordo non verbale possa implicitamente influenzare il comportamento nel periodo in cui viene acquisito il linguaggio.
2.20 Bambini di 4-5 anni possono avere ricordi autobiografici specifici per eventi occorsi prima dei 3 anni, sotto forma di immagini visive e conoscenze concettuali, seppur poco dettagliate ed organizzate, la maggior parte delle quali poi non saranno ricordate da adulti.
2.21 La possibilitaĚ di ricordare successivamente fatti avvenuti fra i 4 ed i 7 anni eĚ via via maggiore, ma eĚ solo a partire dai 8-10 anni che i ricordi cominciano ad acquisire strutturazione, contenuto e organizzazione simili a quelli dellâadulto.
2.22 I bambini âricordano raccontandoâ, nel senso che costruiscono il ricordo attraverso la sua narrazione. In bambini fino a circa sei anni questa narrazione avviene di solito in collaborazione con un adulto, che puoĚ quindi influenzarne il contenuto. Nelle narrazioni successive di un evento, cioĚ che il bambino presenta come âricordoâ puoĚ essere influenzato non solo da cioĚ che egli ha narrato la volta precedente, ma anche da fattori esterni, dal parlarne ad es. con coetanei o adulti, da informazioni o suggerimenti ricevuti, ecc. Da qui lâimportanza della âprima dichiarazione e della modalitaĚ con cui viene assunta.
2.23 Esiste una fascia dâetaĚ critica per il ricordo nella quale agisce la cosiddetta amnesia infantile. Questa si definisce come lâincapacitaĚ di ricordare, da adulto, eventi autobiografici avvenuti prima di una soglia che la letteratura colloca tra i 2.5 e i 3 anni di etaĚ.
a) La capacitaĚ linguistica e di racconto
2.24 I racconti dei bambini devono essere congrui con la capacitaĚ di comprensione e codifica linguistica dellâevento allâepoca dei fatti. Quando cioĚ non accade significa che determinate conoscenze sono state aggiunte in un secondo momento: ad esempio formulare un giudizio morale â o unâattribuzione di significato â che richiama giudizi di valore che il minore ancora non possiede o non poteva possedere allâepoca. Ricerche sperimentali sul tema indicano come il bambino raggiunga solo dopo i 10 anni una capacitaĚ di comprensione assimilabile a quella dellâadulto. La capacitaĚ di espressione linguistica eĚ influenzata dalla scolarizzazione e dal contesto socio-familiare di appartenenza.
b) La suggestionabilitaĚ
2.25 Il ricordo di ogni persona, adulto o bambino, eĚ suscettibile di modifiche dovute a suggerimenti. Alcuni individui sono piuĚ suscettibili di altri allâinfluenza di suggerimenti; cioĚ eĚ definito suggestionabilitaĚ.
2.26 Il livello di suggestionabilitaĚ nelle fasi dello sviluppo eĚ inversamente proporzionale allâetaĚ. La suggestionabilitaĚ non rende di per seĚ il bambino incapace di rendere testimonianza, costituendo solo un fattore di rischio. Pur in presenza di suggestionabilitaĚ, se le domande sono poste correttamente il bambino puoĚ fornire risposte coerenti ai suoi contenuti di memoria.
2.27 La vulnerabilitaĚ alle domande suggestive aumenta col diminuire dellâetaĚ del testimone. Secondo alcune ricerche a 4 anni le domande suggestive inducono risposte errate in percentuale pressocheĚ doppia rispetto a 10 anni e pressocheĚ tripla rispetto allâadulto.
2.28 Eâ frequente che lâadulto significativo intervenga per aiutare il bambino a selezionare certi ricordi ed a organizzarli. Questa influenza peroĚ non solo favorisce lâorganizzazione e la coesione dei ricordi ma puoĚ talvolta modificarli o deformarli.
c) Il source monitoring
2.29 Per âsource monitoringâ (identificazione della fonte) si intende la capacitaĚ di identificare il contesto nel quale eĚ avvenuto lâevento autobiografico oggetto del ricordo. Il âreality monitoringâ eĚ un particolare aspetto della identificazione della sorgente che descrive lâabilitaĚ a discriminare tra eventi âinterniâ (es. immaginati) ed âesterniâ (es. visti o uditi). Una ridotta capacitaĚ di identificare lâorigine del ricordo autobiografico, piuĚ evidente nel bambini prima dei 7 anni, puoĚ rendere difficoltosa la discriminazione fra evento percepito ed informazioni ricevute successivamente, facilitando la produzione di falsi ricordi.
d) Elementi critici
2.30 Talvolta i bambini possono fornire risposte imprecise a quanto chiesto loro percheĚ: a) possono non comprendere le domande ma rispondono ugualmente percheĚ desiderosi di cooperare o di non deludere lâintervistatore; b) comprendono che lâintervistatore si attende una particolare risposta e cercano di andare incontro alle sue aspettative; c) sono altamente sensibili alle suggestioni portate dallâintervistatore ed incorrono nella confabulazione. Se bambini non sanno rispondere ad una domanda, o non sanno fornire un dettaglio su cui lâintervistatore insiste, potrebbero âinventareâ nel timore di non essere allâaltezza delle aspettative dellâadulto.
2.31 Molteplici fattori sono in grado di modulare la possibilitaĚ di un bambino di riferire adeguatamente circa fatti di cui eĚ stato testimone o protagonista, fra cui i piuĚ importanti sono: a) lâabilitaĚ dellâintervistatore nellâottenere informazioni; b) lâabilitaĚ del bambino non tanto (o solo) nel ricordare, quanto nel saper esprimere cioĚ che ricorda. Svolge ruolo importante anche lâassetto cognitivo del minore, con particolare riguardo a: c) livello intellettivo; d) capacitaĚ attentive; e) capacitaĚ di giudizio morale (es. distinguere tra bene e male, tra bugia e veritaĚ). Particolare attenzione dovraĚ essere prestata poi in caso di veri e propri disturbi mentali dellâinfanzia o dellâadolescenza.
3. Obiettivi e procedure metodologiche
Ruolo dellâesperto
3.1 Il ruolo dellâesperto riguarda, in primo luogo, la valutazione della capacitaĚ di testimoniare del bambino. Per questo motivo non vanno utilizzate dallâesperto espressioni come âattendibilitaĚâ e âcredibilitaĚâ percheĚ potenzialmente fuorvianti.
3.2 Allâesperto non puoĚ essere demandato il compito - non delegabile percheĚ di esclusiva competenza del Giudice - di accertare la veridicitaĚ di quanto raccontato dal bambino. Non possono essere egualmente formulati pareri per âvalidareâ scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, âindicatoriâ psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.
Compiti dellâesperto
3.3 La capacitaĚ di testimoniare comprende abilitaĚ âgenericheâ e âspecificheâ. Le prime corrispondono alle âcompetenzeâ cognitive come memoria, attenzione, capacitaĚ di comprensione e di espressione linguistica, source monitoring, capacitaĚ di discriminare realtaĚ e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturitaĚ psico-affettiva. Le âspecificheâ corrispondono alle abilitaĚ di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessitaĚ narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed allâeventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito.
3.4 Il parere sulla capacitaĚ di testimoniare dovraĚ essere effettuato non solo in astratto ma anche con riferimento alle specificitaĚ del fatto oggetto di testimonianza. Lâinterazione fra caratteristiche personali e caratteristiche del fatto deve essere consideratonella formulazione del parere.
3.5 Lo studio della capacitaĚ di testimoniare non puoĚ prescindere dallâanalisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza, allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne.
3.6 Qualora piuĚ bambini risultino presunte vittime di abuso, lâesperto dovraĚ cercare di ricostruire eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni e le caratteristiche comunicative del contesto. Eâ inoltre necessario che lâesperto effettui un preliminare intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiamo avuto origine gli abusi.
3.7 Lo studio clinico della personalitaĚ del bambino, oltre alla comprensione del funzionamento psicologico ed alla qualitaĚ dellâesame di realtaĚ, dovraĚ prestare particolare attenzione agli aspetti emotivi, affettivi e relazionali. Nel formulare un parere lâesperto dovraĚ tener conto del livello maturativo acquisito dal bambino in rapporto ad etaĚ e stadio di sviluppo psicologico.
3.8 Primario obiettivo di ogni accertamento in tema di idoneitaĚ a rendere testimonianza deve essere quello di valutare lâattitudine del bambino a: a) comprendere le domande poste dallâesaminatore; b) ricordare gli eventi oggetto della testimonianza; c) esprimerli in forma verbale in relazione alla complessitaĚ dellâevento.
3.9 Lâaccertamento dove comprendere lâesame della: a) capacitaĚ cognitiva generale, incluso il source monitoring; b) capacitaĚ di comprendere il linguaggio verbale relativamente a: b1) strutture grammaticali e sintattiche; b2) termini con differenze minime di significato; b3) contenuti assurdi (assurditaĚ semantiche, storie assurde); c) memoria autobiografica. Particolare attenzione dovraĚ essere prestata ad eventuali costruzioni (piuĚ o meno plausibili) volte a colmare lacune mnesiche. Eâ sempre opportuno in tal senso effettuare riscontri con testimoni adulti. d) capacitaĚ, commisurata allâetaĚ, di discriminare realtaĚ da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile. e) capacitaĚ discriminatoria ed interpretativa di stati mentali propri o altrui (funzione riflessiva). f) livello di suggestionabilitaĚ. Alcuni aspetti della suggestionabilitaĚ non possono essere valutati mediante test specifici ma solo apprezzati con indicatori anamnestici. La suggestionabilitaĚ costituisce fattore di rischio che deve essere valutato e ponderato nel parere finale.
Metodologia dellâaccertamento
3.10 Ogni accertamento tecnico sul minore dovrebbe rispettare le seguenti regole minime: a) ridurre il piuĚ possibile il numero delle audizioni; b) garantire che gli incontri avvengano con modi e luoghi tali da assicurare la serenitaĚ del minore; c) rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto dellâetaĚ e della capacitaĚ di comprensione; d) comunicare al minore che eĚ libero di correggere lâintervistatore, che se una cosa non la ricorda non deve inventare la risposta ma puoĚ dire di non sapere o di non ricordare; e) audio e/o videoregistrare le interviste; f) nel caso di pluralitaĚ di esperti o osservatori fare ricorso, salvo che non sia possibile, allo specchio unidirezionale o ad altri strumenti di osservazione a distanza; g) adottare modalitaĚ poco âpressantiâ di intervista ed evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o che diano per scontata la sussistenza di fatto oggetto di indagine; h) le modalitaĚ dâintervista devono attenersi ai protocolli di buona pratica suggeriti dalla letteratura internazionale i) verificare le modalitaĚ in cui si sono svolte le interviste precedenti. Tali accorgimenti dovrebbero essere assunti, ove possibile, in tutte le fasi di ascolto del minore, sia in corso di audizione protetta durante un incidente probatorio, sia in sede di raccolta delle sommarie informazioni testimoniali.
3.11 Lâindagine psicologica potraĚ avvalersi di test (di personalitaĚ, neuropsicologici e proiettivi) basati su performance del soggetto (performance based) o sulla capacitaĚ di auto descriversi (self report); i test prescelti dovranno essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilitaĚ scientifica. La scelta dei test eĚ affidata alla competenza dellâesperto che dovraĚ tener conto â ed essere pronto a riferire a Giudice e alle parti - del grado di validitaĚ ed accuratezza globale dello strumento prescelto.
3.12 I test proiettivi (performance based) possono fornire utili indicazioni in merito a struttura di personalitaĚ del minore, assetto relazionale ed eventuali disturbi psicopatologici. Lâutilizzazione del disegno dovrebbe rivolgersi unicamente a favorire la comunicazione con il bambino. Lâesperto dovraĚ sempre esplicitare il quadro teorico di riferimento, quali parti della valutazione del test sono il frutto di codifiche riconosciute e standardizzate e quali invece il frutto di ipotesi interpretative.
3.13 Ogni accertamento dovraĚ tener conto dellâeventuale presenza di fattori in grado di alterare/modulare/rinforzare il ricordo o le possibilitaĚ di ricostruzione verbale dellâaccaduto. Lo studio di questi fattori dovraĚ essere discusso nellâelaborato, descrivendone il possibile ruolo avuto. Fra questi si segnalano, per importanza:
a) la distanza temporale dellâevento: per tutti vale il principio che il ricordo si affievolisce con il passare del tempo. Due buone regole sono: procedere allâascolto del minore nel tempo piuĚ breve possibile; evitare di sollecitarlo piuĚ volte sul tema.
b) la complessitaĚ dellâevento, in termini di impegno cognitivo richiesto e di numero di dettagli periferici o centrali da ricordare;
c) la qualitaĚ dellâevento: il ricordo di eventi traumatici puoĚ avere maggiore persistenza
rispetto ad eventi indifferenti.
d) la complessitaĚ delle domande, che dovrebbero essere formulate tenendo presente il livello di sviluppo linguistico;
e) il ripetersi dellâevento nellâesperienza del bambino;
3.14 Il parere dovraĚ tenere conto delle modalitaĚ con le quali, prima dellâintervento dellâesperto, il minore ha rivelato i fatti a familiari, forze dellâordine, magistrati, altri tecnici, etc. In particolare hanno importanza:
a) il numero di ripetizioni del ricordo, quante sollecitazioni sono state portate dal contesto per ottenere dal minore la rivelazione degli eventi;
b) tipo di domande utilizzate per sollecitare il ricordo (domande suggestive, induttive, âchiuseâ, etc);
c) modalitaĚ di rivelazione del fatto (se spontanea o sollecitata; se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative etc);
d) eventuale presenza di un clima fortemente suggestivo, vuoi per reazione ambientale, vuoi per azione degli operatori deputati alla raccolta testimoniale;
e) contenuto e caratteristiche delle primissime dichiarazioni e loro modificazione nellâeventuale reiterazione della rievocazione.
3.15 La formulazione del parere tecnico finale dovraĚ tenere conto di tutti i fattori innanzi citati, utilmente integrati da informazioni anamnestiche e dalle caratteristiche di personalitaĚ del minore.
3.16 Particolare attenzione dovraĚ essere posta ai casi nei quali lâesistenza del fatto/reato eĚ sostenuta dalla sola testimonianza del minore.
4. Raccomandazioni, avvertimenti.
4.1 In tutte le fasi del procedimento lâesperto deve scrupolosamente tutelare e garantire il diritto dei minori al rispetto della loro dignitaĚ e riservatezza, in conformitaĚ ai principi della Convenzione di New York.
4.2 Eâ sempre preferibile, data la complessitaĚ delle tematiche in questione, il ricorso ad un incarico collegiale.
Sui cosiddetti âindicatoriâ di abuso
4.3 Le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, neĚ ritenere alcun sintomo prova di unâesperienza di vittimizzazione o âindicatoreâ di specifico traumatismo. In definitiva non eĚ scientificamente corretto inferire dalla esistenza di sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosamente accertati, la sussistenza di uno specifico evento traumatico.
4.4 Nessun test psicodiagnostico eĚ in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. Non eĚ attualmente sorretto da copertura scientifica attribuire a singoli âsegniâ psicodiagnostici, in special modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il ruolo di âindicatoriâ di specifiche esperienze traumatiche o di vittimizzazione.
Trauma ed esiti psicopatologici
4.5 La diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) nellâinfanzia e nellâadolescenza eĚ oggetto di ampia revisione sistematica, non essendo gli attuali criteri del DSM stati verificati a sufficienza in soggetti inferiori a 15 anni.
4.6 Nelle indagini su supposti eventi traumatici eĚ sempre necessario raccogliere informazioni nel modo piuĚ ampio ed approfondito possibile poicheĚ altri eventi (allontanamento dalla famiglia, alti livelli di conflittualitaĚ genitoriale, malattie con alto livello di sofferenza o protratte cure mediche, utilizzo di procedure di ascolto/indagine invasive, etc) possono anchâessi contribuire alla produzione di sintomi psichici o comportamentali.
4.7 In caso di evento traumatico certo eĚ possibile stabilire un nesso causale con determinati sintomi psichici e comportamentali, ma non eĚ consentito procedere in senso inverso, identificando da sintomi lâesistenza di uno specifico evento traumatico. Non esistono sintomi clinici (e tanto meno dati psicodiagnostici) di per seĚ deponenti di uno specifico trauma; non eĚ quindi corretto desumere lâeffettivo accadimento di un determinato evento traumatico dalla loro presenza.
4.8 Eâ altamente sconsigliato il ricorso, in ambito forense, alla nozione di Disturbo Post- Traumatico da Stress se lâevento traumatico non eĚ stato prioritariamente accertato percheĚ implica una correlazione causale ancora a determinarsi.
Sulla relazione con il minore
4.9 Creare un buon rapporto con il minore eĚ premessa per unâefficace comunicazione. Lâempatia rappresenta una qualitaĚ dellâatteggiamento dellâintervistatore atta a favorire la comunicazione ma non puoĚ divenire strumento diagnostico preponderante in un contesto giudiziario.
4.10 Se lâesperto eĚ coinvolto come ausiliario di P.G. nella raccolta della testimonianza del bambino presunta vittima, questa va fatta, di preferenza, con protocolli dâintervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura internazionale. Lâuso di tali tecniche richiede specifica preparazione e formazione clinica. Le procedure dâintervista dovranno adeguarsi, nella forma e nellâarticolazione delle domande, alle competenze e allo stadio di sviluppo psicologico del bambino.
Sul ruolo dellâesperto
4.11 Eâ altamente sconsigliato assumere ruolo di esperto in ambito penale ed aver svolto â o svolgere - attivitaĚ psicoterapeutica o di sostegno psicologico alla presunta vittima.
4.12 Per evitare anche involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste eĚ opportuno che il ruolo di perito o consulente nella valutazione della capacitaĚ testimoniale, e quello di ausiliario del Giudice in sede di incidente probatorio, siano svolti da persone diverse.
4.13 Lâavvio di un percorso terapeutico prima dellâacquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio puoĚ costituire elemento di influenzamento della genuinitaĚ della resa testimoniale.
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