TARIFFARIO FORENSE
Tab. A (Onorari giudiziali per prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria)
Tab. B (Diritti giudiziali per prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria)
Tab. C (Onorari giudiziali per prestazioni in materia penale)
Tariffe Forensi Stragiudiziali
* * *
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 APRILE 2004, n° 127
(G.U. 18 maggio 2004, n° 127, suppl. ord.)
Regolamento recante determinazione degli onorari,
spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nellâadunanza del 27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nellâadunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte.
Solo in alcuni casi si Ăš ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni: in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si Ăš previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalitĂ perseguita Ăš stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciĂČ possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che lâeffetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro; in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli artt. 14 tabella A, art. 8 tabella B, art. 12 tabella C, dove si Ăš previsto un aumento nella misura del 25%, si Ăš considerato lâincremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 allâottobre 2003 e delle spese condominiali, anchâesse, comâĂš noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dellâISTAT, dellâin- dice generale dei prezzi al consumo per lâintera collettivitĂ ;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellâart. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004), dei diritti e delle indennitaÌ spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale amministrativa, tributaria e stragiudiziali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto lâart. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
Visto lâart. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;
Visto lâart. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennitĂ spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;
Visto il comma 3 dellâart. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dellâattivitĂ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante lâapprovazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennitĂ spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennitĂ . Le nuove tariffe forensi .
ADOTTA il seguente regolamento:
Articolo 1
1.Gli onorari, i diritti e le indennitĂ spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor- mativi della Repubblica italiana. Ăš fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
* * *
Circolare Consiglio Nazionale forense 4 settembre 2006, n. 22-C/2006
Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006),coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dellâ11 agosto 2006 â Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, noncheÌ interventi in materia di entrate e di contrasto allâevasione fiscale.».
1.Premessa.
La nuova disciplina â al di laÌ delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione â involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra lâaltro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicitaÌ informativa, le associazioni e le societaÌ professionali. La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori: (i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimitaÌ delle tariffe obbligatorie quale compenso per lâattivitaÌ stragiudiziale forense e la legittimitaÌ del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense; (ii) lâeventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalitaÌ dellâart. 1 della l. di conversione e dellâart. 2 del decreto legge in epigrafe; (iii) lâesito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvieraÌ con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere,con gli esponenti governativi , anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma. PoicheÌ eÌ lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.
2. Norme legislative e norme deontologiche.
La premessa dellâanalisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posterioritaÌ della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica ( che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono peroÌ tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti lâattivitaÌ professionale forense. In piuÌ, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere piuÌ restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione puoÌ essere piuÌ ampio di quello della norma ordinaria. Tale distinzione â come si diraÌ tra poco - vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.
3. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina.
Il rapporto tra i due ordini di norme eÌ riflesso dallâart. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualitaÌ delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle». PoicheÌ nel comma si fa riferimento alle norme (dentologiche) in contrasto con quanto previsto al c.1 â di cui si diraÌ â e si prevede che tali norme siano in ogni caso nulle a partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente, di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullitaÌ di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa. Pertanto, sia che la nullitaÌ sia riferita : - alle regole deontologiche considerate di natura pattizia ( e non quali norme consuetudinarie); - alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie; - alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle ( a decorrere da una
certa data), gli effetti dellâart.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice dentologico se non a decorrere dal 1 gennaio 2007. In virtuÌ del principio tempus regit actum gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulteraÌ dal suo adeguamento ad essa.
Va da seÌ che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense emendato. PiuÌ oltre si esamineranno le fattispecie piuÌ ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.
4. Disciplina delle tariffe professionali.
Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art.2 c.1 lett.a)), mentre rimangono in vigore le tariffe massime. Il fatto che le tariffe minime non siano piuÌ âobbligatorieâ non esclude che â sempre civilisticamente parlando â le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M. Tuttavia, nel caso in cui lâavvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso puoÌ risultare in contrasto con gli arttt. 5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignitaÌ dellâavvocato e si discosta dallâart. 36 Cost. PoicheÌ la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato. In ogni caso il D.M. eÌ ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dellâart.2 c.2 del decreto cosiÌ come convertito. Lâavvocato dunque puoÌ chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa ( ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui si diraÌ tra poco). Ai sensi dellâart. 2 c.1 lett.a) del decreto convertito eÌ possibile parametrare il compenso al «raggiungimento degli obiettivi perseguiti». La formula un poâ ellittica dovrebbe significare che allâavvocato si puoÌ riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti. Lâart. 45 c.I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legislativa puoÌ considerarsi omologa a quella del codice deontologico. Entro il 1 gennaio 2007 dovraÌ essere modificato il disposto dellâart.43 c.V del codice dentologico, essendo giaÌ ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative in caso diverso dalla consulenza e dallâassistenza stragiudiziale. In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, saraÌ possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato allâimpegno.
5. Patto sui compensi e patto di quota lite.
La nuova disciplina aggiunge peroÌ un comma allâart.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dellâart. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». Dal punto di vista civilistico, il patto eÌ valido se rispetta lâonere della forma scritta; esso puoÌ avere effetti solo tra le parti; non puoÌ essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, neÌ puoÌ essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso eÌ il discorso tra avvocato e cliente: lâavvocato puoÌ chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, eÌ valido) ma come sopra si eÌ detto il suo comportamento puoÌ essere segnalato allâ Ordine di riferimento percheÌ ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalitaÌ. del compenso rispetto allâattivitaÌ prestata. La disposizione in esame eÌ stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal
momento che essa ha sostituito il testo dellâart. 2233 previgente del cod.civ.. Lâabrogazione non eÌ effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti «relativi a beni che formano oggetto della controversia».
Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato unâaltra disposizione del codice civile, lâart. 1261 che fa divieto ( tra gli altri soggetti, anche ) ad avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali aÌ sorta contestazione davanti allâautoritaÌ giudiziaria (...) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullitaÌ e dei danni».
I patti con cui si cedono diritti dal cliente allâavvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare â civilisticamente â la validitaÌ di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.
Si possono infatti distinguere: (i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dellâ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioeÌ come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dellâattivitaÌ svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dellâart. 2 della legge di conversione; (ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioeÌ quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dellâart. 1261 c.c. e cioeÌ quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso ; Sul piano deontologico, tuttavia : - per effetto di quanto si eÌ detto sub (i) la norma dellâart. 45 del codice deontologico forense va adeguata â ex art. 2, comma 3, legge cit. â limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite; - per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dellâart. 45 del codice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dellâart. 2 legge cit.; essa andraÌ semmai specificata nel senso che lâilliceitaÌ deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.
6. EsecutivitaÌ e parere di congruitaÌ.
Se il patto tra avvocato e cliente eÌ effettuato in forma scritta, si applica comunque lâart. 633 c.1 cod.proc.civ., secondo il quale «Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta». Il disposto del n. 2 («se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo»), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane invariato: infatti non vi eÌ alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo normativo in commento. Il parere di congruitaÌ puoÌ essere sempre fatto dallâ Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquidazione giudiziale. La valutazione di congruitaÌ rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto. Dâaltra parte, il disposto dellâart. 633 cod.proc.civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per lâesercizio professionale prestato. Non eÌ vietato lâuso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi lâOrdine richiesto del parere di congruitaÌ puoÌ fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa eÌ al di sotto del minimo, lâOrdine distingueraÌ tra la congruitaÌ agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dellâattivitaÌ prestata, ma valuteraÌ anche il comportamento deontologico dellâavvocato, come sopra si eÌ precisato.
7. PubblicitaÌ informativa
La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico eÌ sempre data dallâart 5 del codice (probitaÌ, dignitaÌ e decoro), dallâart.6 (lealtaÌ e correttezza) dallâart.9 (segretezza e riservatezza),dallâart.17 (informazioni sullâattivitaÌ del professionista), dallâart. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dallâart. 18 (rapporti con la stampa) dallâart. 19 (accaparramento di clientela) e dallâart.20 (uso di espressioni sconvenienti od offensive).
Ora, letto alla luce di queste disposizioni , il disposto dellâart.2 c.1 lett.b) del d.l. come convertito non introduce novitaÌ di particolare momento. Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti giaÌ sono stati soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dellâart.2 c,1 lett.b) «sono brogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (...) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicitaÌ informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, noncheÌ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicitaÌ del messaggio il cui rispetto eÌ verificato dall'ordine».
Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deontologiche, qualunque natura esse abbiano. In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5,6,9,17-20) nessuna appare in contrasto con il disposto indicato. GiaÌ gli artt. 17 e 17 bis consentono lâ informazione ( che nel d.l. prende il nome di pubblicitaÌ informativa). Ora eÌ appena il caso di precisare che nel gergo del marketing la pubblicitaÌ informativa riguarda due aspetti che possono investire lâesercizio dellâ attivitaÌ forense: la pubblicitaÌ istituzionale, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicitaÌ che ha lo scopo di informare il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usandosi lâespressione âpubblicitaÌâ ci si riferisce alla disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succ. integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole.
Quanto alla pubblicitaÌ istituzionale, giaÌ ora eÌ consentito esibire i titoli che sono appropriati allâesercizio professionale, semprecheÌ non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione ( in quanto le âspecializzazioniâ di cui parla il d.l. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, laÌ dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si puoÌ utilizzare lâespressione âspecializzazioneâ per indicare i settori e le materie di attivitaÌ prevalente; occorre indicare allora non il termine âspecializzazioneâ, ma altro termine non decettivo. Vi eÌ quindi perfetta coincidenza tra questo aspetto del d.l. e il codice deontologico.
Quanto alle âcaratteristiche del servizio offertoâ eÌ difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale. Eâ lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare percheÌ il messaggio indichi con trasparenza e veridicitaÌ Â«il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni».
A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole giaÌ richiamate a proposito della appropriata retribuzione dellâavvocato. Saranno percioÌ perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno, per lâattivitaÌ stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignitaÌ professionale e allâentitaÌ del lavoro svolto, e,quanto alla attivitaÌ giudiziale, se la valutazione eÌ fatta aÌ forfait per una o piuÌ cause, oltre al controllo sulla adeguatezza, si potraÌ effettuare il controllo sulla veridicitaÌ e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e cosiÌ via.
Il d.l. in esame non fa cenno neÌ alla pubblicitaÌ comparativa ( che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) neÌ ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicitaÌ comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non eÌ ammesso lâuso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, lâaffissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc..
Particolare attenzione dovraÌ essere prestata dagli Ordini allâutilizzazione di Internet,dove giaÌ ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali lâassociazione di nomi di professionisti al server, oppure lâuso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicitaÌ, etc.. Si tratta â per dirlo con le stesse parole del testo in esame â di pubblicitaÌ non informativa, non trasparente e quindi non ammissibile.
Non eÌ neppure ammessa la pubblicitaÌ che si ottiene mediante insegne che non rispondano ai criteri di correttezza e dignitaÌ. Anche i luoghi ove si svolge la professione ( nulla dicendo al riguardo il decreto)
possono essere sindacati deontologicamente: lâavvocato non puoÌ esercitare in un supermercato, in un esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc.. Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.
8. Forme associative dellâattivitaÌ professionale.
Anche il disposto dellâart.2 c.1 lett.c) puoÌ essere letto in bonam partem. Il legislatore ha rimosso «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societaÌ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivitaÌ libero- professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puoÌ partecipare a piuÌ di una societaÌ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piuÌ soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilitaÌ.». Il limite di esclusivitaÌ stabilito dalla norma non puoÌ essere inteso nel senso che la societaÌ o lâassociazione possa esercitare solo nellâambito di un singolo settore di attivitaÌ professionale, ma piuttosto nel senso che la societaÌ o lâassociazione non possa esercitare unâattivitaÌ diversa da quella, piuÌ generica, della prestazione di servizi professionali. LâattivitaÌ puoÌ ricomprendere lâintero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla societaÌ. Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poicheÌ giaÌ lâart. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilitaÌ di associazioni professionali tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipi della associazione devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. La novitaÌ introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire lâesercizio di attivitaÌ professionali multidisciplinari nella forma della societaÌ di persone. Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di societaÌ professionali multidisciplinari eÌ giaÌ stato rimosso con lâart. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato lâart. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanitaÌ, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivitaÌ di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815». Lâart. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto allâart. 24 della precedente legge e non supera lâesigenza dellâemanazione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle c.d. societaÌ professionali multidisciplinari, posto che lâart. 24, comma 2, della precedente legge Bersani eÌ tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha unâapparente portata abrogativa che eÌ piuÌ restrittiva della norma contenuta nellâart. 24, comma 2, in quanto ammette societaÌ professionali multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle societaÌ di persone. Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo, sui quali si eÌ, giaÌ in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del regolamento di attuazione, possano essere costituite societaÌ professionali multidisciplinari nella forma della societaÌ di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in Giur. It., 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali societaÌ nella forma delle societaÌ di persone e, particolarmente, nella forma della societaÌ semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999, in SocietaÌ, 1999, pag. 984). Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a societaÌ professionali multidisciplinari nella forma della societaÌ di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora vigente, di esercitare attivitaÌ commerciali, stabilito dallâart. 3 dellâordinamento professionale, percheÌ tali societaÌ eserciterebbero una âimpresa civileâ, che secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella dellâimpresa commerciale e di quella agricola. Deve, comunque, escludersi che a tali societaÌ possano partecipare anche soggetti non esercenti attivitaÌ professionale per il disposto dellâart. 2232 c.c., che impone al prestatore dâopera di eseguire personalmente lâincarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalitaÌ della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista,
esclude che, in difetto di unâespressa e diversa previsione normativa lâincarico professionale possa essere conferito direttamente alla societaÌ professionale, ma non esclude lâimputazione del compenso alla stessa. Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al d. lgs.vo 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE. Ed invero, lâart. 16, comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «lâattivitaÌ professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio puoÌ essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della societaÌ tra professionisti, denominata nel seguito societaÌ tra avvocati».Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che lâattivitaÌ di rappresentanza e difesa giudiziale, che eÌ oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP.
Se cosiÌ fosse, lâart. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire lâesercizio, in forma di societaÌ, multidisciplinare della sola attivitaÌ di consulenza. Quanto alle âassociazioniâ, sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono
essere esclusive, percheÌ il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a piuÌ associazioni o a piuÌ societaÌ di professionisti. In ogni caso, vi eÌ ribadita la personale responsabilitaÌ del professionista per lâattivitaÌ prestata.
| < Prec. | Succ. > |
|---|






