PENALE - Vignette satiriche e diffamazione: la Cassazione su taluni parametri del diritto di cronaca

vignettista satirico

La satira - sin dagli albori della letteratura, con Omero ed Aristofane,  passando per Dante e Voltaire - consiste in una critica pungente, sferzante e, talvolta, impietosa che, per indurre ilarità e riso, forgia con enfatizzazione e con manipolazione una realtà, deformandola e, spesso, rendendola ridicola e grottesca. La satira incontra, però, il limite del diritto della libertà di espressione e di pensiero, costituzionalmente tutelati: quand'è che lo si travalica, integrando la fattispecie del reato di diffamazione?
Del tema se ne è occupata, con recentissima Sentenza, che fa seguito a un largamente maggioritario orientamento giurisprudenziale e ad una concordante dottrina, la Cassazione.

La Corte ha affermato che il limite insuperabile, per quanto riguarda il parametro della continenza espressiva, fa riferimento a quello dell’offesa gratuita, non pertinente al tema in discussione, rivolta non al "personaggio pubblico", ma alla persona in quanto tale, finalizzata in maniera esclusiva alla lesione della reputazione o della dignità morale del soggetto.
D'altro lato, anche la parte minoritaria della giurisprudenza e degli studiosi che hanno distinto il concetto di satira da quello di critica hanno descritto la prima come"un'espressione artistica non soggetta agli schemi razionali della verifica critica, il cui linguaggio essenzialmente simbolico è svincolato da forme convenzionali" [talchè] non sia possibile applicarle il consueto metro della correttezza; in ogni caso, tuttavia, trattandosi pur sempre di una manifestazione del pensiero, la satira non può superare il rispetto dei valori fondamentali" (Cass. Pen., Sez. V, 20.10/22.12.1998, n° 13563).
La sotto riportata Sentenza della Suprema Corte è intervenuta specificando - con ulteriore puntualizzazione rispetto a recente pronuncia in tema (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27.10.2010/01.02.2011, n° 3674) - i confini dell'argomento in questione, avendo rilevato che nel caso in cui, tramite la satira stessa, si forniscano informazioni o notizie al lettore, anche l’espressione satirica (sia essa articolo di giornale, trasmissione televisiva o altro), che solitamente è avulsa per definizione dal metro della verità, deve rispettare i crismi e i paradigmi della cronaca, per non imbattersi nella censura di cui all’art. 595 c.p., atteso che è necessario che si riporti comunque un fatto vero, seppur anche sotto la forma ridicola e risibile di una mera vignetta satirica.
Ben venga, quindi, la satira politica in tutte le sue forme nei confronti degli onorevoli e degli altri personaggi pubblici di turno, ma attenzione alla "verità": le notizie false hanno le gambe corte!

 

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 18.10.2012/31.01.13 n° 5065

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino, Presidente 
Dott. MARASCA Gennaro, Rel. Consigliere 
Dott. VESSICHELLI Maria, Consigliere 
Dott. GUARDIANO Alfredo, Consigliere 
Dott. PISTORELLI Luca, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da:
1) M. S.p.a., parte civile, contro;
2) M.E., nato il (omissis);
3) T.A.F., nato il (omisis);
avverso la Sentenza n° 6719/2007 della Corte Appello di Roma, del 12.10.2010;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in Pubblica Udienza del 18.10.2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
udito il difensore di parte civile avv. R. A., che ha concluso per l'annullamento della Sentenza impugnata;
udito il difensore degli imputati, avv. E. G., che ha concluso per il rigetto del Ricorso.
La Corte di Cassazione:

Motivi della decisione
Sul quotidiano L. del (omissis) veniva pubblicata una vignetta di A. con la didascalia "Il Cav. S. Banana vuole indietro la sua onorabilità e la mazzetta che M. ha imprestato alla Finanza".
Era evidente il riferimento sulla Sentenza della Cassazione relativa al processo per le tangenti c.d. videotime, che aveva confermato la condanna della F. ed aveva assolto B.S., il quale aveva dichiarato di aspettarsi che la stampa gli restituisse la sua onorabilità.
La erronea indicazione nella vignetta della M., estranea ai fatti, al posto della F., era ritenuta offensiva della reputazione della società, cosicché il Tribunale di Roma, con Sentenza emessa in data 27.11.2006, condannava l'autore della vignetta T.A.F. per il delitto di cui all'art. 595 c.p. ed il direttore del giornale M.E. per omesso controllo alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della società M., costituitasi parte civile.
La Corte di Appello di Roma, con Sentenza del 12.10.2010, dopo avere rilevato che oggetto della satira era B.S. e non una delle due società, escludeva che nella condotta degli imputati - erronea indicazione della società che aveva versato le mazzette - fosse ravvisabile il dolo ed escludeva pure che potesse ricorrere la colpa, trattandosi, invece, di vera e propria mancanza di coscienza e volontà, versandosi in una sorta di caso fortuito, anzi di forza maggiore, non essendovi alcun mezzo psicologico o materiale per evitare il lapsus in questione.
Entrambi gli imputati venivano, pertanto, assolti perché il fatto non costituisce reato.
Con il Ricorso per Cassazione la parte civile M. deduceva:
1) la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 c.p. in ordine al riconoscimento della scriminante del diritto di critica. La ricorrente, in particolare, rilevava che la personalità giuridica delle società M. e F. era del tutto diversa e che la prima era stata vittima della notizia falsa diffusa con la vignetta, non avendo alcun rilievo che l'oggetto della satira fosse B. La ricorrente censurava poi la erronea esclusione del dolo, non essendovi possibilità di confondere le due società, tanto più che la Sentenza della Cassazione, di cui avevano dato notizia praticamente tutti i giornali, era di pochi giorni prima ed ancor più censurava la esclusione della colpa, apparendo del tutto inconferenti i riferimenti al caso fortuito e alla forza maggiore.
2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché per escludere la esistenza del dolo eventuale la Corte di Merito aveva sostenuto che era risaputo che la sentenza riguardava gli amministratori della F. e non di M. perché lo avevano scritto tutti i giornali, mentre per escludere la colpa aveva sostenuto che A. non aveva alcun mezzo psicologico o materiale per evitare il lapsus in questione.
I motivi posti a sostegno del Ricorso proposto dalla società M. S.p.a. sono fondati.
Va premesso che il giudizio penale, in assenza di Ricorso del P.M., non è più modificabile e, quindi, resta ferma l'assoluzione degli imputati dai reati loro rispettivamente contestati pronunciata dalla Corte di Merito.
Il Ricorso della parte civile M. S.p.a. è stato proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p. e, quindi, ai soli effetti civili.
Il fatto è molto chiaro: con la vignetta in discussione si ironizzava sulla richiesta di B.S. di vedersi restituita la sua onorabilità dopo la pronuncia assolutoria nel processo c.d. videotime.
Senonché nella vignetta vi era anche il riferimento alla restituzione della mazzetta "che M. ha imprestato alla Finanza".
Nel processo videotime si era pervenuti alla affermazione di responsabilità di alcuni amministratori della F. S.p.a., ma non della M. S.p.a., del tutto estranea alla vicenda.
Il riferimento alla società M. è stata ritenuta dalla parte civile - ed anche dal giudice di primo grado - lesiva della reputazione della società; quindi l'assoluzione non è stata ritenuta corretta.
Il ragionamento della parte civile è giusto.
In questa sede non è in discussione il diritto di satira, che è una forma artistica che mira all'ironia sino al sarcasmo ed alla irrisione di chi eserciti un pubblico potere, espressione artistica che merita tutela ed il cui esercizio è incompatibile con il parametro della verità (vedi, tra le tante, Cass. Pen., Sez. V, 20.10/22.12.1998, n° 13563 e Cass. Pen., Sez. V, 02.12.1999/23.02.2000, n° 2128, CED 215475).
Oggetto della satira era certamente B.S. - S. Banana -, che paradossalmente voleva, dopo la sentenza assolutoria della Cassazione, la restituzione anche della mazzetta versata alla Finanza.
Per la satira contro B. l'autore satirico ed il direttore del giornale non sono stati penalmente perseguiti e di ciò non si è mai doluta la parte civile M.
Ma la vignetta aveva anche un contenuto per così dire informativo - particolarmente incisivo perché ciò che viene trasmesso tramite vignette satiriche resta e colpisce immediatamente il lettore, ovvero che M. avesse versato la mazzetta alla Finanza, fatto pacificamente non vero perché la Sentenza videotime riguardava la società F. e non M.
Si tratta, invero, di due soggetti giuridici del tutto diversi, anche se riferibili entrambi all'azionista B.S.
Con riferimento alla erronea indicazione del soggetto che avrebbe versato la mazzetta alla Finanza evidentemente il diritto di satira non c'entra nulla perché oggetto della satira era S.B. e non la società M.; in effetti con la parte scritta della vignetta è stata veicolata una notizia, riguardante M. assolutamente falsa.
Sul punto il vignettista aveva certamente l'obbligo di riferire un fatto vero non potendo tale parte della vignetta essere scriminata dall'esercizio del diritto di satira.
La Corte di merito ha giustificato l'assoluzione ravvisando la mancanza del dolo richiesto dall'art. 595 c.p., ma l'affermazione non può essere condivisa perché, come è noto, per costante giurisprudenza di legittimità, il dolo richiesto dall'art. 595 c.p. è un dolo generico, consistente nella consapevolezza della portata offensiva della reputazione di determinate affermazioni; non è richiesto l'animus iniurandi, ovvero il dolo specifico.
Forse consapevole di ciò la Corte di secondo grado ha allora sostenuto che nel caso di specie erano carenti coscienza e volontà e che il fatto era attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, o meglio a circostanza parificabile a queste due cause di esclusione dell'elemento psicologico del reato, non essendovi alcun mezzo psicologico o materiale per evitare il lapsus in questione.
L'affermazione non può essere condivisa: la mancanza di coscienza e volontà e, quindi, la mancanza di consapevolezza che l'attribuzione a M. di avere pagato mazzette alla Guardia di Finanza potesse essere gravemente offensiva della reputazione della società, non è meglio spiegata dalla Corte di merito ed è, comunque, incomprensibile perché chiunque, tanto più un giornalista ed un vignettista, è in grado di rendersi conto della portata offensiva della frase incriminata.
Non appare poi opportuno soffermarsi sull'erroneo riferimento al caso fortuito e/o alla forza maggiore apparendo siffatto riferimento del tutto inconferente, dal momento che non è ravvisabile nel caso di specie alcun fatto improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto agente che lo avrebbe costretto a riferire un fatto non vero.
Sarebbe stata sufficiente non una eccezionale diligenza, ma una normale attenzione, necessaria sempre e in particolare quando si trattino questioni delicate e si veicolino messaggi gravemente offensivi, per attribuire la consegna di mazzette al vero soggetto implicato nella vicenda videotime. Della questione, infatti, avevano parlato tutti i giornali e la Sentenza della Cassazione era stata emessa pochi giorni prima della pubblicazione della vignetta; da tali documenti di facile accesso, specialmente per dei giornalisti, emergeva con assoluta chiarezza che la decisione, dalla quale si era preso spunto per la vignetta, riguardava gli amministratori della F. e non di M. In siffatto contesto è inaccettabile l'affermazione che l'A. non avesse alcun mezzo psicologico e materiale per evitare il lapsus; in verità non si comprende a cosa la Corte di merito abbia fatto riferimento, dal momento che - lo si ripete - era facilmente rintracciabile la notizia esatta, senza che la indicazione corretta, F., potesse modificare il senso del paradosso espresso dall'A. e pregiudicare l'efficacia della satira.
Infine appare evidente la contraddizione logica della motivazione della Sentenza impugnata che in una parte della Sentenza afferma che l'A. non aveva alcun mezzo per evitare il lapsus, mentre in un altro passaggio sostiene che tutti i giornali avevano scritto che la Sentenza della Cassazione riguardava gli amministratori della F. e non di M.; questa seconda affermazione contraddice in modo palese la prima, essendo del tutto agevole evitare l'errore.
I segnalati vizi logici della motivazione e l'erronea valutazione in diritto dell'elemento psicologico richiesto per il delitto di cui all'art. 595 c.p. impongono l'annullamento della Sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Anche l'aspetto dell'omesso controllo contestato al direttore M. deve essere rivalutato non solo perché sul punto nulla di specifico la Sentenza impugnata ha detto, essendo, evidentemente, una naturale conseguenza dell'assoluzione dell'A. dal delitto presupposto l'assoluzione del M. dal reato di cui all'art. 57 c.p.
Vanno, pertanto, verificati i profili della colpa necessaria per l'affermazione di responsabilità in ordine a tale reato, ricordando che è ben difficile che sfugga al direttore l'errore contenuto nella prima pagina del giornale, e precisamente nella vignetta, che, per la capacità di suscitare l'attenzione dei lettori, ha un valore quasi pari ad un editoriale.
Il rinvio deve essere disposto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado di appello, non essendovi più statuizioni penali da adottare.

P.Q.M.

La Corte annulla la Sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente in grado di appello.

Stampa Email

I più letti