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PENALE - ‘Azione unica’ non equivale ad ‘atto unico’: suonare il campanello e bussare alla porta di casa della vittima, in rapida successione, non è reato: né molestie, né stalking.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

L’azione, intesa quale modalità esecutiva della condotta delittuosa, può essere composta da uno o più atti, diretti al conseguimento di un unico risultato: l’azione può risultare dunque la una molteplicità di ‘atti’ (costituenti ciascuno, appunto, un frammento dell'azione) e, laddove essi venissero compiuti in immediata successione con l’unico fine, non sussisterebbe il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., né quello di molestie, atteso che trattasi di condotta non reiterata, peraltro priva dei requisiti, nella fattispecie, dell’insistenza o petulanza.
La Corte di Cassazione ha così stabilito (Sez. V Pen., Sent. 10.12.2020/30.03.2021, n° 12041, Pres. Sabeone, Rel. Francolin), che, per ritenere punibile il fatto, bisogna guardare al duplice criterio finalistico e temporale, diversamente dovendosi mandare assolto l’imputato. Quel che va osservato, stigmatizza la S.C., è se il comportamento della persona a cui sono stati ascritti comportamenti, asseritamente illeciti, consistano in una pluralità di azioni oppure soltanto in una singola.

Con la Sentenza di Cass. Pen., Sez. V, n° 11925 del 15.01.2020) la Cassazione aveva già precisato in tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto fosse stato già condannato ex art. 612-bis c.p., che gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti ai sensi dell'art. 81 c.p. col verificarsi della continuazione, soltanto nel caso in cui diano vita a un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia a una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui alla norma incriminatrice: il delitto de quo, infatti, ha natura di reato necessariamente abituale, ragion per cui non è configurabile nel caso di un'unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia. Trattasi dunque di reato abituale (cfr. Id., Sez. V, n° 48391 del 24.09.2014), peraltro di evento. Ne consegue che l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, ma altresì la fattispecie richiede l’abitualità del proprio agire, sia pur senza che vi debba essere una preordinazione delle condotte, che possono essere anche solo in parte meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n° 28682 del 25.09.2020; Id., Sez. V, n° 43085 del 24.09.2015; Id., Sez. V, n° 18999 del 19.02.2014).
Conseguentemente, le condotte moleste e minacciose, in grado di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura alla vittima o tali da ingenerare un fondato timore - per l'incolumità della stessa o di un prossimo congiunto o di persona alla stessa legata da relazione affettiva - o da costringere la medesima ad alterare le sue abitudini di vita, devono manifestarsi in contesti temporali separati almeno da un breve lasso temporale .
A questi fattori, con la decisione qui sotto richiamata, i Giudici di Piazza Cavour hanno insomma aggiunto un altro tassello, quello della pluralità degli atti esecutivi, riconducibili ad una sola azione. Perché possa venire contestato lo stalking, insomma,  a nulla rilevando la circostanza che vi sia stata una concentrazione del comportamento in arco temporale assai ristretto, tale da farlo risultare unitario: diversamente non v’è ripetizione delle condotte indicate dalla norma incriminatrice, ma l’unica singola azione e, dunque, se si suona un paio di volte in rapida sequenza il campanello, chiedendo (ed anzi supplicando) di poter parlare all’interlocutrice, non v’è stalking, né così la pronuncia di primo grado, secondo cui vi sarebbe stata continuazione del reato, è stata rovesciata (annullamento senza rinvio), dovendosi escludere rilevanza penale a un singolo episodio rimasto del tutto isolato. In questo caso, perciò è stato deciso che il fatto non sussiste.

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