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PENALE - Finalità probatoria, riesame e decreto di sequestro probatorio.

Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Penale

sequestro

L'indicazione della finalità probatoria, nel caso non venga specificata dal P.M. nel decreto di sequestro probatorio, non può essere oggetto d'integrazione da parte del Tribunale del Riesame, a cui è inibita ogni attività di supplenza delle scelte discrezionali pretermesse dal P.M., previste dalla legge a pena di nullità.

Per la camera di consiglio della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, infatti, va annullata l'ordinanza del Riesame e dissequestrato il materiale aziendale (cisterne di prodotti chimici) e documentale (contabile) acquisito presso la ditta degli indagati in esecuzione di un decreto del P.M. privo di qualsiasi idonea giustificazione.

 

Cassazione penale  Sez. II, 26.10/12.11.2010, n° 40156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAGANO     Filiberto, Presidente
Dott. CASUCCI    Giuliano, rel. Consigliere
Dott. CAMMINO    Matilde, Consigliere
Dott. GALLO      Domenico,Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: 1) B.L., n. il (omissis); 2) B.E., n. il (omissis); avverso  l'ordinanza n° 500307/2009 del Tribunale della Libertà di Torino, del 04.03.2010; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
sentite  le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Salvatore Frattallone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 4 marzo 2010, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava il decreto del pubblico ministero in sede, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del materiale chimico giacente presso la sede della W. S.P.A. e la contabilità connessa in relazione al delitto di truffa aggravata (art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7) in danno della ditta fornitrice C.P. S.P.A. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti perché la ditta fornitrice era stata indotta alle consegne per l'apparenza di solvibilità rappresentata dai legali rappresentanti della W. S.P.A. Non si trattava di confisca per equivalente ma di un bene per sua natura fungibile.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- difetto assoluto di motivazione in punto di qualificazione del materiale sequestrato quale corpus commissi delicti, perché l'assunto del Collegio secondo il quale le cisterne conterrebbero il corpo del reato non è motivato, tanto più che il materiale chimico venne sequestrato in quanto ritenuto cosa pertinente al reato. Si è infatti ritenuto che nel caso si tratti di cose fungibili. Comunque il PM non ha dato motivazione né sulla ritenuta pertinenziali, nè sulle esigenze probatorie. Queste ultime sono state addotte dal Tribunale allorché ha ravvisato l'esigenza di assicurare il materiale chimico per accertarne la provenienza;
- motivazione meramente apparente in ordine al dolo di truffa, perché gli artifici o raggiri sarebbero consistiti nell'onorare tre ordinativi di merce, condotta risalente al giugno 2009, laddove i fatti contestati agli indagati sono riportati al 31.10.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
La finalità probatoria indicata dal Tribunale (ultime righe dell'ordinanza: finalità di accertare la provenienza del materiale chimico in sequestro) non era stata indicata dal PM nel decreto di sequestro, che sul punto è privo di qualsiasi giustificazione.

Va invero ribadito che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest' ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un' arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo di accusa, sono state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse" (Cass. SSUU 28.1- 13.2.2004 n. 5876). Il conseguenza deve disporsi l'annullamento sia dell'ordinanza che del decreto di sequestro, con restituzione del materiale alla società ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 8 febbraio 2010; dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010

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