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PENALE - Rito abbreviato in appello, astensione e legittimo impedimento.

Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Penale

toghe in aula

Non assurgerebbe, secondo la S.C., a legittimo impedimento la dichiarazione del difensore di aderire ad un'astensione ritualmente proclamata dalle rappresentanze forensi, poiché il giudizio abbreviato in appello si svolge nelle forme dell'art. 599 C.P.P. e, quindi, non sussiste la causa di rinvio d'udienza di cui all'art. 420-ter C.P.P.
L'esatto opposto di quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione per l'astensione collettiva delle udienze, approvato dalla Commissione di Garanzia ex lege n° 146/90 come modificata da L. 83/00,

il quale dispone trattarsi di una situazione che va considerata proprio "legittimo impedimento" e che vale anche per le udienze camerali in cui, ai sensi dell'art. 127 C.P.P., la presenza del difensore sia prevista ", ancorché non obbligatoria".
Dunque, a dispetto dell'orientamento restrittivo espresso con la sentenza n° 18613/10, s'imporrebbe il più ossequioso rispetto, da parte dei magistrati, della nuova disciplina delle astensioni collettive dell'Avvocatura.  

 

Cassazione penale, Sez. II, 16.04/17.05.2010, n° 18613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio, Presidente
Dott. CASUCCI  Giuliano, rel. Consigliere
Dott. MACCHIA  Alberto, Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe, Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza


sul ricorso proposto da: 1) B.J., n. il (omissis); avverso la sentenza n° 42/2006 Corte d'Appello di Trieste, del 27.01.2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica Udienza del 16.04.2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 27.01.2009, la Corte d'Appello di Trieste, 2^ Sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone, con la quale l'appellante B.J. era stato dichiarato colpevole dei delitti di rapina e dei reati satelliti contestati e condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione e con la diminuente del rito, alla pena di tre anni due mesi di reclusione e € 1.000,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
La Corte territoriale, rigetta la richiesta di rinvio del difensore per adesione all'astensione delle udienze al rilievo che si trattava di procedimento celebrato in Camera di Consiglio, nel merito riteneva infondata la richiesta riduzione della pena.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, per non aver disposto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
Diritto
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato manifestamente.
"Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in Camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il Pubblico Ministero e le altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono" (Cass. Sez. 6^, 19.02/01.04.2009 n° 14396). L'art. 443 c.p.p., comma 3, stabilisce che il giudizio di appello si svolge nelle forme dell'art. 599 c.p.p., il quale rinvia all'art. 127, i cui commi 3 e 7, disciplinano in maniera autonoma, rispetto alla generale disciplina dell'art. 420 ter c.p.p., il rinvio del processo per legittimo impedimento. Il rinvio è infatti previsto solo per il legittimo impedimento dell'imputato, non anche per quello del difensore.
Nè è ravvisabile la violazione dei parametri costituzionali dettati dagli artt. 3 e 24 Cost., posto che il diverso trattamento è giustificato dalla scelta del rito abbreviato (oltre che dalla materia del contendere, che nel caso aveva ad oggetto solo l'entità della pena).
Non sfugge il diverso orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, ma si tratta di decisione isolata.
Va ribadito che "l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., trattandosi invece di una libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e cioè nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 25 Cost., e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo (v. Corte Cost. sentenza n° 171 del 1996). Essa trova ulteriore limite nell'obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione, nonché nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare ed assicurare gli strumenti idonei ad individuare e assicurare prestazioni essenziali". (Cass. Sez. 3^, 21.03/07.05.2007 n° 17269).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili delle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in € mille/00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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