Penale

PENALE - Diritto di querela, minori e parte civile.

Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Penale

genitori

La titolarità del diritto di querela, ex art. 120 C.P., spetta alla Persona Offesa, che è il soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o messa in pericolo costituiscono l'essenza dell'illecito.
Possono peraltro coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, da individuarsi in relazione alla titolarità del bene giuridico protetto.
Se Persona Offesa è un minore, per aver egli subìto materialmente la lesione e, al contempo, egli sia anche il soggetto a cui il reato ha recato danno, lui stesso è legittimato ad esperire l'azione civile nel processo penale, in forza dell'art. 74 C.P.P.

Per effetto dell'incapacità processuale del minore, poi, l'azione civile sarà esercitata dalle persone cui spetta ex art. 90, co. 2, C.P.P. la rappresentanza del minore, i quali genitori, costituitisi parte civile in rappresentanza del figlio, vanno ascoltati ex art. 208 C.P.P.
Nel caso di minorenne infraquattordicenne, ovversia minore dei quattordici anni d'età, o di un interdetto per infermità di mente, si verfica una dissociazione tra titolarità del potere di querela e legittimazione al suo esercizio, talché in tali casi esso spetta al genitore e, rispettivamente, al tutore, in considerazione delle gravi conseguenze connesse alla proposizione della querela, che presuppongono un certo grado di maturità in cui che la sporge: così, ad esempio, per l'evenienza d'una calunnia ex art. 368 C.P., ove si accusi una persona di un reato sapendola innocente, oppure d'una condanna del querelante se l'imputato venga prosciolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, ex artt. 427 e 542 C.P.P.
Detto petere di quelera, peraltro, sussiste in capo a ciascuno dei genitori, ancorché uno dei due non goda dell'esercizio attuale della postestà genitoriale: infatti, solo in caso di decadenza o sospensione dalla potestà si verifica l'impossibilità di proporre valida querela in nome e per conto del figlio.
Siffatta forma di rappresentanza legale ed esclusiva è tale per cui, in caso di esercizio disgiunto, prevale la volontà del genitore che ha sporto querela per il figlio minorenne.
Nel caso, invece, di minore ultraquattordicenne o di persona inabilitata, l'esercizio del potere di querela spetta ad essi stessi, quali legittimati passivi: costoro possono ultimente ed efficacemente proporla, senza bisogno di ratifiche o autorizzazioni, ma ove restino inerti o intendano non proporre querela, allora la scelta se presentarla o no è attribuita anche, in via disgiunta, al loro rappresentante legale, segnatamente al genitore, al curatore o al tutore, i quali possono agire - quindi - in via sussidiaria.

 

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 12.10/22.11.2011 n° 43018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio, Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino, Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggerom, Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo, Rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea, Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: 1) P.G. nato il (omissis);
avverso la Sentenza n° 8/2010 del Tribunale di Caltanissetta, del 28.05.2010;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 12.10.2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Romis;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
udito il difensore, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del Ricorso.

Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di (omissis) condannava P.G. alla pena ritenuta di giustizia - oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili - per il reato di lesioni personali colpose addebitato all'imputato con la seguente contestazione:
"perchè con colpa consistita nell'omessa doverosa custodia di animali, aveva cagionato a L. lesioni personali;
in particolare, omettendo di apporre la prevista museruola, il cane di sua proprietà aveva addentato L. causandogli lesioni personali consistite in "ferita lacero contusa all'avambraccio destro", giudicate guaribili in gg. dodici".
Proponeva appello l'imputato lamentando la nullità dell'assunzione della testimonianza della persona offesa L., sulla cui ammissione non vi era stata pronuncia; sosteneva altresì che, valutando coerenti le dichiarazioni accusatorie rese dalle persona offesa, il Giudice di prime cure non aveva in alcun modo tenuto conto dell'interesse personale della persona offesa.
Il Tribunale di Caltanissetta confermava l'impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni dell'appellante, osservava quanto segue:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n° 2424 del 06.11.09) l'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice "ex officio" in un momento diverso dal termine dell'acquisizione delle prove indicato dall'art. 507 C.P.P. costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, in difetto di un'espressa previsione normativa; tanto più che nessun rilievo in ordine a tale assunzione era stato mosso dal difensore dell'imputato all'udienza del 28.09.08, nella quale era stata sentita la persona offesa dal reato L.;
b) quanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, esse apparivano dettagliate e coerenti, così da non palesare alcuna contraddizione o incoerenza tale da indurre a dubitare della sua attendibilità complessiva: dette dichiarazioni non apparivano alterate da sentimenti di astio nei confronti dell'imputato, né il cattivo ricordo in ordine ad alcuni particolari sullo stato dei luoghi può inficiare la complessiva credibilità del L.; peraltro, le dichiarazioni della persona offesa risultavano corroborate da tutti gli ulteriori elementi istruttori ed in particolare dalle dichiarazioni della madre del minore che aveva prestato soccorso al figlio subito dopo l'accaduto, nonché dai certificati medici prodotti dal P.M.;
c) quanto all'elemento soggettivo del reato, la colpa, lungi dall'essere presunta, era desumibile - nella fattispecie - dalla catena di una lunghezza non adeguata al contenimento del cane all'interno della proprietà privata, dal mancato controllo della costante chiusura del cancello e dalla mancata utilizzazione di museruola, a nulla valendo l'assenza del proprietario dai luoghi per ragioni di lavoro: anzi, proprio in ragione dell'assenza, l'imputato avrebbe dovuto predisporre le misure più idonee ad impedire gli eventi del tipo di quelli poi realizzatisi.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con formulazioni che sostanzialmente ripropongono le tesi difensive già sottoposte ai giudici del merito: avrebbe errato il giudice di seconda istanza - a fronte dell'eccezione procedurale sollevata dalla difesa con i motivi di appello - nel ritenere rituale ed utilizzabile la testimonianza del minore, ed avrebbe altresì errato nel valutare come credibili le dichiarazioni da questi rese, posto che altre testi avevano riferito sull'idoneità delle cautele adottate per evitare che il cane potesse uscire dal suo recinto; si sostiene ancora con il Ricorso che il cane era stato lasciato in custodia alla moglie dell'imputato, per cui al più l'accaduto avrebbe dovuto essere addebitato alla medesima.

Motivi della decisione

Il Ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
- Per quel che riguarda il primo motivo di Ricorso, è sufficiente richiamare, a dimostrazione dell'infondatezza dello stesso, il principio condivisibilmente enunciato da questa Corte secondo cui la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 C.P., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, interesse la cui lesione, o esposizione a pericolo, costituisce l'essenza dell'illecito: "In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.
Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto, con riferimento ad una ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da parte di un rappresentante, che persona offesa fosse, non solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il "procacciatore di affari" per conto della predetta società, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario") in termini, ex plurimis, Sez. 2, n° 2869 del 27.01/02.03.99, rv. 212766.
Nel caso di specie, la persona offesa dal reato era di certo il minore (omissis): questi era colui il quale aveva subito materialmente la lesione, ed era, dunque, al contempo, anche il soggetto al quale il reato aveva recato danno, ex art. 74 C.P.P., come tale legittimato all'azione civile in base allo stesso art. 74 C.P.P.; azione civile esercitata, per effetto dell'incapacità processuale del medesimo minore (omissis), dalle persone cui spettava la rappresentanza, ossia i genitori del medesimo minore, ex art. 90 C.P.P., comma 2.
Dunque, è priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il minore (omissis) non rivestirebbe in questo procedimento la figura di parte offesa; i genitori del minore, costituitisi parte civile in rappresentanza del minore medesimo, sono stati ascoltati come tali ex art. 208 C.P.P.
Opportunamente il Tribunale ha ricordato l'ambito dei poteri di ufficio del giudice di primo grado al di là della formale evocazione dell'art. 507 C.P.P.; poteri di ufficio che sono stati all'evidenza esercitati dal Giudice di pace, come risulta chiaramente dalla lettura del dispositivo dell'Ordinanza assunta dal giudice di pace il 02.03.09 ove è detto che il medesimo Giudice di pace "... dispone di ufficio la citazione della parte offesa (omissis)".
Sul punto, la doglianza del ricorrente si risolve in una sorta di censura relativa alla mancata indicazione della persona offesa minorenne in qualità di testimone nell'atto di citazione a giudizio;
orbene, a tutto voler concedere, basta osservare che in tema di istruzione dibattimentale, il Giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della Sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 C.P.P., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e il proscioglimento dell'imputato.
Pertanto, a differenza di quanto osservato dal ricorrente, il giudice ha, semmai, l'obbligo di fornire specifica motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e non in ordine al suo esercizio;
e l'assenza di una adeguata motivazione, relativamente al mancato esercizio dei poteri di ufficio ex art. 507 C.P.P. - censurabile in sede di legittimità - determina, secondo il condivisibile e più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza: "In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 C.P.P., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza". (in termini, Sez. 5, n° 38674 del 11/21.10.05, rv. 232554; nello stesso senso, Sez. 5, n° 36642 del 20.09/11.10.2005, rv. 232377).
Indirizzo interpretativo che ha poi ricevuto autorevole avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n° 41281/06 con la quale è stato affermato il principio di diritto così massimato:
"Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 C.P.P., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del Giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495, co. 2), C.P.P.": cfr. Sez. Un. Pen., n° 41281 del 17.10/18.12.06, rv. 234907.
- Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, trattasi all'evidenza di denuncia in fatto - in ordine alla ricostruzione della fattispecie - che si risolve sostanzialmente in una generica evocazione di fonti di prova. Ma vi è di più.
La prospettazione difensiva si appalesa invero anche giuridicamente inconsistente se raffrontata con quanto precisato da questa stessa Quarta Sezione in tema di lesioni provocate da animali e di responsabilità del soggetto tenuto alla custodia, oltre che di individuazione dei contenuti della colpa, rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale:
"In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga (nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell'imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)": cfr. Sez. 4, n° 47141 del 09.10/20.12.07, rv. 238351.
Come precisato da questa Corte, in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 C.P., relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (così, Sez. 4, n° 599 del 16.12.98/18.01.99, rv. 212404).
Peraltro è stato altresì puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n° 7032 del 12.05/03.06.99, rv. 213822) che:
"In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 C.P., è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri, né che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace".
Posto che tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 C.P., come detto, vi è innanzitutto, di sicuro, ancorché non in via esclusiva, il proprietario dell'animale pericoloso, deve riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo di adottare le "debite cautele" di cui all'art. 672 C.P., quanto alla sua custodia; da tale specifico obbligo il proprietario, poi, è esonerato, ove sia cessato, anche temporalmente, il rapporto di detenzione con l'animale, trasferendosi quell'obbligo in capo al nuovo, e provvisorio, detentore, idoneo a provvedere al riguardo, secondo modalità non previamente, concordate: ma si è del tutto al di fuori del caso di specie, laddove non può certo addursi - con la prospettazione del ricorrente, in ordine a chi avesse in quel momento la custodia dell'animale, se il ricorrente o la madre - che il rapporto di detenzione del medesimo ricorrente con l'animale si fosse interrotto.
Piuttosto - poiché tutto lascia intendere, nel caso di specie, che le modalità di custodia dell'animale fossero del tutto conosciute, comuni, concordate tra il ricorrente e la madre di costui, ma concretamente inidonee - potrebbero ipotizzarsi solo profili di concorsuale responsabilità tra P.G. e la madre di costui: il che non rileva in questa sede di legittimità.
Dunque, non ha pregio la deduzione difensiva secondo cui quel giorno il ricorrente si trovava altrove, senza peraltro nemmeno specificare (né tantomeno comprovare) in che termini e secondo quali modalità il ricorrente avesse provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza, dell'animale; è sufficiente osservare al riguardo che la provvisoria assenza del proprietario non implica, di per sé, né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri (potrebbe, invero, aver affidato solo il governo dell'animale); né che costoro, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fossero idonei e capaci.
Del tutto generica al riguardo è l'allegazione del ricorrente.
Per altro verso, poi, la Sentenza impugnata pure ha dato atto che l'animale ebbe comunque a superare le protezioni stabilite, evidentemente di fatto inidonee a contenere lo stesso in situazione tale da impedire che arrecasse danno ad altri, come poi è avvenuto.
E se tali erano le pregresse, predisposte, normali e usuali modalità di detenzione dell'animale, è evidente che anche il mancato approntamento di ostacoli congrui, recintivi da parte dell'imputato, sia che egli fosse in casa, sia che ne fosse assente, milita nel senso di ritenere la sua penale responsabilità al riguardo.
Sul punto, conclusivamente, non hanno pregio le prospettazioni del ricorrente in punto di idoneità in astratto delle cautele adoperate se poi in concreto tali cautele non si rivelarono adeguate.
Al rigetto del Ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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