ORD. FORENSE - Legge di stabilità, come ti elimino il gratuito patrocinio e ti calpesto la giustizia con nuove tasse.

bisturi

Ridotto il compenso per il patrocinio a spese dello Stato ad un terzo!
Negato quindi - di fatto e di diritto - il diritto di difesa dei non abbienti. Degli indagati/imputati, non meno che delle persone offese, nolenti vittime degli altrui illeciti.
Già prima il suddetto compenso era talmente esiguo da tradursi in un mero simulacro di parcella, oltre a tutto pagato a distanza di molti anni dal processo e in relazione soltanto a talune delle prestazioni professionali pur effettivamente svolte dal legale. Ora il c.d. gratuito patrocinio diventa un ectoplasma.
Tra le altre novità introdotte con la legge di stabilità 2014, che dunque ha obliterato il diritto delle fasce sociali più deboli a vedersi assicurato
dallo Stato il difensore (ma anche l'investigatore privato autorizzato ed il consulente tecnico), risultano degni di attenzione (e censura!) pure l'aumento dei costi per le copie degli atti e per la c.d. "marca da bollo per la sentenza", l'introduzione altresì di tasse e balzelli per sostenere l'esame d'avvocato, per il concorso in magistratura o per il notariato, piuttosto che per diventare Cassazionista.
Un autentico ulteriore flagello, in un settore già a brandelli, in nome della maggior efficienza della giustizia (quella con la "g" minuscola), che da tempo è ormai ko.

A dir poco inquietante.

* * *

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
(G.U. n° 302 del 27.12.2013 - Suppl. Ord. n° 87)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

 

(omissis)

598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

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