Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Assenza di diretta gestione, il Prefetto la provi o rinnovi la licenza.

private investigator

Il requisito della titolarità di licenza da almeno cinque anni può ritenersi assolto nel caso in cui l'aspirante Titolare di istituto sia stato dipendente altrui nell'arco del quinquennio?
Il Tar Puglia-Lecce, con la Sentenza sotto riportata, ha ritenuto che fosse illegittimo il Decreto prefettizio di rigetto della domanda avanzata dal legale rappresentante di un Istituto investigativo, con cui era stata esclusa la possibili di rinnovare la licenza di gestione dell'istituto di investigazioni private.

Secondo i Giudici Amministrativi, il diniego "ben avrebbe potuto fondarsi sull'impossibilità concreta della ricorrente a occuparsi nell'ultimo quinquennio della gestione dell'attività di investigazioni, a cagione del tempo da lei utilizzato quale dipendente" di altra azienda, mentre nel caso di specie la Prefettura si era limitata alla apodittica affermazione che il "mero fatto dell'impiego […] avesse impedito alla stessa di evadere le normali funzioni connesse alla direzione dell'attività oggetto di licenza", senza "documentare - all'esito di una compiuta istruttoria svolta nel contraddittorio con l'interessata" - "come l'impiego della ricorrente […] avesse impedito alla stessa di evadere le normali funzioni connesse alla direzione dell'attività oggetto di licenza.
E, carente la prova di siffatta assenza di "attività di diretta gestione", va rigettato l'assunto della P.A. per cui l'attività investigativa "possa essere svolta soltanto da soggetti privi di ogni altra occupazione lavorativa".

 

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, Sent. 04/13.09.2013 n° 1904

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Prima
ha pronunciato la presente

Sentenza

ex art. 60 c.p.a.;
sul Ricorso R.G. n° 1207/13, proposto da:
A.I., rappresentata e difesa dall'Avv. C.P., con domicilio eletto presso (omissis);
contro
Ministero Dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di (omissis), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati in Lecce, via (omissis);
per l'annullamento
del provvedimento Decreto prot. n° 2013/3854/1-6B-5/Area I-Bis del 23.04.2013, notificato in data 26.04.2013, con cui il Prefetto della Provincia di (omissis) ha disposto di non rinnovare la licenza ex art. 134 TULPS n° 310/12B15/Sett. 2 del 16.02.94 rilasciata per gestire l'istituto di investigazioni private "(omissis) Investigazioni srl" con sede in (omissis); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 2013/3854/1-6B-5/Area I-Bis del 06.02.13 del Dirigente Area I ì-Bis.
Visti il Ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di (omissis);
Viste le Memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04.09.2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori C.P., A.T.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Svolgimento del processo
1. È impugnato il Decreto in epigrafe, con cui il Prefetto della Provincia di (omissis) ha rigettato l'istanza della ricorrente, volta al rinnovo della licenza di gestione dell'istituto di investigazioni private denominato "(omissis) Investigazioni s.r.l.", di cui ella ricopre la carica di legale rappresentante.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati:
- 1) violazione degli artt. 3-7 L. n° 241/1990;
- 2) violazione degli artt. 4-5 All. G, punto 5, D.M. n° 269/2010, nonché degli artt. 8-134 R.D. n° 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;
- 3) violazione dell' art. 3 L. n° 241 del 1990;
- 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.
All'udienza del 04.09.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
2. Con il secondo motivo di Ricorso, che va esaminato prioritariamente, stante l'astratta attitudine a definire l'intero giudizio, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, avendo l'amministrazione posto a base del diniego di rinnovo di licenza un elemento - l'assenza di gestione diretta dell'attività, per effetto della sua assunzione presso la ASL di (omissis) dall'01.02.05 all'01.11.12 - non decisivo ai fini in esame.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi del D.M. n° 269/2010, All. G, co. 1, "L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co. 2, lett. a), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equiparati.
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni".
Ai sensi del successivo co. 5, poi, "I requisiti di cui ai precedenti co. 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni".

Motivi della decisione

2.2. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora analizzare l'iter motivazionale che ha indotto l'amministrazione al diniego di rinnovo della licenza in esame.
E sul punto, si legge nell'impugnato provvedimento che "... la sig.ra A.I., sebbene titolare della licenza di polizia da più di cinque anni, non può considerarsi legittimata a rimanere intestataria dell'autorizzazione ex art. 134 TULPS, in quanto risulta essere stata impiegata con contratto a tempo indeterminato full-time, presso la ASL di (omissis), dall'01.02.05 all'01.11.12 […].Nel caso di specie il requisito della titolarità di licenza da almeno cinque anni non può ritenersi assolto, poiché nel quinquennio la sig.ra A.I., dipendente pubblico, di fatto non ha svolto - come previsto dalla normativa vigente in materia - l'attività di diretta gestione, con la conseguente assunzione delle responsabilità connesse con le attività assentite con la licenza".
2.3. Orbene, alla luce di tali passaggi motivazionali, emerge che l'Amministrazione ha considerato quale causa ostativa al rinnovo della licenza in esame - nonostante la ricorrente ne fosse pacificamente titolare da oltre un quinquennio - il suo impiego, nel periodo considerato, presso la ASL di (omissis).
Senonché, trattasi di un requisito non previsto dalla suddetta normativa, sicché del tutto illegittimamente esso è stato considerato dall'amministrazione quale causa ostativa del rinnovo della predetta licenza.
Piuttosto, il diniego ben avrebbe potuto fondarsi sull'impossibilità concreta della ricorrente a occuparsi nell'ultimo quinquennio della gestione dell'attività di investigazioni, a cagione del tempo da lei utilizzato quale dipendente ASL.
Senonché, tale conclusione non scaturisce in maniera assiomatica dal mero fatto dell'impiego, avendo piuttosto l'amministrazione dovuto documentare - all'esito di una compiuta istruttoria, svolta nel contraddittorio con l'interessata, e della quale occorreva dar conto in sede motivazionale - come l'impiego della ricorrente presso l'ASL di (omissis) avesse impedito alla stessa di evadere le normali funzioni connesse alla direzione dell'attività oggetto di licenza.
La qual cosa è tanto più vera se si considera che la società di investigazioni in esame presenta dimensioni assai limitate, avvalendosi della collaborazione di due sole unità lavorative, sicché la sua direzione non presenta, ictu oculi, elementi di tale complessità da ritenere che possa essere svolta soltanto da soggetti privi di ogni altra occupazione lavorativa.
2.4. Tuttavia, di tale istruttoria non vi è traccia nell'impugnato provvedimento, sicché per tali ragioni l'assunto dell'amministrazione - secondo cui la ricorrente "... nel quinquennio .. di fatto non ha svolto ... l'attività di diretta gestione" - deve ritenersi del tutto apodittico, non essendo supportato da alcun elemento concreto diverso da quello - di per sé irrilevante - rappresentato dal passato impiego della ricorrente presso la ASL di (omissis).
3. Alla luce di tali considerazioni, il Ricorso è fondato.
Ne discende l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
4. Sussistono giusti motivi - rappresentati dalla novità delle questioni trattate - per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul Ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 04.09.2013 con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente F.F.
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

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