Ord. forense

ORD. FORENSE - Liberalizzazione e professione forense, l'analisi del diritto dell'economia.

classe forense e privilegi

S. Spirito in Saxia, Roma, 14/17.03.2012
17 marzo 2012 TAVOLA ROTONDA:
Le specificità del diritto dell'economia nel labile confine fra diritto privato e diritto pubblico

Esiste un fil rouge che lega liberalizzazioni e crescita del PIL italiano?
Quale il leitmotiv tra
deregulation delle professioni intellettuali ordinamentali e progressione sociale e culturale del Paese?
Nicola Maione, che del diritto dell'economia è esperto di fama internazionale, traccia la rotta, seguendo il criterio del "sapere dove si è, per comprendere  dove si vuole andare".
L'apodittico assunto dei tecnici neoliberisti del Bel Paese, infatti, è che il cittadino e l'intera economia possano trarre effettivi benefici dall'abbattimento delle rendite di posizione, prime fra tutte quelle rappresentate dalla classe forense, atteso che, stando a uno dei luoghi comuni più in voga - cui fa eco la solita disinformazione, propagandata da chi ha ben altri e malcelati scopi - "gli avvocati sono una casta ed hanno paura di perdere i loro privilegi".

L'Avvocato Maione, nella relazione che segue, compie una ragionata analisi muovendo dalla contestazione dell'assunto "Ce-lo-chiede-l'Europa" (che, come un salvifico mantra, viene ripetuto dai poteri forti ad ogni piè sospinto) e, passando in veloce rasssegna le più recenti "trovate" del legislatore emergenziale, stigmatizza i nervi scoperti delle ultime raffazzonate novità, evidenziandone la portata demagogica e le enormi quanto palmari contraddizioni, in relazione al concreto stato attuale delle libere professioni in Europa.
In Italia ci sono ad oggi un Avvocato ogni 120 abitanti e il rapporto, addirittura, diventa uno ogni 80 in grandi metropoli come Palermo. Le licenze dei tassisti, nel frattempo, restano contingentate e la loro tariffa è confermata, anzi aumentata. Ci sono oltre 240.000 Avvocati in Italia ma soltanto 4700 Notai. Cosa dobbiamo liberalizzare?!?  
Non c'è lavoro per tutti gli Avvocati, la concorrenza è già spietata da oltre un decennio e il professionista non affermato, pur di "sbarcare il lunario" dopo anni di studi, di "gavetta" e precariato, è oramai disposto ad accettare compensi irrisori.
Gli onorari inconsistenti, del resto, risultano del tutto inadeguati a consentire al professionista (come invece dovrebbe accadere) d'avere dipendenti "in regola", di procurarsi licenze "originali" per i computer, di pagarsi il premio per una doverosa assicurazione professionale a tutela degli assistiti, di garantirsi l'approvigionamento di codici, libri e banche dati aggiornate, di dotarsi di programmi gestionali di Studio di qualità per competere con i colleghi più affermati ed organizzati, di remunerare opportunamente collaboratori e praticanti, di affrontare giudizi impegnativi a causa dell'esigenza di monetizzare un qualsivoglia compenso (secondo l'antico adagio del "pochi, maledetti e subito"). E se per otto milioni di liberi professionisti italiani iscritti ad Ordini o Collegi il reddito scende, si chiudono gli Studi, si lascia a casa il personale, si abbatte l'1% di PIL.
Con buona pace degli economisti più illuminati ed acuti, che inseguono la crescita mediante rigore, rincari generalizzati, sottoproletarizzazione delle professioni e nuove tasse per tutti. La crescita, intanto, si allontana a distanza siderale.
Bisognerebbe puntare ad attrarre veramente gli investitori stranieri, senza ostentare una illusoria efficienza della macchina giudiziaria (con riforme sempre "a costo zero", la cui resa è uguale alla radice cubica di nulla), Così, ancora, sarebbe ora di finirla di rendere il servizio giustizia economicamente sempre più gravoso e inaccessibile (difendersi diventa un lusso?), essendo stato aumentato per l'ennesima volta a dismisura persino il costo per il contributo unificato (la "gabella" per promuovere un giudizio) ed essendo stata altresì imposta la mediazione prima d'intentar causa (che è dispendiosa, è affidata a persone che non danno di per sé sempre garanzia di competenza, rallenta l'accesso al banco del giudice "naturale", è perniciosa per chi - avendo ragione - non ha nulla da mediare con la controparte).
Nel frattempo  si inibiscono irreversibilmente le scelte straniere d'effettuare nuovi investimenti imprenditoriali in Italia.
Risultato: nessuna sovvenzione per i liberi professionisti, livellamento al ribasso, nel contempo regalando opportunità d'investimento per danarosi soci di puro capitale, nient'affatto tenuti al segreto professionale (in ordine alle informazioni assunte nell'ambito dello Studio legale di cui abbiano acquisito quote sociali), né al rispetto di regole d'incompatibilità tra Studi avversari (ovverosia, che difendano parti contrapposte), come viceversa la deontologia professionale impone ai legali.
A palese discapito dei giovani, della correttezza e dell'equità e, in fin dei conti, dell'utente medio che si rivolga al legale per necessità.     
Non sarebbe male se qualche sedicente statista dell'ultima ora perdesse alcuni minuti del suo prezioso tempo, leggesse l'analisi che segue e, umilmente, meditasse. Gli spunti di riflessione davvero non mancano e qualcosa di buono si può elìcere. Nihil difficile volenti (letteralmente, nulla è arduo per colui che lo voglia).
Non esiste autentico stato democratico senza garanzia dei diritti, né questi ultimi senza assicurare l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocatura.


Liberalizzazione e professione forense
- Del preventivo di massima, dei soci di puro capitale, del tribunale delle imprese e della crescita del PIL -

Relazione dell'Avv.
Nicola Maione al VII Congresso Giuridico di Aggiornamento Forense

Parlare di liberalizzazione evoca concetti economici, sociali, culturali storicamente  molto più importanti e molto più elevati di quelli a cui oggi l’espressione viene semplicisticamente ricondotta.

La liberalizzazione è un processo legislativo che consiste, generalmente, nella riduzione di restrizioni precedentemente esistenti.

Più semplicemente, liberalizzare significa adeguarsi ai principi del liberalismo economico o a esigenze di libera scelta o di autonomia ed essendo l’obiettivo ultimo l'eliminazione delle rendite associate a una regolazione ingiustificatamente restrittiva.

Rendita: quindi privilegio.

Sicuramente in passato alcune professioni ordinistiche, come Notai, Avvocati, Medici, Veterinari, Architetti, Ingegneri, potevano ascriversi a professioni privilegiate, per le quali vigevano convinzioni che, nella mentalità diffusa, ne facevano professioni di nicchia perché tenutarie, oltre che di ampie responsabilità, di cospicui guadagni.

Vigeva, d’altra parte, una netta differenziazione sociale e, quindi, culturale, tale per cui l’accesso alla formazione universitaria era, di fatto, riservato – per i più disparati motivi quasi tutti, comunque, riconducibili alla realtà economica - a pochi.

Oggi, al contrario, le università risultano decisamente più accessibili ad un numero indiscriminato di fruitori; il che, se da una parte accresce indubitabilmente la progressione sociale e culturale del Paese, dall’altra comporta – in assenza di una disciplina effettiva che correli l’accesso universitario alla reale domanda di lavoro nelle singole aree – la formazione di  una moltitudine di professionisti, destinati in larga misura al precariato e che, di conseguenza, verosimilmente troveranno il loro naturale sbocco nelle cosiddette libere professioni, da usarsi, in sostanza, come vero e proprio “bene rifugio”.

La problematica, seppur comune di fondo a tutto il mondo professionale, assume e non può non assumere connotati inevitabilmente diversi per ogni professione.

Le cosiddette libere professioni, infatti, sono un variegato e articolato mondo ove convivono, oltre ai Notai, gli Avvocati, gli Ingegneri, i Commercialisti, gli Architetti, e i Medici, anche gli Agenti di Cambio, gli Spedizionieri Doganali, i Tecnici Sanitari di radiologia, le Ostetriche, gli Infermieri Professionali, le Assistenti Sanitarie, ecc..

Che cosa significa, allora, liberalizzazione delle professioni ?

Come può l’interesse professionale, il percorso formativo, la forma mentis, l’obiettivo stesso che si propone un Ingegnere o un Architetto essere assimilato in tutto e per tutto a quello dell’Avvocato, al punto da far soggiacere entrambi ad un’identica disciplina ?

Pertanto, non si può condividere l’assunto iniziale da cui l’idea stessa di liberalizzazione delle professioni - di tutte  indiscriminatamente –muove.

Occorre ricordare necessariamente come l’avvocatura sia una professione intellettuale “sui generis”, assimilabile, forse, e per certi aspetti, a quella medica, tutelando, come quella, valori costituzionalmente garantiti: il diritto a veder tutelati i propri diritti.

Obiettivo che può raggiungersi non certo con un’azione aggregatrice pura e semplice: non è accorpando l’Avvocatura a tutte le altre professioni che il cittadino può trarre effettivo beneficio; semmai quel vantaggio può derivare da una migliore regolamentazione di riforma della professione forense, indirizzata alla certezza del diritto, alla celerità del processo, alla accessibilità al diritto di difesa a tutti garantito, alla preventiva e migliore formazione possibile dell’Avvocatura.

In quel solco, del resto, sembrano muoversi le direttive comunitarie cui, in modo pressoché inflazionato, si ricorre per giustificare qualunque intervento sulla nostra professione.

L’Europa auspica il condivisibile principio del libero accesso e della relativa libertà di stabilimento dei professionisti nei Paesi Membri, non certo la disgregazione dei principi portanti (e necessariamente diversi da Stato a Stato) e regolanti la professione stessa.

E, proprio relativamente a tale argomento, il Parlamento europeo ha solennemente dichiarato sin dal 2006 che le professioni intellettuali ed in particolare l’Avvocatura, svolgono un ruolo essenziale nel contesto delle istituzioni che fondano lo stato di diritto, uno stato democratico, partecipato, attento ai valori e, soprattutto, garante  delle libertà dei diritti e degli interessi.

La stessa Corte di Giustizia, in diverse pronunce, ha convalidato sia i principi di specialità delle professioni intellettuali rispetto alle imprese di servizi, sia i principi di specialità delle professioni legali rispetto alle altre professioni intellettuali.

Ebbene, rispetto a questi principi comunitari, appaiono, in verità, ben poco conferenti le misure convulsamente adottate dal 2006 ad oggi.

In realtà, invocando presunti obblighi di adesione all’Unione Europea, sono stati fissati criteri con riguardo alla pubblicità, all’ingresso al tirocinio, all’aggregazione societaria anche con soci di capitale, senza considerare i principi cardine dell’avvocatura che trovano riconoscimento nella Costituzione e in leggi ordinarie, producendo come unico risultato, quello di mettere in grave pericolo il futuro della professione forense stessa.

Il frammentario, non organico ed incoerente intervento legislativo, trova il suo apice nell’estate dello scorso anno, in piena tempesta dei mercati finanziari con  il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 che sembrava adagiarsi su concetti quali l’eliminazione delle tariffe – quantomeno nei minimi di riferimento - ; l’obbligo di formazione continua; il tirocinio retribuito, la ridefinizione e riperimetrazione del ruolo degli Ordini professionali.

Concetti affrontati,  ma certo non sviscerati in modo compiuto : come, quando e perché quelle riforme avrebbero dovuto trovare concreta attuazione, rimaneva problema del tutto irrisolto.

La successiva legge n. 148 del 14 settembre 2011, ribadiva principi analoghi di asserita  liberalizzazione nella disciplina delle professioni, pur continuando, tuttavia, a non dettare regole attuative.

Così, l’art. 3, si limitava, ad esempio, a prevedere la riforma degli Ordini professionali entro i successivi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge medesima o, ancora, a statuire la derogabilità delle tariffe o, ancora (art. 10), consentire la costituzione di “Società per l’esercizio di attività professionali”, ammettendo anche soci di capitale, non professionisti, senza nessuna menzione relativamente al limite delle quote che un socio di capitale potesse detenere.

Da ultimo, la recente riforma, attuata con il decreto legge sulle liberalizzazioni,  recepisce ed amplia quei principi in maniera, probabilmente, eccessivamente “supina”.

Ovvero, senza alcuna armonizzazione tra la legislazione già esistente e quella confusamente ad essa sovrapposta, senza alcun criterio guida e senza alcun contraddittorio con le parti coinvolte da parte di un Governo che, in quanto tecnico, avrebbe dovuto ancor maggiormente audirle.

Ne deriva un coacervo di norme decisamente slegate tra loro e che, di conseguenza, difficilmente saranno in grado di raggiungere quegli obiettivi di crescita economica e sociale asseritamente a base delle stesse.

Ad esempio: con riferimento all’accesso alla professione, è previsto un tirocinio di diciotto mesi, dei quali sei potranno svolgersi durante l’ultimo anno universitario. Ci si chiede perché alla previsione non si siano affiancati anche, da un lato, la previsione del numero chiuso alla facoltà di giurisprudenza e dall’altro un maggiore rigore dell’esame di Stato di abilitazione; difatti, così impostata la norma, non solo si inflazionerà ulteriormente l’esorbitanza del numero di iscritti all’Albo degli Avvocati, ma non potrà neanche aversi relativa certezza che il praticantato venga affrontato nel modo migliore, posto che almeno sei mesi dello stesso, vedranno l’aspirante avvocato impegnato anche negli studi dell’ultimo anno (notoriamente il più impegnativo).

Si tratta di norme francamente inaccettabili che portano alla dequalificazione della professione forense a tutto discapito della qualità delle prestazioni offerte e, conseguentemente, della qualità del “servizio giustizia”.

Allora ci si chiede: l’anticipazione dell’inserimento negli studi legali di ben due anni da parte dei giovani aspiranti avvocati - a discapito, da un lato, della loro preparazione professionale e, dall’altro, dei servizi offerti a tutela dei diritti dei cittadini - raggiunge veramente l’obiettivo di liberalizzare il mercato ?

Da tempo, poi, l’attenzione del legislatore in tema di riforma della professione forense, sembra incentrata unicamente sul tema “abolizione delle tariffe”. Iniziò la riforma Bersani, abrogando i minimi tariffari, in omaggio all’invocata imposizione europea in merito.

Ma l’Europa, a ben vedere, non ha mai chiesto l’abolizione del tariffario forense, che, peraltro, rimane tutt’oggi in vigore proprio nel Paese leader della UE, cioè la Germania.

Al contrario la Corte di Giustizia europea, in tante pronunce (cfr. sentenze Arduino C-35/99 [1]; Cipolla e Macrino C-94/04 e C- 202/04 [2]; Commissione c. Italia del 29 marzo 2011), anche riferite alla professione forense, ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni, che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi dello Stato, e che persino legittimano le tariffe professionali, sia quelle minime che quelle massime, considerandole, appunto, un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.

Peraltro,  accanto alla giurisprudenza comunitaria  si pone, in modo decisamente conforme, quella della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sezione lavoro, n. 20269/2010 [3], Cass, Sez. lavoro, n. 21934/2011 [4]), che ha sempre ritenuto la legittimità delle tariffe forensi e, quindi,  la piena compatibilità delle stesse con il diritto comunitario della concorrenza, motivandola con ragioni di interesse pubblico come la tutela dei consumatori, la buona amministrazione della giustizia e la tutela dell’interesse di evitare una concorrenza al ribasso a discapito della qualità della prestazione.

Tuttavia, l’ultima legislazione in tema ha ritenuto comunque di abolire totalmente anche la possibilità di mantenere le tariffe quale mero riferimento.

La decisione, oltre che incongrua in quanto crea un evidente vuoto legislativo (tanto è vero che si è dovuti correre ai ripari mantenendo inalterato il parametro tariffario per la determinazione delle spese di lite almeno sino all’emanazione di un DM che detterà nuovi parametri), si appalesa anche  contraria all’ordinamento comunitario ed immotivata alla luce dei risultati NON ottenuti successivamente alla riforma Bersani.

Quale vantaggio si è creato, infatti, a seguito dell’abolizione dei minimi già nel 2006?

Cosa, in concreto, ne hanno guadagnato i cittadini, se non la perdita di un punto di riferimento certo e non eludibile ?

Sembra si sia preferito continuare su una strada che parrebbe comportare un effettivo vantaggio solo per le  grandi imprese, assicurazioni e banche che, quali committenti, potranno di fatto imporre tariffe decisamente per loro convenienti, ma che scatenerà un’evidente corsa al ribasso, non solo economico, ma anche qualitativo.

Come di recente ha affermato il Prof. Alpa, in uno dei suoi innumerevoli interventi a sostegno della professione forense “Le regole che oggi si discutono sulle manovre economiche, che coinvolgono anche le professioni, sono condizionate da una logica imprenditoriale e industriale. E’ evidente che la dimensione economica – oggi favorita dalla grande crisi  - assume un ruolo centrale in ogni decisione, anziché essere uno dei criteri di valutazione da esaminare insieme ad altri, non meno rilevanti, come il parametro politico e il parametro giuridico….(…)…L’argomento che si sente spendere più frequentemente  muove da un lato che si assume incontestabile, cioè che la disciplina  delle professioni deve essere “liberalizzata” perché l’attuale sistema abbasserebbe il PIL di un punto o di un punto e mezzo. Questo assunto, estrapolato da una Relazione dell’allora Governatore della Banca d’Italia, risale al 2008. Non si è mai saputo con quali calcoli fosse stato determinato né in base a quali criteri venisse fuori questa cifra. Se per avventura essa dovesse dipendere dai costi delle spese legali delle imprese ( e cioè fosse tratta dalle statistiche CEPEJ) risalirebbe al 2006, quindi ad una data  anteriore al decreto che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe minime. Se fosse vero che dalla soppressione della obbligatorietà sono conseguenti enormi benefici economici per le imprese, quel dato sarebbe del tutto inattendibile, perché temporalmente superato e tecnicamente incompleto. Se al contrario si trattasse di un dato recente, competo e attendibile, esso dimostrerebbe che la soppressione delle tariffe  minime non ha prodotto – in sei anni – alcun risultato utile”.[5]

Accanto all’abolizione  delle tariffe, la bozza del D.L. 1/2012, prevedeva, agli (asseriti) effetti della trasparenza, un vero e proprio obbligo, a carico del professionista, di redigere il preventivo per la prestazione richiesta, indicando al cliente, nel relativo atto di determinazione, l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale. L’inadempimento di tale obbligo assumeva peraltro una rilevanza deontologica, integrando gli estremi di un illecito disciplinare.

Pur volendo soprassedere sulla – comunque rilevante – problematica inerente il fatto che nella prima versione del decreto fosse lo Stato a prevedere quali condotte avrebbero dovuto o meno integrare illecito disciplinare, così, di fatto, svilendo totalmente il ruolo degli Ordini Professionali, la norma comportava ulteriori problemi applicativi di non facile soluzione.

Il primo e più rilevante dei quali, connesso all’invariabilità del compenso, statuito e pattuito ex ante, ma con riferimento ad una prestazione da rendersi necessariamente ex post e che, pertanto, al momento dell’accordo, risultava inevitabilmente indeterminata e, soprattutto, non direttamente dipendente da fattori controllabili dal professionista. Le problematiche connesse, risultavano, quindi, prima logiche che giuridiche: come calcolare il prezzo di una prestazione incerta quanto alla sua durata, alle specifiche attività in cui si dovrà articolare, ed alla complessità del suo svolgimento ?

A seguito dell’emersione del problema suddetto, la nuova formulazione della norma (art. 9 c. 4), dispone: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.[6]

Scompare, dunque, l’illecito deontologico – di evidente competenza esclusiva del Ordini professionali -; compare il preventivo di massima, in sostituzione di quello analitico in precedenza richiesto, ma rimangono, comunque aperte, questioni di fondo.

Così, ad esempio, come e chi qualifica l’importanza dell’opera ? E’ una definizione rimessa unicamente al singolo professionista ? E allora, potrebbe essere conferente con l’importanza dell’opera la richiesta di un prezzo minimo ? Ad esempio: se il professionista decidesse di seguire un intero procedimento di separazione giudiziale tra coniugi  a 100 euro totali, quel prezzo, rispecchierebbe l’importanza dell’opera ? Quid iuris se la risposta dovesse essere negativa ? Incorrerebbe quel professionista in un illecito deontologico e/o giuridico oppure, al contrario, rispecchierebbe appieno la valenza e la ratio del principio liberalitario ?

Ebbene: facendo una breve riflessione sull’intento del Governo, l’impressione generale che si ritrae dalla lettura delle disposizioni commentate è, dunque, quella di un testo redatto con eccessiva fretta e, probabilmente, dalla necessità di introdurre alcuni “concetti chiave” (quali quello dell’abolizione delle tariffe e l’introduzione del preventivo) politicamente e mediaticamente di grande risonanza, ma giuridicamente poveri di contenuto e assolutamente discutibili.

Tra le novità dettate dalla liberalizzazione si è inserita, poi, la possibilità di creare società di capitali, sia pure mantenendo – grazie al deciso intervento del CNF - il limite di partecipazione del 25% in capo al socio non professionista.

La previsione, oltre ai ben noti problemi che crea in tema di indipendenza, imparzialità della prestazione e di responsabilità per gli eventuali danni arrecati, si scontra anche con un’altra previsione fondamentale della nostra professione, alla quale, tuttavia, poche riflessioni vengono dedicate, ovvero quella del segreto professionale.

E’ noto che il segreto, oltre a costituire preciso dovere deontologico, costituisce anche un dovere giuridico, tanto vero che non solo è opponibile anche alla magistratura (art. 200 c.p.p.), ma, se violato, costituisce reato (art. 622 c.p.). Tuttavia, la previsione opera unicamente nei confronti dell’Avvocato.

Sorge spontaneo chiedersi se, il socio investitore chiamato a rendere testimonianza su una circostanza coperta da segreto professionale, sia o meno obbligato a rispondere alla magistratura.

Ancora, un ulteriore profilo di analisi poco affrontato, è quello del potenziale conflitto di interessi.

Ad esempio, può un istituto bancario o assicurativo divenire socio di uno studio legale e tramite questo, acquisire informazioni su potenziali clienti, al fine di “selezionare” la clientela medesima ?

Problemi tutti irrisolti, che evidenziano la superficialità legislativa con cui si è affrontato il tema e che portano inevitabilmente a domandarsi se non fosse il caso, semmai, di ampliare e migliorare – anche dal punto di vista fiscale – la già esistente società tra professionisti (STP).

Anche nell'ultimo baluardo pubblicistico della tradizione forense – la Germania – dove le tariffe sono ancora stabilite per legge (ultimo ritocco nel '94, ma entro il 2013 arriverà un incremento del 19%), le società di capitali per studi legali sono ammesse, sia Srl sia Spa, unico limite la maggioranza deve essere detenuta da avvocati.

Ma i tedeschi hanno lavorato duro sull'abilitazione: tirocinio di due anni fissi, poi massimo di due tentativi per l'esame di Stato. Risultato, 178mila legali per 82 milioni di abitanti, garantiti nel lavoro e negli onorari.

Cornice simile in Austria, dove il tariffario di riferimento è federale, vige il divieto del patto quota lite, le società di capitali sono frequenti ma con il divieto di Spa.

Tariffari spariti invece dalla Svizzera, ultimo a cedere era stato il Canton Ticino (2008) in virtù dell'unico Ordine di diritto pubblico insieme al Canton Giura. Soppressi da tempo anche gli Albi, sostituiti da un organo di vigilanza.

Nella Confederazione, operano 80 studi-società di capitali dove lavorano circa 900 legali, il 9% degli attivi.

All'estremo liberista nella vecchia Europa c'è la Spagna, dove dal 2009 praticamente tutto è lasciato alla libera contrattazione e gli Ordini possono fornire solo pareri non vincolanti.

Anche qui, libertà alle società di capitali e multidisciplinari, con la garanzia che la maggioranza deve appartenere a «soci non capitalisti».

Quanto alla legislazione vigente in Francia – storicamente quella che più si attaglia alla comparazione con l’ordinamento italiano - potremmo parlare di un sistema “misto”. In linea generale, la remunerazione dell'avvocato non è ancorata a tariffe professionali, bensì è fondata sulla libera determinazione dell'onorario in applicazione dell'art. 10 della Legge che, al riguardo, prevede l'applicazione delle corrispondenti norme del codice di procedure civile. Tuttavia, in considerazione dell'obbligatorietà del patrocinio dinanzi ai Tribunali di Grande Istanza (i nostri Tribunali di primo grado), una remunerazione specifica è prevista. dal decreto n. 72-784 del 25 agosto 1972 e comprende un diritto fisso, una percentuale (variabile) del valore della causa e le spese.

Anche in Francia, tuttavia, la mancanza di obbligatorietà di tariffe per diverse tipologie di consulenza ed assistenza dell’Avvocato, si lega ad un approdo alla professione decisamente più restrittivo di quello attualmente previsto in Italia.

Infatti, la formazione iniziale per avvocati prevede l'ottenimento della laurea in giurisprudenza quadriennale (maîtrise en droit), o di un diploma equivalente e il superamento di un esame di ingresso ad un centro regionale di formazione professionale. Al termine della formazione il candidato deve sostenere un nuovo esame al fine di conseguire il certificato di idoneità alla professione di avvocato (CAPA).

Quanto agli Usa, regna quasi ovunque l'accordo scritto con il cliente, ma il contingent fee è proibito nella cause penali e familiari, mentre la flat fee (forfait) si applica solo ai clienti abituali e per non più di sei mesi.

Ma sull'indipendenza dei legali la Bar Association è intransigente: nella proposta di liberalizzazione che sta vagliando, gli investitori di capitale negli studi possono essere solo individui (non società), le azioni di studi legali non possono essere offerte al pubblico e non è consentito avere «soci passivi», cioè che non siano avvocati.

Tassativamente escluso che l'avvocato possa dividere il compenso con dei "non-avvocati". [7]

Un’ulteriore novità introdotta dal decreto “Cresci-Italia” per il rilancio dell'attività economica è la creazione del “tribunale delle imprese” (art. 2).

Nelle intenzioni del legislatore si tratta di una sezione “speciale” dei tribunali civili, specializzata nella gestione del diritto commerciale e societario, che dovrebbe ridurre i tempi della giustizia, almeno per quanto riguarda le controversie di diritto commerciale e societario.[8]

Infatti, la norma che introduce il cosiddetto tribunale delle imprese non crea nuove “sezioni speciali civili”, bensì amplia, nella competenza per materia, sezioni speciali già esistenti, ovvero le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, introdotte con il D.Lgs. 168/2003.

L’obiettivo dichiarato che ha portato alla introduzione del Tribunale delle Imprese è quello di rendere più rapido ed efficiente il contenzioso che coinvolge le imprese e di restituire fiato all’economia e fiducia agli investitori stranieri.

Ma l’intenzione è tradita dalla realtà dei fatti: non vi sarà un Tribunale delle Imprese, e cioè un giudice specializzato con competenza territoriale ampia e dotato di risorse, anche informatiche, adeguate che si occuperà dei conflitti dell’impresa e dei conflitti tra imprese.

Vi sarà, invece, con un colpo di penna, il trasferimento di migliaia di fascicoli riguardanti specifiche e selezionate materie, certamente complesse, dalla maggior parte dei tribunali italiani a 20 grandi uffici giudiziari, ai quali sono attribuite dal luglio 2003 le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Il decreto legge non considera se si tratti di tribunali sofferenti; non crea nuove sezioni specializzate con competenze esclusive; non attribuisce nuove risorse umane e materiali ai “tribunali delle imprese”; non prevede la possibilità che tali “tribunali delle imprese” si avvalgano di competenze e professionalità maturate nel settore societario da giudici dei tribunali ordinari. Più semplicemente “trasferisce” quelle risorse che oggi impiega nelle sezioni specializzate in tema di proprietà industriale ed intellettuale, a nuove competenze. Senza preoccuparsi, tuttavia, che quei giudici abbiano un’effettiva esperienza in tema di impresa; senza investire nella loro formazione, senza creare strutture, anche fisiche, ad hoc. L’ennesima riforma a costo zero, insomma, che, se dal punto di vista strettamente economico e contabile rappresenta di certo un benefit per le casse dello Stato, non garantisce, d’altra parte, la migliore realizzazione degli interessi dell’impresa (e, quindi, del cittadino, dell’investitore, anche straniero, del socio, del creditore e di tutti gli interessi in genere ad essa connessi), affidandone le sorti a chi si può solo sperare, possa tutelarla appieno.

In sostanza, anche con riferimento al cosiddetto Tribunale delle Imprese, il decreto legge non raggiunge nessuno degli obiettivi che si propone ed avrà molto probabilmente l’unico effetto di appesantire i dodici tribunali distrettuali. Determinerà problemi di competenza per materia, perché esso ritaglia artificiosamente, nell’ambito del settore societario, alcune sottomaterie per lo più, ma non esclusivamente, riconducibili alle società per azioni ed individua nella nozione di controllo societario (che presuppone un complesso accertamento in fatto) l’estensione della competenza accentrata per le controversie riguardanti altri modelli societari.

Avrà l’effetto paradossale di ritardare la risposta giudiziaria di quei tribunali su cui sarà riversato il nuovo contenzioso.

Avrà l’effetto di distinguere il “fare impresa” di fronte alla giustizia, a seconda che ad operare siano società per azioni ovvero altre società, sottovalutando che anche piccole e medie imprese, su cui si basa larga parte dell’economia italiana, necessitano di accesso ad una giustizia rapida e di qualità.

Darà attenzione più ai conflitti societari interni, che all’efficienza della risposta giudiziaria in materia di contratti d'impresa e di insolvenza civile commerciale, cui il decreto legge non guarda, sebbene condizionino molto di più la vita economica delle imprese.

Peraltro arriva un ennesimo rincaro del contributo unificato.

Il decreto sulle liberalizzazioni, infatti, prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato. [9]

E proprio l’aumento generalizzato del contributo unificato, rappresenta un’ulteriore  conferma che segue identiche decisioni già assunte in materia.

Con l’ultima revisione legislativa, è stato introdotto, infatti,  l’aumento del 50% del contributo per tutti i giudizi di appello; l’aumento del 100% per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione; il pagamento integrale del contributo in caso di domanda riconvenzionale.

A questo punto il messaggio grottesco che traspare è: solo i più ricchi devono poter accedere alla giustizia.

La decisione, peraltro, sembra contraddire l’intenzione proclamata del Governo di attrarre sempre maggiormente investitori stranieri: è notorio che una giustizia non solo più efficiente, ma anche meno gravosa economicamente, rappresenta uno dei parametri decisionali nella scelta del Paese in cui effettuare nuovi investimenti.

D’altra parte, il concetto di “deflazionare” il settore giustizia, ponendone il costo (non solo in senso metaforico ma anche strettamente pragmatico) a carico dei cittadini, non è nuovo, trovando il proprio antesignano nella ormai famosa disciplina della mediazione obbligatoria.

Anche in questo caso, forse, l’intento era ammirevole: decongestionare il sistema insegnando i vantaggi della conciliazione. Ma, si sa, il concetto di conciliazione non è nuovo nel nostro ordinamento, essendo molteplici le ipotesi e le fasi processuali e non che ad esso ricorrono.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, l’arbitrato, il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom per le controversie in materia di telecomunicazione, i poteri del giudice ai sensi del codice civile di rito e una serie di organismi di mediazione gia' operanti.

La vera innovazione sta piuttosto nella imposizione di questo strumento, che comporta  quattro mesi di attesa in più prima di poter accedere alla giustizia, ulteriori spese per i diritti di segreteria e il compenso del mediatore, e la minaccia di una condanna al pagamento delle spese di controparte anche in caso di propria vittoria se l'esito del giudizio rispecchia la proposta di conciliazione.

E’ evidente che quel po' di decongestione che ne verra' si sarebbe potuta ottenere per un'altra via, cioe' facendo svolgere i tentativi di conciliazione innanzi al giudice.

Giova ricordare che davanti ai Giudici Costituzionali è  pendente il giudizio sulla legittimità di alcuni aspetti fondamentali della mediazione obbligatoria. Diversi Tribunali hanno rinviato alla Consulta la questione di legittimità su degli aspetti chiave della normativa: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e l’affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione.

Gli ordinamenti europei e non che abbiano deciso di “liberalizzare” la professione, hanno posto, corrispondentemente, anche regole e limiti alla stessa. Così creando, a differenza del nostro legislatore, un sistema si liberistico, ma anche razionale , egualitario e veramente in grado di offrire tutela compiuta tanto al cittadino quanto al professionista che non è equiparato all’impresa.

Nel nostro Paese, gli Avvocati iscritti agli albi forensi sono passati in circa venticinque anni da un numero di 48.000 a ben 230.000 con un incremento superiore al 330%. [10] Solo per dare un’idea, si consideri che il Primo Presidente della Cassazione, nel suo discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2011, ha sottolineato la presenza, in Italia, di un numero di legali “enormemente superiore ai bisogni sociali”; per ogni giudice, ci sarebbero ben 32 avvocati quando in Francia sono solo 8 ed in Inghilterra 5. Non solo. Anche il rapporto avvocati/abitanti sarebbe sproporzionato con 332 legali per 100 mila cittadini contro i 75 della Francia. All'allarme lanciato dal Primo Presidente della Cassazione, aveva, di fatto già risposto l’Avvocatura, con il testo di riforma dell'ordinamento forense da tempo giacente in Parlamento.

Si ricorda, sul punto, che proprio nell’ottica contraria rispetto alle decisioni normative di recente assunte, ovvero in quella della qualificazione rispetto al sistema attuale, il progetto di legge di riforma dell’ordinamento professionale attualmente all’esame della Camera, prevede relativamente al tirocinio professionale,  la durata biennale della pratica e stabilisce  che lo stesso debba essere accompagnato per tutta la sua durata da un approfondimento teorico mediante la frequenza di appositi corsi di formazione con prova di apprendimento finale.

E allora, ha veramente senso parlare di liberalizzazione ?

Non occorrerebbe, semmai, tentare di recuperare , all’estremo opposto, una capacità maggiormente selettiva per l’accesso e per la continuità professionale ?

E, ancora: veramente si è convinti che la “liberalizzazione” dell’Avvocatura sortirà effetti importanti sul PIL ?

I liberi professionisti, in Italia, producevano già circa l’11 % del Pil nazionale, ma, a differenza delle imprese, non hanno mai goduto  di alcuna sovvenzione.

Anzi: al contrario, proprio le recenti riforme volgono nella direzione di “attentare” anche al nostro sistema previdenziale, dato che viene richiesta la sostenibilità di bilancio della Cassa Forense, non più per trent’anni, ma per cinquanta !!! Con ovvie e prevedibili conseguenze, per le tasche degli Avvocati….

Il tutto anche a non voler considerare gli schizofrenici interventi degli ultimi anni sul codice di rito, sulle cosiddette ADR (Alternative Dispute Resolution), sulle differenti tipologie di riti di ogni genere, prima introdotti e poi all’improvviso abrogati, in un caos legislativo e giudiziario pressoché senza precedenti.

E tutto questo, con un’organica riforma professionale forense che giace in Parlamento ormai da tre anni e che, seppure migliorabile, non ha mai visto rivolgerle un’attenzione minimamente seria.

Spesso veniamo tacciati di essere una corporazione, di fare casta, di volere rimanere irrimediabilmente arroccati sulla difesa di vetusti privilegi, di rappresentare una lobby parlamentare fortissima, essendo la professione di Avvocato quella più presente nel Parlamento nazionale.

Niente di più sbagliato!!!

Non a caso, del resto, la maggior parte dei provvedimenti legislativi resi nel corso degli ultimi anni e che hanno riguardato la categoria, sono stati dalla maggior parte degli iscritti fortemente criticati.

Ma la vera autocritica in tale direzione, a mio avviso, è stato il deficit comunicativo e che l’Avvocatura non parli con una voce sola: la miriade di articolazioni, con rivendicazioni settoriali presenti all’interno della categoria, hanno sortito l’unico effetto di farci trovare deboli e spaccati di fronte alle Istituzioni e mass media facendo involontariamente il gioco di chi, effettivamente, voleva un’Avvocatura debole per poter raggiungere i propri scopi.

E allora, in conclusione: va bene ed è giusto parlare di PIL, di crescita economica e di Europa.

Non, però,  operare in modo del tutto autoritativo, utilizzando lo strumento della decretazione d’urgenza, con i connessi problemi di correttezza costituzionale, e nell’assoluta mancanza di collaborazione con le parti coinvolte , al fine di adottare manovre che non conseguono in concreto  quelle finalità di riduzione del debito pubblico e  sviluppo economico tanto invocate, raggiungendo l’unico scopo di un attacco immotivato - e del tutto sterile, quanto ai risultati - alle  professioni.

Non è giusto e corretto fare riforme a vantaggio di pochi – forse proprio di quei pochi che maggiori responsabilità hanno nella crisi attuale - e a danno di molti.

E fare della professione forense una delle cause della crisi economica  attuale.

Avv. Nicola Maione,
Prof. a contratto dell'Università Luiss Guido Carli, Roma



note
[ 1]
L’assai nota,  anche se oramai risalente nel tempo, sentenza Arduino del 2002 (causa C-35/99),  traeva origine  dall’asserita violazione dell’art. 85 del Trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, prevedendo la legislazione nazionale  che le stesse vengano adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio Nazionale Forense), integrandosi così intese restrittive della libertà di concorrenza . La Corte deciso affermava, all’esito,  la piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, sostenendo che: “gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa”.

[ 2] Anche nella sentenza del 2006 Cipolla e Macrino (cause C-94/04 e C-202/04), la Corte, oltre a ribadire quanto evidenziato dalla sentenza Arduino, afferma che il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, se da un lato può rappresentare una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell‟art. 49 del Trattato CE -in quanto priva gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti permanentemente nello Stato membro in questione -dall’altro può essere giustificato qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, e purché sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito.

Peraltro, la Corte prosegue, svolgendo osservazioni che giustificano un rigido sistema tariffario, tra le quali, in particolare: a) la difficoltà che i «clienti-consumatori» incontrano nel valutare la qualità dei servizi forniti in presenza di un‟asimmetria informativa tra loro e gli avvocati e b) l‟esigenza di evitare che questi ultimi siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati - ad un‟offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Infine, nella sentenza Commissione c. Italia del 29 marzo 2011, respingendo in toto il ricorso della Commissione, la Corte giudica il sistema italiano delle tariffe massime inderogabili pienamente conforme al diritto dell‟Unione, in particolare alle regole in tema di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

La Corte evidenzia, in particolare, che la normativa nazionale: "è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati.Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell’avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l’importo degli onorari"

[3] La Sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, 20269/2010, conferma che il quadro comunitario non osta ad un sistema di tariffe minime, anzi lo giustifica pienamente per ragioni di interesse pubblico quali la correttezza dell’amministrazione della giustizia e la tutela del consumatore.

A tal proposito, afferma chiaramente che, in via generale ed astratta, un sistema di tariffe minime tutela  l’interesse a evitare una concorrenza al ribasso  a discapito della qualità  della prestazione, ritenendo che: “La vigenza nel nostro ordinamento di una normativa che vieti di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, trova, del resto, riscontro nelle pronunce della Corte di giustizia, che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, ha affermato, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia dettata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato. La conformità al principio comunitario della libera concorrenza di quelle norme del diritto interno in virtù delle quali è imposta la inderogabilità dei minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più recente sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, ove, tra l'altro, si sottolinea che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorchè "ragioni imperative di interesse pubblico" la giustifichino; ragioni che con riferimento alla inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati vengono individuate nell'esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della giustizia. Sussistendo questi obiettivi, l'obbligatorietà dei minimi può essere giustificata, dunque, allorchè sussista il rischio che, per le caratteristiche del mercato, la concorrenza al ribasso sull'offerta economica tra gli operatori possa pregiudicare la qualità della prestazione. …. Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi, non si può di certo escludere - ed anzi deve affermarsi - che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell'offerta di prestazioni "al ribasso", tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio.

[4] La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21934 del  21.10.2011,  ha riconosciuto di recente l’utilità  del sistema tariffario per la salvaguardia della qualità del servizio professionale: “Manifestamente fondato è invece il terzo motivo laddove censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto di non potersi discostare dalla liquidazione in base ai minimi tariffari come operata dal tribunale in difetto della produzione del parere del competente Ordine professionale dal momento che l'art. 2233 c.c., dispone che il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene "... se non può essere determinato secondo le tariffe..." e tale espressione deve essere intesa non già come riferita all'ipotesi in cui le tariffe professionali non prevedono un compenso in misura fissa ma solo nel minimo e nel massimo ma al diverso caso che la prestazione professionale, per la sua particolarità, non trovi una sicura collocazione tra le attività previste nella tariffa, così che l'intervento dell'Ordine professionale possa portare al giudice le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo (in tale senso, quanto alla finalità del parere: Cassazione civile, sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 694).

E' il caso di rilevare, comunque, che la Corte, dopo aver ribadito che: "Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari”.”

[5] Così, Guido Alpa,  “La triste sorte delle professioni intellettuali” intervento pubblicato sul sito istituzionale del CNF.

[6] La precedente formulazione (art. 9, c. 3), prevedeva: “Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.”

[7] Fonte: Il Sole 24 ore, 28 Gennaio 2012

[8] Le sezioni specializzate avranno competenza, relativamente alle società dì cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice Civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause: tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società; in materia di patti parasociali; contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497- septies e 2545-septies codice civile). Il tribunale delle imprese sarà, infine, assegnatario anche delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

[9] L’art. 2 comma 2 del D.L. 1/2012, prevede infatti: “Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e’ quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».” La somma piena, 5.864 euro, si pagherà per tutte le cause che finiscono davanti alla Corte di Cassazione per valori (che in materia societaria non sono affatto elevati) al di sopra di 520mila euro. Prima il balzello era di 1.466 euro. Stesso discorso per lo scaglione inferiore (da 260mila e 520mila). La tassa schizza da 1.056 a 4.224 euro. Le cifre vanno poi a scendere per i processi di valore inferiore e per i primi gradi di giudizio, in cui, per un arzigogolo difficilmente comprensibile, si prevede che la quadruplicazione della tassa si applichi su una cifra dimezzata rispetto a quella ordinaria, cosa che avviene normalmente nelle cause di lavoro. Il risultato è che si pagheranno 2.112 euro (invece di 1.056) per i processi di primo e secondo grado tra i 260mila e 520mila euro, 1.320 (invece di 660) per quelli tra 52mila e 260mila e così via. Fino ad arrivare a 74 euro (invece di 37) per le cause sotto i 1.100 euro.

Il gettito aggiuntivo, così come già previsto dalla manovra di luglio, finirà in un fondo presso il Ministero dell’Economia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Nobile scopo. Resta, però, da capire per quale motivo per consentire a imprese e consumatori di difendere con più facilità i propri diritti si debba far pagare il sovrapprezzo. Inoltre, il contributo (quadruplicato per il primo grado) è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. (Fonte: Libero, 24 Gennaio 2012).

[10] il numero degli avvocati iscritti agli albi è passato da 48.327 professionisti presenti nel 1985 a ben 208.000 nel 2009, con un aumento del 330%, mentre gli avvocati che, oltre essere iscritti agli albi sono anche iscritti alla Cassa Forense e quindi svolgono la loro attività in maniera continuativa, sono passati da 37.495 presenti nel 1985 a 152.000 professionisti nel 2009 con un aumento del 300% circa. Si rileva inoltre che sempre un maggior numero di italiani sceglie di intraprendere la professione forense: se nel 1985 era presente circa un avvocato ogni mille abitanti (0,9) nel 2009 sono presenti ben 3,4 avvocati ogni mille abitanti (Fonte: Italia Oggi, 4 giugno 2010).

(fonte: www.cnf.it)

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