ORD. FORENSE - Soci di puro capitale, la rabberciata svolta dei dotti medici e sapienti.

Soci di puro capitale, la rabberciata svolta dei dotti medici e sapienti
di Salvatore Frattallone (Foro di Padova, Senior Partner di View Net Legal)
("La voce dell'Avvocatura", Mondo Professionisti, Anno VII - n° 96/2012, su www.mondoprofessionisti.it)
Provo a riflettere sulla questione delle società professionali, dopo esserne stato uno dei fautori, sin da tempi non sospetti.
Con pochi, e certo assai rozzi, colpi d’accetta, cercherò di tratteggiarne in pochi passaggi la genesi, riprendendo il filo di quanto illustrato, venerdì 25.05.12, al convegno che i giovani Colleghi reatini hanno dedicato all’argomento.
Mi pare che i membri dell’Esecutivo, con la supina approvazione delle Camere, e le varie anime dell’Avvocatura stiano comportandosi come i dotti medici e sapienti i quali, tutti intorno al capezzale del malato molto grave, dissertavano sulla medicina da far assumere a Pinocchio. Mi spiego.
Nel 1939, la L. n. 1815 contemplò la possibilità di svolgere, oltreché nella forma tradizionale e mononucleare, “l’esercizio associato delle professioni”, con compenso parametrato solo all’opera professionale, non all'apporto patrimoniale conferito, e fu vietata la costituzione in qualsiasi forma di società per la fornitura, anche gratuita, di prestazioni di assistenza o consulenza in materia legale. Nella prassi, cominciarono ad affermarsi progressivamente società di servizi (ad es. quelle per la gestione dell’immobile di studio o della struttura propriamente organizzativa) a mero rilievo interno, quindi prive d’impatto diretto con l’assistito, ma anche studi professionali costituiti in forma di società semplici, in contrasto - più o meno evidente - con l’art. 2 della L. 1815/39.
La prima legge Bersani (n. 266/97), quindi, abrogò tale divieto ma restò incompiuta: il decreto attuativo non venne emanato perché, sul piano delle fonti, ritenuto inadeguato e, anzi, fu escluso che le società tra professionisti potessero consistere in società di capitali e anche che potesse concepirsi l’ingresso, anche in posizione minoritaria, di soci di capitali privi dell’iscrizione nell’albo (cfr. pareri consultivi n. 35/98 e n. 72/98 del Consiglio di Stato e decisioni Trib. Mi 27.05.98 e 05.06.99).
La c.d. Bersani-bis (L. n. 248/06) spazzò via il divieto di fornire “all'utenza” servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte delle attività libero professionali e intellettuali, secondo i vecchi schemi, ovverosia con società di persone o associazioni tra professionisti. S’introdusse anche l’innovativa formula delle s.t.p. (D.L.vo n. 96/01), molto ben disciplinate, ma riproducenti l’inadatto l’archetipo delle s.n.c., cosicché non ebbero miglior sorte.
Durante il torrido ferragosto dell’anno scorso, l’esanime maggioranza – in un sussulto d’orgoglio iconoclasta – diede il meglio di sé, regalando ai posteri (D.L. n. 138/11, convertito con modifiche in L. 14.09.11 n. 148) la magica formula del «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge» (consacrato nell’art. 3, abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche).
Con inquietante pressapochismo, la montiana legge di stabilità 2012 (L. n. 183/11) ha genericamente ammesso (art. 10. commi 4/11) la costituzione, per l’esercizio di attività professionali regolamentate, di società di qualsivoglia genus contemplato dal codice civile, modificando il recentissimo D.L. 138/11 e riabrogando la già defunta L. n. 1815/39.
Il D.L. 24.01.12 n. 1 (c.d. «Cresci Italia», convertito in L. n. 27/12) ha quindi apportato al predetto art. 10 delle mefistofeliche modificazioni, prima fra tutte l’inserimento della soglia di 1/3 quale limite all’ingresso di soci non-professionisti nelle costituende società professionali e anche per la partecipazione al capitale sociale dei soci investitori all’adozione di delibere e decisioni: è oggi quanto mai atteso, perciò, l’emanando decreto ministeriale, che dovrebbe dissipare molte perplessità.
Le sintetizzo qui, senza pretesa d’esaustività.
1) Perché al socio-non-professionista non è stato imposto il rispetto di regole etiche?
2) È seriamente ancora concepibile il veto, per le professioni oramai aziendalizzate, ad avvalersi della pubblicità?
3) Perché per il socio-professionista la cancellazione dall’albo è causa di esclusione dalla società, mentre per il mero investitore non è possibile l’esclusione, di per sé prevista nell’o.g. solo per le società di persone?
4) Per quale ragione non è stato previsto che gli avvocati-soci svolgano solo prestazioni professionali, come accade invece per i dipendenti di enti pubblici?
5) Come si conciliano obbligo di segretezza dell’Avvocato e trasparenza delle società di capitali, per la pubblicità dei bilanci e per il controllo giudiziario degli amministratori?
6) Come verranno retribuiti gli avvocati che, pur senza essere soci, collaboreranno “in filiera” per le società di capitali professionali?
7) È plausibile un serio rapporto tra lo scopo di profitto e i fini, superiori e socialmente irrinunciabili, della professione legale?
8) Potranno ripartirsi i poteri di amministrazione in seno alle nuove società solo in proporzione al conferimento o in dipendenza dello status di libero professionista? 8) Il valore dell’attività professionale del socio professionista che considerazione rivestirà in ordine alla distribuzione degli utili, se connessi al solo conferimento?
9) Saranno concepibili clausole di prelazione e di gradimento in caso di cessione delle partecipazioni?
10) Il divieto di appartenere a più d’una società vincola anche il socio e la società o soltanto l’Avvocato?
11) Sono ipotizzabili holding, che detengano il capitale di società di professionisti? E se sì, potranno avere come loro soci degli Avvocati?
12) Come si computeranno i dividendi dei soci ai fini della contribuzioni alle casse previdenziali?
13) Se e in che modo si valuterà l’avviamento d‘uno studio ai fini della determinazione dei conferimenti in società di realtà professionali già consolidate?
14) Come arginare il pericolo di riciclaggio di capitali sporchi ai fini d’investimento nelle quote sociali?
15) Come impedire i conflitti d’interesse tra studio legale e clienti, nella misura in cui gli azionisti non-professionisti potranno esercitare un controllo sull’attività del legale?
Certo, sono conscio che un buono statuto potrà rimediare alle lacune normative, che il mercato potrà beneficiare di strutture di studio più agili e organizzate e che la nostra professione deve saper “guardare avanti, abbandonando le proprie velleitarie concezioni conservatrici. Nulla è più come prima.
Ma non posso tacere che la legittimazione dei soci-meri-investitori affievolirà l’indipendenza e la libertà degli Avvocati, “picconando” il diritto di difesa (che sarebbe ancora costituzionalmente garantito).
La miope e disarmante esaltazione iper-liberista è stata pur contrastata, in diverse occasioni, dal Parlamento europeo e dalla Corte di Giustizia, che mai hanno mancato di ribadire il ruolo essenziale delle professioni intellettuali e, in particolare, la specialità dell’Avvocatura.
E, pur tuttavia, le illuminate intelligenze che governano il Paese hanno addotto, a pretesto del loro scriteriato agire, presunti obblighi di adesione all’Unione Europea.
Della legittimità costituzionale di questa rabberciata riforma, perciò, ho davvero serio motivo di dubitare.
Ora, però, reputo sia il momento d’interloquire con le forze di Governo e di contribuire a elaborare una proposta costruttiva, “di dettaglio”.
Riprendendo l’incipit: e nel nome del progresso il dibattito sia aperto.

