Ord. forense

ORD. FORENSE - Alpa, la disciplina delle S.t.A. resta quella della riforma forense: no soci di puro capitale estranei alla professione.

Guido Alpa, Presidente del C.N.F.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido Alpa, ha diramato il 30.08.2013 una Nota ha chiarito che, in materia di Società tra Avvocati, la disciplina resta quella contenuta nella legge professionale forense e ha sollecitato il Governo ad esercitare la Delega, secondo i termini previsti dalla riforma forense.
Il C.N.F., dopo inesatte ricostruzioni sulla stampa, chiarisce gli esatti termini corretti della questione.
Infatti, in materia di Società tra Avvocati non può applicarsi la disciplina prevista per le altre categorie professionali.
Il Presidente del C.N.F. ha anche stigmatizzato che, anche se è scaduto il termine per la delega per la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione di Avvocato, non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie, pena la nullità delle società con grave danno per i cittadini.

Il riferimento è, fra gli altri, alla presenza in seno alla compagine societaria delle S.t.P. anche di "soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità d'investimento"), come consentito dalla L. n° 183/2011.
Peraltro, anche l'Unione delle Camere Penali ha censurato la mancata attuazione della delega. Il Presidente di U.C.P.I., Avv. Valerio Spigarelli, ha così tuonato avverso l'inerzia del Governo: "Le società di capitali con socio non professionista: il Governo lascia scadere la delega per aggirare il divieto imposto dalla Legge Professionale. La dura presa di posizione dell'Unione".
Dunque, questi i capisaldi delle S.t.A., ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n° 247/2012 (rubricato "Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della  professione forense in forma societaria"):

"2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense  in  forma societaria sia  consentito  esclusivamente  a  societa'  di  persone, societa' di  capitali  o  societa'  cooperative,  i  cui  soci  siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte  di  una  sola societa' di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «societa' tra avvocati»;
d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e)  stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'Ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'Albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del t.u.i.r., di  cui al d.P.R. 22.12.1986 n° 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al  D.L.vo 02.02.2001 n° 96".

Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia

Roma 30.08.2013
Oggetto: Società tra Avvocati (Legge 247/2013)
Molta confusione sui quotidiani a proposito della interpretazione della legge comunitaria che contiene una disposizione sulle società di cui facciano parte avvocati (stranieri) stabiliti in Italia.
La nuova disciplina (l’ art.5 della “legge europea” del 6.8.2013 n.97) rimuove un requisito previsto dalla legge sullo stabilimento e l’esercizio della professione forense, e cioè la necessaria presenza di un avvocato italiano nella compagine societaria di avvocati stranieri. L’innovazione, introdotta sulla base di un caso pilota risolto con il sistema Eu Pilot (1753/11/Mark), non modifica la regola secondo la quale per svolgere la professione forense in Italia anche in forma societaria occorre essere avvocati e non rimuove il divieto che altri professionisti o soci di mero capitale possano partecipare alle società di avvocati.
In altri termini la legge comunitaria e la prospettazione di un caso pilota non incidono (né potrebbero ) sul testo della riforma forense (l.247/2012) né sulla sua attuazione. La questione non si intreccia con quella relativa all’attuazione della riforma forense, la quale pone principi molto precisi – e di deroga al regolamento sulle società tra professionisti – riguardanti le società di (soli) avvocati.
Altro discorso riguarda l’attuale normativa concernente le società di avvocati italiani.
La legge di riforma affida al Governo il compito di emanare un decreto delegato in cui si fissano regole speciali , sicché se il termine per la delega è scaduto non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie. Da febbraio l’ Avvocatura italiana sta aspettando il decreto delegato, e per questo il Consiglio nazionale forense si è attivato con il Ministero della Giustizia, offrendo la propria collaborazione e sollecitando gli Uffici perché portino a compimento la riforma su questo punto.
E’ impensabile dunque che il Ministero della Giustizia abbia preferito – silenziosamente e proditoriamente – aspettare la scadenza del termine per applicare agli avvocati regole diverse da quelle che il Parlamento ha approvato. Si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, oltre che di un atto politicamente astruso. Un chiarimento del Ministero è dunque necessario, per evitare confusione, e per evitare che fidando su (o profittando di ) di interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati operanti nell’ambito di una società nulla.
Guido Alpa

Leggi la Nota del pres. Guido Alpa S.t.p. 30.08.2013

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