INVESTIGAZIONE PRIV. - MP, stretta sulla vigilanza privata, serviranno certificazioni indipendenti.

(da mondoprofessionisti.it, newsletter n° 196 del 10.11.2014, da "Focus su...", di Salvatore Frattallone, Partner del network View net Legal)

Il 03.09.2014 scorso è entrata in vigore la norma regolamentare che impone la nuova forma di certificazione a tutta la vigilanza privata, dando così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 260-ter, co. 1, del regolamento d’esecuzione del t.u.l.p.s. Ma tra un anno, verosimilmente, per gli i.v.p. cominceranno a fioccare sospensioni e revoche delle licenze prefettizie ex artt. 134 t.u.l.p.s. e 249 e ss. del relativo regolamento d’esecuzione, a causa del mancato o dell’insufficiente adeguamento alla certificazione stabilita dalle rigorose normative europee, per irregolarità o, persino, a cagione dell’eventuale falsità delle certificazioni di qualità e conformità esibite ai Prefetti. Con il D.M. n° 115 del 04.06.14 il Ministero dell'Interno ha rivoluzionato il settore, stabilendo le regole - caratteristiche e requisiti di certificazione - cui gli istituti di vigilanza privata dovranno assoggettarsi, per poter continuare ad operare in Italia. La conformità dei servizi, degli impianti e dei professionisti della sicurezza, dunque, sono cambiate repentinamente, costringendo le circa 800 aziende del comparto a scegliere, entro breve, se abbandonare il settore della sicurezza sussidiaria o se, per sopravvivere, cercare di ottenere il certificato indipendente di conformità. Compiuti gli accertamenti preliminari presso l’i.v.p. e attestata la sua conformità,

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MP - Nuovi Partners per il network VnL

Roma, Palazzo Lavaggi-Sanfelice
(da MondoProfessionisti.it newsletter n° 193 del 05.11.2014)

View net Legal® incontrerà il 7 novembre 2014 a Roma alcuni degli Avvocati che, di recente, hanno chiesto di poter aderire al network. «Crediamo fermamente che l'impiego di risorse tecnologiche digitali nei nostri Studi possa consentire» – ha evidenziato il presidente del network, l'amministrativista Alberto Bagnoli – «all'Avvocatura di eccellere, anche nei tempi di risposta rispetto alle esigenze di giustizia: la pubblica amministrazione e le aziende necessitano di legali con competenza e conoscenza, ma anche di interlocutori che curino qualità del servizio e che privilegino rapidità d'intervento ed economia di spesa». Per la vicepresidente del network forense   Maria Paola Mastropieri  «la convocazione è la prima di una serie, nell'ambito del programma di progressivo consolidamento, sul territorio italiano, del nostro sodalizio professionale, poiché» – ha sottolineato la divorzista piemontese – «sono molte le richieste d'ingresso ricevute da parte di Avvocati che intendono valorizzare in rete le loro esperienze professionali».  Per il chairman Salvatore Frattallone «ci attendiamo che i candidati Partner ci illustrino le rispettive specificità, affinché a breve il consiglio direttivo, di cui fanno parte anche i consiglieri Michelina GrilloFrancesco Cenci, Gaetano Giglio e Gaetano Antonio Tasca, valuti

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PENALE - Pena e doppia valutazione del dato polivalente.


Può tenersi conto due volte dello stesso elemento, a favore o contro il reo, in sede di potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena al colpevole? 
L'art. 132 c.p. stabilisce infatti che il magistrato giudicante, ai fini del trattamento sanzionatorio, esercita una discrezionalità vincolata (altrimenti qualificata "regolamentata"), dovendo dar ragione, per evitare che il suo potere sconfini nell'arbitrio, dei criteri legali assunti, cioè motivando sia in termini retributivi di gravità complessiva del fatto, sia per ciò che attiene alla prevenzione speciale, ovverosia alla capacità a delinquere quale attitudine del reo a commettere crimini, a pena di nullità della sentenza di condanna. I parametri a cui ancorare la dosimetria della pena inflitta sono peraltro gli indici di cui all'art. 133 c.p. che, rubricato "gravità del reato: valutazione agli effetti della pena", fissa i rigorosi criteri della quantificazione della sanzione penale. Può accadere però che il medesimo elemento - ad esempio i precedenti giudiziari dell'imputato - venga utilizzato più volte dal giudice di merito, come nel caso in cui ne tenga conto in sede di determinazione di un aggravamento di pena ma anche per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche od anche per determinare la misura della pena. La VI Sezione penale della S.C., con Sentenza n° 403 del 1991, aveva stabilito che è ben possibile la doppia valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., a patto che il giudice se ne serva per finalità diverse e per giudizi differenziati

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PRIVACY - Gps tracking e smartphone del lavoratore.

Newsletter del Garante Privacy n° 395 del 03.11.2014

Lavoro: uso dei dati di localizzazione solo con precise garanzie. Un'icona dovrà essere ben visibile sullo smartphone del dipendente

(da Newsletter del Garante Privacy n° 395 del 03.11.2014)

Due società telefoniche potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata. Lo ha stabilito il Garante privacy nell'accogliere le istanze di verifica preliminare [doc. web n° 3505371 e 3474069] presentate dalle due società che intendono utilizzare questa tipologia di dati per ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici.
A tutela della riservatezza dei dipendenti l'Autorità ha prescritto l'adozione di una serie di accorgimenti e stringenti misure di sicurezza. Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a "seguire" la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente. 

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PENALE – Merce con marchi contraffatti, fede pubblica e falso grossolano.

merce contraffattaSe a Tizio viene sequestrata della merce, detenuta per la vendita, perché ritenuta dalla polizia giudiziaria frutto di contraffazione, è sostenibile che il falso non è punibile, perché all’evidenza grossolano?
Secondo la Suprema Corte il falso grossolano configura un’ipotesi di reato impossibile soltanto se è tale da “escludere erga omnes un’imitazione ingannevole”.
La grossolanità realizzerebbe, infatti, un’azione che non presenta il necessario grado di offensività previsto per il delitto di cui all’art. 474 c.p. e, pertanto, non risulterebbe punibile ex art. 49, co. 2, c.p.
Nel caso di specie, la S.C. ha statuito che per dimostrare la grossolanità non basta la descrizione delle “[...] modalità e [del]le condizioni di vendita, [del]le caratteristiche dei disegni, [del]la nazionalità del venditore, [del]il livello del prezzo”, dovendosi richiedere ai fini dell’esclusione del reato, che la grossolanità sia riconoscibile ictu oculi e che il falso sia originato da “[…] un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno” (Cass. Pen., Sez. II, n° 25073 del 03.06.2010; Cass. Pen., Sez. II, n° 518 del 15.11.2005; Cass. Pen., Sez. V, n° 3336 del 26.01.2000).

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