Ord. forense

ORD. FORENSE - Liberalizzazioni, Il D.L. Monti-Passera-Severino 24.01.12 (estratto)

decreto liberalizzazioni

ESTRATTO del DECRETO-LEGGE Cresci-Italia: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" deliberato dal Consiglio dei Ministri il 20.01.2012 e pubblicato in G.U. n° 19 del 24.01.2012

Titolo I - CONCORRENZA
Capo I - Norme generali sulle liberalizzazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

(omissis)

Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".


Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 3
Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita' limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito il seguente:
"La societa' semplificata a responsabilita' limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

(omissis)

Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 5
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente."

Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 6
Norme per rendere efficace l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneita'".

Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) «microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

(omissis)

Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Servizi professionali
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

(omissis)

Capo III
Servizi professionali
Art. 12
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e' aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(omissis)

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra  compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta' delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

(omissis)

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 30
Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei  predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209  del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

(omissis)

Capo III
Altre misure di armonizzazione
Art. 98
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

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