ORD. FORENSE - Contratto col cliente e società tra professionisti, artt. 9 e 9-bis D.L. Cresci Italia n° 1/12 converito in L. 27/12.

LEGGE 24.03.2012 n° 27 - Estratto (artt. 9 e 9bis) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.01.12 n° 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il testo del D.L. Liberalizzazioni (Decreto legge 24.01.2012 n° 1, altrimenti noto come decreto Cresci-Italia) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 71 del 24.03.12 (S.O. n° 53/12): gli artt. 9 e 9-bis, così come risultanti dal testo oggetto della conversione, avvenuta con L. n° 27/12, disciplinano l'accordo tra libero professionista e cliente in ordine al compenso e rispettivamente, innovando, governano la materia delle nuove società tra professionisti, ora aperte ai soci di puro capitale.
Oltre ai minimi tariffari (già oggetto del c.d. scardinamento del sistema tariffario, realizzato tramite l’abolizione della sua obbligatorietà quanto ai minimi, con il d.l. “Bersani” del 04.07.06 n° 223, convertito in l. 04.08.06 n° 248), risultano oggi aboliti anche i massimi,
sicché il professionista potrà pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera, come disposto dal comma 3 della disposizione in esame: abbandonato in toto, perciò, il sistema collaudato, che tutelava soprattutto le fasce deboli della popolazione, in cui l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera era tradotta in numeri (calibrati sulla complessità dell’incarico e sul suo valore economico).
Quanto alla giurisprudenza comunitaria, del resto, con quattro notissime sentenze (Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc. I-1529; Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a.; Corte di giustizia, sentenza 29 marzo 2011, C-565/08, Commissione c. Italia; Corte di giustizia, ordinanza 17 febbraio 2005, causa C-250/03, Mauri), la Corte di giustizia si pronunciò sulla piena conformità delle tariffe obbligatorie con la normativa comunitaria sulla concorrenza (art. 101 e ss. TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE).
Certamente lintroduzione di regole assai più rigorose di quelle minimali indicate dall'Unione europea non appare costituzionalmente obbligata, ex art. 117, co. 1, Cost.
Viceversa, la Corte di giustizia aveva innegabilmente espresso un favor per il sistema tariffario per le professioni, atteso che in Italia, lungi dal poter essere condiderare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento, risultavano meglio rispondenti a esigenze imperative legate all'interesse generale (tutela del cliente, buona amministrazione della giustizia).
Altrettanto incoerente risulta la novella rispetto alla speciale disciplina che appresta la tutela del consumatore (Dir. 93/13/CE sulla clausole vessatorie), poiché priva di significato è l'automatica estensione ai rapporti tra Avvocato e microimprese della tutela di cui all'art. 36 Codice del consumo.
Ora, comunque, tutto è rimesso all'accordo col cliente.
Quanto alla polizza assicurativa per responsabilità professionale, si ricorda che il D.L. n° 138/11 (convertito in L. n° 148/11), aveva già previsto per i professionisti l’obbligo per tutti di stipulare un’assicurazione obbligatoria a tutela dei danni arrecati al cliente: fino ad allora le assicurazioni professionali erano solo fortemente consigliate, ma non erano affatto obbligatorie per tutti i professionisti. All'atto del conferimento dell’incarico professionale, è obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale.
LEGGE 24.03.2012 n° 27 - Estratto (artt. 9 e 9bis)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
(omissis)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). -
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) è abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Societa' tra professionisti). -
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"; b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale"; d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate"; e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonchè i diversi modelli societari"».

