Penale

PENALE - Conseguenze dell'inammissibilità di certe opposizioni a Decreto penale, per carenza di procura del difensore.

procura speciale al difensore

Il giudice competente a decidere sull'ammissibilità dell'opposizione al Decreto penale di condanna è il G.I.P. (art. 461, 4° co., c.p.p.): se egli la dichiara inammissibile, allora dispone l'esecuzione del Decreto penale (art. 461, co. 6, c.p.p.), mentre se la reputa ammissibile, nel giudizio conseguente sarà revocato il Decreto e sarà ordinata la prosecuzione del procedimento, nei modi di cui all'art. 464 c.p.p. Ma la facoltà di presentare opposizione spetta al solo imputato o anche al suo difensore?
Le conseguenze sono di non poco momento, poiché spesso con l'opposizione si chiedono riti alternativi al dibattimento.
Se il G.I.P. ritiene occorrente, in assenza dell'imputato, una procura speciale al difensore, deve disporre il giudizio immediato o deve dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al Decreto penale?

Di questa questione s'è occupata la Suprema Corte con la sentenza sotto riportata, chiarendo che:
"l'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non determina l'inammissibilità della opposizione, bensì comporta la emissione del Decreto di giudizio immediato".

Invero, il difensore può proporre l'opposizione valendosi del "mero" atto di nomina: non occorre che al difensore sia anche conferita una apposita procura speciale, poiché l'opposizione non è riservata alla parte (art. 99 c.p.p.). Parimenti, legittimato all'opposizione è anche il difensore d'ufficio (cioè non fiduciario, designato dall'A.G. nel corso delle indagini preliminari o col D.P.: cfr. cass. Pen., Sez. V, P.M. c/S., rv. 230885), anche perchè non sarebbe altrimenti giustificabile la previsione normativa della notifica del Decreto penale anche al difensore di turno (Cass. Pen., I Sez., 04.03.09A., rv. 242839). Non serve, dunque, uno specifico mandato, né nella nomina serve l'autentica della sottoscrizione del mandante (salvo che l'opposizione ex art. 96 c.p.p. venga spedita per posta o per raccomandata: Cass. Pen., Sez. III, 08.05.2008, B., rv. 240730).
Ma se l'Avvocato con l'opposizione chiede, per l'assistito, la pena concordata o il rito abbreviato, allora bisogna che egli sia munito di procura speciale, ex artt. 438, co. 3, o rispettivamente 446, co. 3, c.p.p.
Il difensore dell'imputato, infatti, pur essendo autonomamente legittimato all'opposizione, in virtù dell'art. 461, co. 1, c.p.p., non è affatto legittimato a richiedere il giudizio abbreviato: le norme riguardanti detta opposizione non apportano deroga alcuna alla regola stabilita dall'art. 438, co. 3, c.p.p., secondo la quale la scelta del procedimento speciale da parte dell'imputato dev'essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Cass. Pen., Sez. V, 01.06/04.07.1994, C., rv. 199210).
Per tale ragione è opportuno che l'imputato consulti sùbito un legale, essendo chiamato ad effettuare in pochi giorni (soltanto gg. 15 dalla notifica, festività comprese) delle scelte, che esigono delle particolari competenze giuridiche nonché valutazioni tecniche: optare per l'acquiescenza al Decreto penale piuttosto che per l'opposizione, infatti, è soltanto una delle questioni che emergono, atteso che ulteriori scelte devono venir compiute.
Segnatamente si deve valutare anche la convenienza ad evitare che la pena irrogata col Decreto possa subire aumenti (la c.d. reformatio in peius) e che vengano revocati i benefici concessi col Decreto (non menzione, sospensione condizionale della pena, irrilevanza dei giudicato ai fini civili, esenzione da spese processuali e da sanzioni accessorie penali, estinzione del reato se il reo non compie nei 5/2 anni altri delitti/contravvenzioni della stessa indole, etc.), così come l'opportunità di valersi degli incentivi "premiali" laddove, in alternativa al giudizio immediato (con la pienezza del contraddittorio dibattimentale, che non comporta riduzioni di pena in caso di colpevolezza), si preferisca uno dei riti speciali volti alla definizione anticipata del processo (patteggiamento o rito abbreviato, che implica come prova l'utilizzo degli atti delle indagini preliminari compiuti dal P.M., senza le maggiori garanzie del contraddittorio), se non di instare per l'oblazione, ove consentita. Fondamentale, dunque, è la consultazione d'un penalista, per decidere la strategia da adottare, in concreto.
Tra l'altro, il G.I.P. fissa il giudizio immediato tanto nel caso in cui ciò venga richiesto dall'opponente, tanto nel caso in cui l'opposizione nulla espliciti al riguardo (essa infatti non va motivata!), tanto in quello in cui la richiesta di un rito speciale venga rigettata per difetto dei presupposti o per mancata specificazione dell'entità della pena richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure nel caso in cui sussista un vizio quale la presentazione ad opera di un difensore non dotato della necessaria procura speciale o, ancora, se sia stata respinta dal G.I.P. l'oblazione (che, peraltro, può venire richiesta dal difensore con l'atto di opposizione, ancorchè privo di procura speciale: Cass. Pen., S.U., 29.10.2009, D'A., rv. 244819).
Quanto alla rinuncia (rectius, revoca), il difensore privo di procura speciale ex art. 122 non potrà rinunciare all'opposizione da lui stesso proposta, né a quella proposta dalla parte personalmente (Cass. Pen., S.U., 31.05.91, C.: contra Cass. Pen., Sez. VI, 08.01.92, D.V., secondo cui il difensore, anche se non munito di procura speciale, può rinunciare all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse dell'imputato).

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 23.05/13.06.2013 n° 25936

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria, Presidente
Dott. GRILLO Renato, Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio, Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta, Consigliere
Dott. GAZZARA Santi, Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: D.L.M., nato il (omissis);
avverso l'Ordinanza n° 3717/2011 del G.I.P. del Tribunale di Lucera, del 10.07.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
lette le conclusioni del P.G., Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo
Il G.i.p. presso il Tribunale di Lucera, con Decreto penale n° 27/12, condannava D.L.M. alla pena di € 2.600,00 di ammenda, poiché imputato del reato di cui all'art. 140 T.U.L.P.S. ["I contravventori alle disposizioni di questo titolo ("IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata") sono puniti con […]"], in relazione all'art. 134 del R.D. 18.06.1931 n° 773, perché in qualità di responsabile della Coop. "(omissis)", esercitava attività di vigilanza privata senza la prescritta licenza del Prefetto.
Il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva opposizione avverso detto Decreto, avanzando richiesta di definire il procedimento con rito abbreviato.
All'udienza del 18.07.2012 il Gip ha reso Ordinanza d'inammissibilità dell'Opposizione per difetto di procura speciale al difensore per procedere al giudizio abbreviato e ha rigettato, altresì, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore medesimo.
Avverso detto provvedimento ha proposto Ricorso per cassazione la difesa del D.L.M., con i seguenti motivi:
1) ha errato il decidente nel dichiarare la inammissibilità della Opposizione, in quanto il G.I.P. avrebbe dovuto limitarsi a non accogliere l'istanza di rito abbreviato, procedendo, di poi, ad emettere il Decreto di giudizio immediato, ex art. 464, co. 1, c.p.p.;
2) ha errato, ancora il decidente nel rigettare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Motivi della decisione
Il Ricorso è fondato in relazione al primo motivo di annullamento.
Rilevasi, infatti, che la inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non determina l'inammissibilità della opposizione, bensì comporta la emissione del Decreto di giudizio immediato (Cass. Pen., 08.02.07, S.), in quanto proprio il giudizio immediato costituisce lo sbocco naturale della Opposizione a Decreto penale nel caso in cui difettino i presupposti per accedere ad altri riti (Cass. Pen., 09.02.2010 n° 11874; Cass. Pen., 17.04.2008 n° 16237).
La seconda censura può ritenersi assorbita.
Conseguentemente, va annullata l'Ordinanza impugnata, limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità della Opposizione a Decreto penale, con rinvio al Tribunale di Lucera per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'Ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della Opposizione a Decreto penale e rinvia al Tribunale di Lucera per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 23.05.2013.
Depositato in Cancelleria il 13.06.2013

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