Penale

PENALE - L'oblazione preclude ogni valutazione ex art. 129 C.P.P.

electa una via non datur recursus ad alteram
Ci si chiede se l'imputato che abbia chiesto di poter essere ammesso all'oblazione ex art. 162 o 162-bis C.P. possa usufruire del preliminare vaglio del giudice ex art. 129 C.P.P. qualora ritenga che sussistano altre cause estintive del reato più favorevoli.
Può accadere infatti che, per una contravvenzione di banale entità (ad es. una molestia contestata ex art. 660 C.P.), l'imputato non abbia interesse ad affrontare l'istruttoria dibattimentale, potendo beneficiare della oblazione processuale in senso stretto, quando la pena sia solo pecuniaria o l'ammenda sia prevista in via alternativa e non residuino conseguenze dannose o pericolose del reato, ma il prevenuto intenda comunque far acclarare dal giudice che il fatto non costituisce reato, perchè - sempre in ipotesi - ne difetti uno degli elementi costitutivi.

È evidente, infatti, che nella "gerarchia delle formule", un non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato oppure perchè non è previsto dalla legge come reato (perchè il fatto enunciato nel capo d'imputazione risulti penalmente irrilevante, non corrispondendo ad alcuna fattispecie legale), è formula di maggior favore rispetto ad una causa estintiva che il reato lo presupponga, atteso il prevalere del principio del favor innnocentiae sul favor rei.
Infatti l'oblazione presuppone che il reato sussista e che vi siano gli estremi per attribuirne la responsabilità all'imputato:
Il novero delle condizioni di procedibilità, invero, va inteso in senso estensivo, ricomprendendovi, oltre alle cause attinenti al merito (che investono il fatto, il rapporto tra fatto e l'imputato e il rapporto tra fatto e norma di legge), quelle meramente processuali (tra cui le ipotesi di morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione e oblazione nelle contravvenzioni) che quali cause di estinzione del reato, non negano l'esistenza di un fatto antigiuridico commesso ed attribuibile o comunque lo presupppongono (mancanza di querela, d'istanza o di richiesta di procedimento o di autorizzazione a procedere), oltre alle cause d'improseguibilità (errore sull'identità fisica dell'imputato, ne bis in idem,  o il sindacato su una pena illegalmente irrogata, in contrasto con l'articolo 1 C.P.).
Il termine ultimo perentorio per accedere all'oblazione è la formale dichiarazione di apertura del dibattimento, dovendo la domanda di oblazione venire formulata prima di tale momento (salve le ipotesi di richiesta in fae di indagini preliminari o di decreto penale di condanna).
Il giudice, acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 141, co. 4, disp. att. C.P.P, investito della domanda di oblazione deve acquisisre il parere del P.M. e, se non intende rigettare la domanda con ordinanza, restituendo gli atti al P.M., ammette l'oblazione fissando con ordinanza la somma da versare.
Una volta avvenuto il versamento dell'importo stabilito, il Giudice dichiara l'estinzione del reato, con sentenza.
L'orientamento giuriprudenziale consolidatosi dal 2008 in poi ritiene che l'effetto estintivo si verifichi "automaticamente" per il solo fatto del versamento de quo, talchè al Giudice chiamato a pronunciarsi con la successiva sentenza non resta che prendere atto dell'intervenuto fatto estintivo del pagamento, con preclusione di ogni altra valutazione circa la sussistenza di diverse causa estintive, anche se più favorevoli.
Il precedente orientamento viceversa, imponeva comunque al giudice di valutare preliminarmente se allo stato degli atti non sussistessero elementi da far apparire evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, cosicchè si riteneva nulla la sentenza che non avesse motivato in ordine all'impossibilità di provvedere ex art. 129 C.P.P. (cfr. Cass. Pen., 19.01.1989, CED 180564).
Però, secondo il suddetto nuovo orientamento interpretativo, dopo che è stata versata, nel termine fissato dal giudice, la somma dell'oblazione, si determina l'immediata estinzione del reato che impedisce ogni valutazione della regola della prevalenza del proscioglimento nel merito.
Secondo la S.C. infatti: "in materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice ed a questi non residua altro potere che dichiarare con sentenza la causa estintiva del reato, ormai già realizzatasi al momento del versamento" (Cass. Pen., Sez. I, 14/29.02.2008 n°9191).
Rimangono due contraddizioni, che paiono insanabili.
Da un lato, con quel filone ermeneutico che tuttavia ammette che il giudice, nel constatare con sentenza l'avvenuto pagamento, possa avvedersi che l'oblazione non potesse essere ammessa, revocando l'ordinanza ammissiva precedentemente resa. Di recente, infatti, gli ermellini hanno statuito che: "l'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge." (Cass. Pen., Sez. IV, 23.11.2012 n° 78, rv. 254378).
Dall'altro lato, con l'orientamento per il quale "allorchè l'imputato abbia chiesto di essere ammesso all'oblazione e la richiesta sia stata accolta, il reato si estingue con il versamento dell'importo stabilito, come verificatosi nel caso in esame, con la conseguenza che il giudice di merito non può prosciogliere l'imputato con formula più favorevole, salvo che l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato non emerga dalla stessa contestazione, essendo preclusa al giudice ogni possibilità di effettuare accertamenti di merito" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. 14.03/04.04/2012 n° 12791).
Non è affatto vero perciò che l'adempimento dell'obbligo pecuniario, con oblazione ammessa, provochi tout court l'effetto estintivo prima della sentenza.

Cass. Pen., Sez. I, 14/29.02.2008 n°9191

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero, Presidente
Dott. SILVESTRI Giovanni, Consigliere
Dott. VECCHIO Massimo, Consigliere
Dott. BONITO Francesco M.S., Consigliere
Dott. CASSANO Margherita, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul Ricorso proposto da: 1) C.M., nato il (omissis); 2) B.M., nato il (omissis); 3) V.I.,  nato il (omissis);
avverso la Sentenza del 18.05.2006 del Tribunale di Pinerolo;
visti gli atti, la Sentenza ed il Ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Maria Silvio Bonito;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonello Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del Ricorso.

Svolgimento del processo.
Ricorrono al giudice di legittimità C.M., B.M. e V.I. per l'annullamento della Sentenza con la quale, il 18.05.2006, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti quali imputati delle contravvenzioni di cui agli artt. 110, 81 e 660 c.p., perchè estinti i reati per intervenuta oblazione, assolvendoli, nel contempo, con ampia formula, dai delitti di violenza privata, reati tutti meglio specificati in rubrica.
A sostegno del gravame lamentano i ricorrenti che avrebbe dovuto il giudice di prime cure pronunciarsi con le formule assolutorie previste dall'art. 530 c.p.p., co. 1, come richiesto in via principale e non già dichiarare l'estinzione del reato previa esclusione della possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. perchè non manifestamente evidente la non colpevolezza, e questo in considerazione della circostanza che la causa estintiva risulta dichiarata all'esito della discussione dibattimentale, quando a disposizione del giudicante risultava acquisito ampio materiale probatorio.

Motivi della decisione.
La tesi è palesemente infondata.
Ed in vero in materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice ed a questi non residua altro potere che dichiarare con sentenza la causa estintiva del reato, ormai già realizzatasi al momento del versamento (Cass. Pen., Sez. III, 215870/99; Cass. Pen., Sez. III, 2734/00; Cass. Pen., Sez. IV, 18.09.2006 n° 36570).
Nel caso di specie i ricorrenti, che oggi lamentano l'esito della loro richiesta volta a godere dell'istituto dell'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p., prima dell'apertura del dibattimento sono stati ammessi alla procedura di favore di cui alla menzionata norma codicistica, versando poi la somma stabilita nel termine fissato dal giudice e anteriormente alla celebrazione del processo di poi avvenuta nelle forme del giudizio abbreviato.
Ne consegue che al momento del versamento, quando cioè è maturata la causa estintiva del reato, il giudice non aveva la possibilità di delibare alcun materiale probatorio dibattimentale, per la semplice ragione che il processo non risultava, nè poteva esserlo, ancora celebrato.
Nè appare rilevante la circostanza processuale che l'estinzione è stata poi dichiarata in un tempo successivo al suo reale concretizzarsi, dappoichè opportunamente mantenuta dal giudicante l'unità del processo in costanza di contestazioni ulteriori rispetto alle contravvenzioni estinte.
D'altra parte è noto il principio in forza del quale "electa una via non datur recursus ad alteram", giacchè il processo costituisce risorsa contenuta, di cui non può farsi un utilizzo senza limiti.
Le esposte conclusioni rendono ininfluente la delibazione delle ulteriori doglianze dei ricorrenti, giacchè assorbite dalle illustrate motivazioni.
Tale si appalesa infatti sia il motivo di Ricorso con il quale gli impugnanti lamentano la inosservanza delle norme processuali in ordine alla inutilizzabilità ed inammissibilità delle deposizioni testimoniali assunte dal difensore della persona offesa in tempi non consentiti atteso il ricorso al giudizio abbreviato, sia il motivo di censura col quale si lamenta la mancata considerazione da parte del giudicante delle prove offerte dagli imputati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in € 1.500,00 per ognuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il Ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.02.2008.
Depositato in Cancelleria il 29.02.2008

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