Resp. sanitaria

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Condanna per violazione della privacy? Licenza addio.

Investigatore privato e violazione della privacyChi indaga violando la privacy è meglio che cambi lavoro.
Un detective privato lombardo aveva riportato una condanna per aver violato l’art 615-bis del codice penale. Anzi, la condanna risultava aggravata dall’a circostanza speciale, ad effetto speciale, del comma III di detta norma, per aver il reo agito esercitando la professione di investigatore privato. La norma sancisce la rilevanza penale delle interferenze illecite nella vita privata allorquando ci si procurano indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui o si tenta di procurarsele, con atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere quello scopo delittuoso in ambito domiciliare o mediante captazione diretta o indiretta o divulgazione di ogni manifestazione di libertà della persona che in quel luogo si compia. Nel caso di specie, il Prefetto competente, quindi, gli aveva revocato la licenza, come dispone l’art. 134 T.U.L.P.S. Il detective privato aveva allora deciso d’impugnare del provvedimento amministrativo ablativo. Pur avendo ottenuto il bloccare in via provvisoria l’efficacia della revoca, il detective si è visto togliere comunque dal TAR l’autorizzazione prefettizia di polizia, 

sul presupposto che «l’autorizzazione di polizia deve essere utilizzata per esercitare l'attività nel rispetto delle norme di legge, la cui violazione costituisce pertanto un esercizio anomalo dell'attività, rappresentando un abuso del titolo autorizzatorio» e, inoltre, «che nel caso in questione è stato punito il tentativo di procurarsi indebitamente immagini attinenti alla vita privata altrui […] nell'esercizio della professione di investigatore privato», talché «la gravità della condotta tenuta dal ricorrente, il quale, violando la normativa penale posta a presidio della privacy nell'esercizio della sua attività di investigatore, ha senz'altro dimostrato di avere abusato del titolo a lui concesso […] ha fatto risultare «congruo» il provvedimento che lui aveva impugnato: la «revoca aveva, infatti […], natura vincolata». 
Quindi, è bene ricordare che gli investigatori privati debbono attenersi al più ossequioso rispetto della normativa sulla riservatezza, senza se e senza ma. Invero, la licenza prefettizia - laddove sia giudizialmente dimostrato che i i fatti previsti e punti dall'art. 615-bis c.p. sono stati consumati (o anche solo tentati) da chi eserciti la professione d’investigatore privato, cioè da persona che, per i compiti affidatigli, dispone di maggiori possibilità d’intrusione nella altrui sfera privata domiciliare tanto che dalla legge è prevista sia la procedibilità d’ufficio (anziché a querela di parte), sia un cospicuo inasprimento della pena edittale (che sale da da sei mesi a quattro anni alla più rigorosa pena da uno a cinque anni di reclusione) - non tollera violazioni della normativa penale posta a presidio della privacy, della quale esse costituiscono un grave abuso. Insomma, a scherzar col fuoco ci si brucia. 

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent. 11.02/11.03.2015 n° 671

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul Ricorso R.G. n° 2292/2013, proposto da:
W.P., rappresentato e difeso dall’Avv. R.G., domiciliato presso la Segreteria del Tribunale
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Varese, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia n° 1,
per l'annullamento del Decreto del Prefetto di Varese prot. n. (omissis)/13, notificato il 04.07.20133, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza prot. n° (omissis) Area 1/bis P.A. del 31.05.2012, che aveva autorizzato il ricorrente a svolgere l'attività di investigatore privato ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. quale titolare della Società «XY S.r.l." con sede in (omissis),
della nota n° (omissis)/22 Area 1/bis P.A. datata 12.12.2012, con la quale la Prefettura di Varese ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca della licenza prefettizia suddetta,
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o comunque consequenziale.
visti il Ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Varese;
viste le Memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11.02.2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale.

Svolgimento del processo
Con Ricorso depositato in data 17.10.13 il Sig. W.P. impugnava il Decreto prefettizio di cui in epigrafe, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. -violazione degli artt. 7 e 10, co. 1, lett. b) della L. n° 241/1990, in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto nella debita considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente a seguito del preavviso di revoca;
2. -falsa applicazione della normativa di settore, in materia di autorizzazioni di polizia, in quanto nessuna delle condizioni previste dalla suddetta normativa per la revoca o il diniego della licenza si sarebbe verificata.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, che resisteva con Memoria di stile al Ricorso, e il Consiglio di Stato, riformando sul punto la pronuncia della Sezione, accoglieva la proposta domanda cautelare, "considerato che, ad un primo esame, la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente non sembra idonea a determinare la revoca di che trattasi".
La causa veniva in seguito trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell'11.02.15.
Il provvedimento impugnato ha motivato la revoca della licenza di investigatore privato in precedenza rilasciata al Sig. W.P. sulla scorta di una duplice motivazione.
Da un lato, l'amministrazione ha "considerato che ai sensi dell'art. 134, co. 2, T.U.L.P.S. la condanna per delitto non colposo è preclusiva al rilascio della licenza all'esercizio dell'attività di investigazioni";
dall'altro, ha tenuto conto che "l'autorizzazione di polizia deve essere utilizzata per esercitare l'attività nel rispetto delle norme di legge, la cui violazione costituisce pertanto un esercizio anomalo dell'attività, rappresentando un abuso del titolo autorizzatorio"; ha evidenziato al riguardo "che nel caso in questione è stato punito il tentativo di procurarsi indebitamente immagini attinenti alla vita privata altrui - art 615-bis, co. 3, c.p. - compiuto dal Sig. W.P. nell'esercizio della professione di investigatore privato".

Motivi
Il Collegio ritiene che i due profili evidenziati dal Prefetto siano entrambi fondati.
Il ricorrente, sotto un primo aspetto, non coglie nel segno quando ritiene che la circostanza di essere stato condannato per un delitto tentato - e non per un delitto consumato - impedisca l'applicazione dell'art. 134, co. 2, TULPS, secondo cui la licenza de qua non può essere concessa alle persone che "abbiano riportato condanna per delitto non colposo".
Invero, nel sistema del nostro codice penale, cui la suddetta norma fa espresso rinvio, le fattispecie di delitto tentato sono fattispecie di delitto autonome rispetto a quelle di delitto consumato, per cui il mero riferimento al "delitto non colposo" non può che ricomprendere sia le fattispecie di delitti tentati che le fattispecie di delitti perfezionati, restando fuori dall'ambito applicativo della norma soltanto le contravvenzioni e i reati colposi.
Ne deriva, pertanto, che già sotto questo profilo l'amministrazione era tenuta a revocare la licenza rilasciata al Sig. W.P., senza che l'art. 134 su citato le lasciasse spazio per una valutazione di natura discrezionale.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza del primo motivo di Ricorso, secondo cui l'amministrazione, limitandosi a confermare quanto già argomentato nel preavviso di revoca, e ritenendo che il Sig. W.P. non avesse aggiunto "alcun elemento nuovo", avrebbe violato la legge sul procedimento amministrativo.
La revoca aveva, infatti, come detto, natura vincolata, per cui nulla potevano aggiungere sul punto le osservazioni procedimentali del ricorrente.
Il Collegio ritiene, peraltro, come già anticipato, che anche l'altro motivo addotto per l'emissione del provvedimento impugnato fosse congruo, in considerazione della gravità della condotta tenuta dal ricorrente, il quale, violando la normativa penale posta a presidio della privacy nell'esercizio della sua attività di investigatore, ha senz'altro dimostrato di avere abusato del titolo a lui concesso.
Il Ricorso è dunque integralmente infondato, e va conseguentemente respinto; sussistono peraltro gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, che non a caso ha dato origine a due decisioni opposte, in sede di primo e secondo grado cautelare, sul fumus del Ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul Ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11.02.2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario

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