Penale

PENALE - Nuovo Codice Antimafia e Banca Dati Nazionale.

coppola e lupara

Il Codice antimafia, approvato in via definitiva dal Consiglio dei MInistri n° 149 in data 03.08.2011 su proposta dei Ministri della Giustizia e dell’Interno, aggiorna la normativa ed é destinato a diventare il punto di riferimento completo della normativa di settore di natura penale, processuale e amministrativa, con l'obiettivo di semplificare l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione e assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, coordinandole con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, istituita con il D.L. 04.02.2010 n° 4.
Nel testo della novella, però, non sono state inserite le norme relative alle misure cautelari per delitti di mafia ed altre disposizioni generali, che rimarranno, pertanto, disciplinate direttamente dal codice di rito penale.

Il Codice antimafia raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega del 13.08.2010 n° 136 e introduce la nuova "banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".


In tale data-base, interconnesso con il C.E.D. di Polizia e con altri anche esteri, confluiranno "le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive", per la consultazione da parte anche di  Camere
di commercio e degli Ordini professionali.
Ogni accesso nella banca-dati N.U.D.A. sarà tracciato e l'adozione del sistema avverrà solo dopo che il Garante per la protezione dei dati personali si sarà pronunciato al riguardo.

 

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Estratto dello Schema di Decreto legislativo recante: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” [...]

CAPO V
BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 106
(Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 77 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 94, comma 4, la banca dati è collegata telematicamente con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 107
(Consultazione della banca dati)

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 109, da:
a) i soggetti indicati dall’articolo 93, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria ed artigianato;
c) gli ordini professionali.

Art. 108
(Contenuto della banca dati)

1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione Investigativa Antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero.

Art. 109
(Modalità di funzionamento della banca dati)

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno;
d) di accesso da parte della Direzione Nazionale Antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 107, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 106.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

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chema del Codice Antimafia
e della Relazione Illustrativa.

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