PENALE - La Consulta dichiara incostituzionale l'opposizione della p.o. al procedimento per decreto: le vittime di reato restano al palo.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 23/2015 del 28.01.15 (Presidente: Criscuolo, Redattore: Napolitano) depositata il 27.02.2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 459, co. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel procedimento penale per decreto, nei casi di reati perseguibili a querela di parte, attribuiva la facoltà al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione del decreto penale di condanna, per violazione degli artt. 3 (canone di ragionevolezza) e 111 co. 2 (principio della ragionevole durata del processo) Cost.
La Consulta, così, prosegue nell’opera di demolizione della presenza della parte civile nel processo penale, cancellando la norma che consentiva di evitare cospicui sconti di pena all’imputato (fino al dimezzamento della pena altrimenti irrogata) permettendo alla persona offesa, che avesse sporto querela, di essere presente al processo, di sostenere le ragioni dell’accusa apportando nuovo materiale probatorio durante l’istruttoria dibattimentale e di chiedere e, spesso, ottenere la sua condanna senza doversi sobbarcare anche un separato giudizio civile (lungo, dispendioso e foriero di pronunce talvolta contrastanti col giudicato penale). Quel che stupisce non è il disfavore dell’Ordinamento per le ragioni delle vittime dei reati. Questa è cosa risaputa, per coloro che varcano quotidianamente le soglie delle aule dei palazzi di giustizia italiani.


Si può sottoporre a sequestro penale un warranty bond? Nel caso in cui l'appaltatore-debitore denunci l'asserita appropriazione indebita e/o la truffa, querelando il committente che detenga ancora quei titoli in garanzia e paventi di porli all'incasso, può ritenersi l'altruità della cosa nella lettera che l'appaltante ha ricevuto dalla banca, in garanzia dell'adempimento di un'obbligazione (la corretta esecuzione dell'appalto)?
Tizio, nell'inviare una e-mail a Caio e altri, gli inoltrò allegandola in calce una e-mail proveniente da Sempronio contenente un'offesa che questi aveva rivolto a Caio. Caio sporse querela ex art. 595 C.P., ma il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione di Caio, dispose l'archiviazione del procedimento, con Decreto reso de plano, in cui si limitò a condividere la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto che l'espressione inviata via internet non fosse diffamatoria. Caio ricorse in Cassazione, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio sostanziale e la violazione di legge, censurando l'omessa la motivazione circa il contenuto dell'opposizione che aveva presentato unitamente a un elaborato tecnico sulla valenza denigratoria dell'epiteto. La Suprema Corte, dopo aver rilevato che nella comunicazione telematica era stato rivolto un appellativo offensivo, ha stabilito che il Giudice di Pace non aveva affatto preso in considerazione il contenuto della opposizione della P.O. Il Giudice di Pace, invero, ove non motivi sul contenuto dell'opposizione, deve comunque esaminarne e dichiararne l'inammissibilità, per dimostrare di averla adeguatamente vagliata. Per la S.C.,infatti, lo snello procedimento che si attua con "l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare [che] però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione ".
Lo sfruttamento dell'immagine di un terzo per creare un falso account, da utilizzare nelle reti sociali, integra il reato di sostituzione di persona. Invero, l’inganno ordito in rete alterando la vera essenza di una persona o la sua indentità o i suoi attributi sociali colpisce la fede pubblica - perché travalica la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, lungi dal potersi prospettare la sola lesione della fede privata o una mera insidia del diritto al nome, per il quale è apprestata la tutela civilistica - ed è perciò sanzionabile penalmente ex art. 494 c.p. La falsità personale viene consumata mediante la creazione del falso profilo nel social network, abbinato a un "nickname" di fantasia cui sono associate l'altrui effige e caratteristiche personali negative, assurge a delitto punito con la pena detentiva della reclusione fino a un anno, commesso ai danni di una persona del tutto inconsapevole, atteso che il profilo poco lusinghiero pubblicato sul social evidenzia, oltreché la condotta materiale, anche il dolo specifico:
Dove si consuma il delitto di frode informatica, ai fini della competenza per territorio? Dal punto di vista temporale, il delitto si perfeziona, stando alla lettera dell'art. 640-ter c.p., allorquando il reo, mediante la condotta fraudolenta, procuri a sé o ad altri l'ingiusto profitto con altrui danno, secondo il tipico schema dei reati contro il patrimonio: il conseguimento dell'ingiusto profitto rappresenta infatti l'evento naturalistico richiesto per la consumazione. Per ciò che attiene all'individuazione della competenza territoriale, si è sostenuto che si debba aver riguardo al luogo di esecuzione dell'attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, la quale può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico. Con la sentenza qui sotto riportata, invece, la Cassazione ha precisato che bisogna guardare al luogo del profitto, ovverosia - nel caso di specie - dell'accredito, su conto dell'imputato, della somma frodata,