Penale

PENALE - Phishing, sportello d'accredito delle somme e competenza territoriale.

phishing

Phishing e criminalità informatica: la competenza territoriale spetta al luogo ove le somme di provenienza delittuosa sono state ricevute dall'imputato, accusato di esser uno dei "financial manager" italiani: la sede dello sportello bancario o postale del conto corrente, in caso di ricettazione; la sede dello sportello di money transfer, in caso di riciclaggio.

Cassazione penale, Sez. I, 02.02/25.03.2010, n° 11506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CHIEFFI Severo, Presidente
Dott. SIOTTO Maria C., Consigliere    
Dott. ROMBOLA' Marcello, rel. Consigliere           
Dott. CAVALLO Aldo, Consigliere
Dott. CASSANO Margherita, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul conflitto di competenza sollevato da: 1) GIP Tribunale di Monza; 2) GIP Tribunale di Milano;
avverso l'ordinanza n° 4073/2009 GIP Tribunale di Monza, del 15.10.2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marcello Rombolà;
sentite  le  conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha  chiesto
dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Milano.

Fatto
OSSERVA
Con ordinanza 15/10/08 il Gip del Tribunale di Milano, dopo aver rappresentato la complessa indagine che aveva portato il locale Pm ad esercitare l'azione penale nei confronti di 112 persone, tutte chiamate a rispondere di ricettazione o riciclaggio continuato nell'ambito di un vasto fenomeno di criminalità informatica denominato "phishing" (articolato in tre fasi: un soggetto, il phisher, mediante l'invio di un numero elevato e indeterminato di messaggi di posta elettronica con veste grafica di un istituto di credito - metodo dello spamming - induce fraudolentemente un certo numero di soggetti a comunicare i dati personali e i codici di accesso ai loro conti correnti on line per una presunta verifica; il phisher avvia, sempre per il tramite di Internet, la ricerca di cd. financial manager, disposti, dietro una provvigione, ad aprire un conto corrente nel medesimo Paese delle persone offese o ad utilizzare il proprio conto già esistente, sul quale farsi accreditare i bonifici disposti on line dal phisher dai conti correnti violati; infine il financial manager preleva in contanti dal proprio conto la somma accreditata e la trasferisce, decurtata del proprio compenso, presso il conto estero indicatogli via e-mail dal phisher, per lo più utilizzando i canali delle società di money transfer), rilevava come nel caso di specie i financial manager italiani singolarmente imputati senza alcuna ipotesi di concorso (i phisher a loro volta erano per lo più residenti in Ucraina e in Russia) fossero diversamente distribuiti sul territorio nazionale e la competenza territoriale per ciascuno di essi (motivatamente esclusa ogni ipotesi di connessione, per contro sostenuta da Pm e parti civili) andasse variamente individuata in base al luogo dei commessi reati (più gravi di ogni altro ipotizzabile) di ricettazione (la sede dello sportello bancario o postale del conto corrente) o di riciclaggio (la sede dello sportello di money transfer). Tanto premesso, individuate le posizioni estranee alla competenza del Tribunale di Milano come precisata e dichiarata per esse la propria incompetenza territoriale, disponeva la separazione delle dette posizioni con formazione di autonomi fascicoli raggruppati per Tribunale competente nonché la loro trasmissione alle Procure della Repubblica corrispondenti.
Tra quelle (in numero di due) inviate a Monza, la posizione di C.N., residente a (omissis).
Con ordinanza 15.10.09 il Gip del Tribunale di Monza, premesso di condividere i criteri sull'attribuzione della competenza enunciati dal giudice di Milano, osservava tuttavia come erroneamente fosse stata separata la posizione del C.: dal verbale di sequestro dell'11.10.05 risultava infatti come il conto corrente a quello intestato fosse stato aperto presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia n. (omissis) di Milano. Per questo motivo sollevava formale conflitto di competenza e rimetteva gli atti per la decisione a questa Suprema Corte.
All'udienza fissata per la discussione, assenti altre parti, il PG concludeva perché venisse dichiarata la competenza del Gip del Tribunale di Milano.
Va dichiarata la competenza del Gip del Tribunale di Milano, cui gli atti andranno trasmessi. Incontestato il dato di fatto come sopra rappresentato dal Gip del Tribunale di Monza (che non contesta il criterio, peraltro corretto, di individuazione della competenza territoriale enunciato dal Gip del Tribunale di Milano), è indubbio che la competenza per il reato di ricettazione addebitato al C. si individui a (omissis), luogo dove il denaro di provenienza delittuosa è stato ricevuto dall'imputato (presso una delle agenzie milanesi della banca in questione).


P.Q.M.

dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

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