Penale

INTERNATIONAL TRADE - Lettere di credito e UCP 600 (Uniform Custom and Practice for documentary credits, rev. 2007)

ICC di Parigi

L'I.C.C. di Parigi -  International Chamber of Commerce , cui aderiscono le diverse sedi nazionali - ha elaborato dal 1933 in poi (salvo il periodo bellico) norme «uniformi» per i «crediti documentari». In sintesi, esse presiedono al sistema delle lettere di credito, necessarie per il commercio internazionale: ad esempio, la banca emittente prescelta dal compratore straniero (l'ordinante), denominata Issuing Bank, deve controllare scrupolosamente che i vari documenti fornitile dal venditore (beneficiary) - eventualmente tramite una banca nazionale da questi prescelta, che é la c.d. Confirming Bank (la quale opera come una sorta di avallante) -  corrispondano a quelli indicati dall'ordinante e quindi è tenuta a pagare al venditore il prezzo della vendita di merci, accreditandoglielo. 
L'art. 1 del testo in vigore, l'ICC Publication No. 600, revision 2007, stabilisce che si tratta di regole contrattuali che, se richiamate in tutto o in parte dalle parti, diventano per essere vincolanti: quindi, tali regole sono delle clausole che, se espressamente richiamate nel testo del credito documentario, integrano la volontà negoziale delle parti, le quali possono derogarle per concorde volontà [...are rules taht apply to any documentari credit (including, to the extent to which they may be applicabile, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit]. 

In forza dell'art. 5, quando operano per queste transazioni, le banche non trattano che documenti, non avendo da compiere verifiche su beni, né su servizi o prestazioni [Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate]. Ma come avviene la verifica documentale? Essa ha luogo col criterio di cui all'art. 14 [Standard for examination of documents], cioè avendo riguardo soltanto a ciò che appare conforme esaminando fronte e retro del carteggio (certificati accompagnatori, polizze di carico e descrizione analitica dei beni) pervenutole [a. A nominate bank acting on its nomination, a Confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to costitute a complying presentaion], tenendo presente che la locuzione "if any" significa che la Confirming Bank potrebbe mancare in concreto laddove il beneficiario, per abbattere i costi della transazione, si fidasse della sola banca straniera Issuing Bank.  

La Issuing Bank, dunque, non effettua alcuna verifica tra le merci concretamente consegnate e i documenti rappresentativi, né risponde per truffa qualora il venditore abbia fornito merci diverse da quelle pattuite, ma si limita a un controllo formale (a mezzo di centrali ad hoc, il c.d. document checker). Come previsto dall'art. 34 [Disclaimer on effectivness of documents] la banca non risponde se la documentazione è falsa,  insufficiente, inadeguata o improduttiva di determinati effetti giuridici [A bank assumes no liability (responsabilità effettiva) or responsibility (esposizione a responsabilità potenziale) for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification, or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performances represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person]. La banca emittente compie insomma sì un controllo diligente ed accurato, ma pur sempre solo una verifica di corrispondenza documentale
La materia della Force Majeure è disciplinata dall'art. 36, secondo cui la banca non risponde per forza maggiore, cioè per calamità naturali ed altri eventi eccezionali o comunque estranei alla sua sfera di signoria [A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the intercettino of its business by Acts of God, rito, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control] e, se il credito è scaduto mentre si stava verificando il fatto che ha provocato la forza maggiore, allora il termine riprende nuovamente ex novo a decorrere  [A bank will not, upon resumption of its business, honor or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business]. Peraltro, fatta salva l'ipotesi di frode, alla propria banca il compratore-ordinante non potrà opporre le eccezioni personali, inerenti ad esempio a contestazioni di vizi o di difetti della merce, così come sussiste la limitazione alla proponibilità di eccezioni anche se il venditore-beneficiario abbia ricevuto una cambiale [a bill of exchange] dalla banca, per il pagamento del prezzo, magari con sconto verso l'istituto di credito. Talvolta può anche accadere che la banca del venditore svolga solo un ruolo di intermediario, la c.d. Advising Bank, il che accade quando essa garantisca soltanto che l'impegno provenga dalla Issuing Bank.  
Atteso che si tratta di norme di lex mercatoria - applicabile a specifici rapporti di international trade business solo qualora l'abbiano voluta le parti di dette attività commerciali - l'art. 2 ha dettato l'elenco delle definizioni, a scanso d'equivoci o fraintendimenti tra le parti e allo scopo di aiutare gli arbitri a dirimere le eventuali controversi che dovessero insorgere: l'applicant è il compratore-ordinante, nel cui interesse è attivato il rapporto di credito; ma, se egli è un soggetto economicamente forte, può anche accadere che esso stesso si faccia (impropriamente) banca, ovverosia può accadere che garantisca la serietà e la bontà della sua obbligazione di pagare, nel qual caso egli emette direttamente la lettera di credito «per suo conto» (in tal senso le UCP 600 contemplano, nella definizione di Issung Bank, il concetto di the bank that issues a credit at the request of an applicano, ma anche espressamente, secondo le previsioni dei Paesi di common law, quello del or its own behalf), senza che vi sia l'intervento di altri condebitori e/o garanti.
Talmente è rilevante prescindere dal controllo, in concreto, delle merci vendute, che sempre più sovente nella prassi del commercio internazionale la polizza di carico [bill of lading] fa esclusivamente riferimento ai containers, anziché al loro specifico contenuto. Quindi, come dispone l'art. 4, la Issuing bank DEVE comunque pagare il corrispettivo al venditore, o per esso alla sua Confirming Bank, a nulla rilevando - rispetto all'impegno prioritario consistente nell'obbligo di pagare previa verifica, che viene cristallizzato nella lettera di credito emessa dalla Issuing Bank - il separato ed autonomo rapporto sottostante, quello tra beneficiario ed ordinante, come pure i separati e diversi rapporti ora tra l'ordinante e la sua Issuing Bank (che si traducono, di volta in volta, in un mandato o in un'apertura di credito), ora tra quest'ultima e la Confirming Bank (rapporto riconducibile al c.d. rischio bancario, tanto che alcune banche - come quelle nigeriane - sono attualmente non accettate dagli altri operatori del mercato creditizio internazionale). V'è insomma piena autonomia dei vari contratti connessi al rapporto commerciale internazionale de quo.
Va da sé che, ovviamente, il beneficiary sarà titolare di tre distinti rapporti (cioè innanzitutto verso la sua Confirming Bank e, ove questa non lo paghi per la fornitura effettuata all'ordinante, anche verso la Issuing Bank straniera e, infine, verso il compratore d'oltreconfine) [a. A credit by its nature is a separate transazioni from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerne with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is uncluded in the credit. Consequently, the undertaking (l'obbligazione) of a bank to honour (di pagare), to negoziate or to fulfil any other obbligazioni under the credit is not subject to claims or defences by the applicano resulting from its relationship with the issuing bank or the beneficiary. A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank]. Al tempo stesso, le uniform rules elaborate dalla ICC parigina stabiliscono che sia assolutamente da evitare l'inserimento, nella lettera di credito, del dettaglio del sottostante contratto, dello schema di fattura o altre analoghe  annotazioni specifiche, anche se richiesto dal venditore-ordinante [b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like]. 
I traffici commerciali internazionali, conclusivamente, necessitano d'una esecuzione secondo buona fede ma anche di lettere di credito tali da assicurare alle parti l'adempimento delle reciproche obbligazioni, la consegna, da un lato, e l'incasso del prezzo, dall'altro. E spesso l'ordinante ricorre a provvedimenti giudiziari per cercare di bloccare il pagamento, nonostante la consegna. Per fare questo occorre, oltre alla collaborazione con un primario istituto bancario, l'assistenza d'uno Studio Legale che si occupi di international business law e che garantisca quindi, con competenza, la migliore tutela all'assistito nelle distinte fasi di negoziazione e di esecuzione del contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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