Penale

PENALE - La legge Balduzzi ora copre anche la negligenza sanitaria, oltre all'imperizia.

La Suprema Corte amplia la portata della c.d. Legge Balduzzi, ritenendo che essa renda non più punibile la colpa lieve del sanitario che si sia attenuto, o motivatamente discostato, a linee guida dettate, oltreché per disciplinare l'ambito dell'imperizia, per regolamentare la diligenza. Ogniqualvolta siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti, magari non particolarmente qualificanti, che quella dell’adeguatezza professionale, il giudice non potrà esimersi dal tenere in debito conto l’osservanza o il motivato distacco dalle direttive scientifiche individuate da fonti autorevoli ed accreditate.
La Cassazione, inoltre, ha ora stabilito che non bisogna affatto applicare la legge n° 189/2012 soltanto alle ipotesi in cui i trattamenti sanitari afferiscano a casi di particolare difficoltà. 

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PENALE - Padova, corso ECM "Laboratorio di microbiologia: tra procedure e responsabilità sanitaria"

Azienda Ospedaliera Università di Padova

Azienda Ospedaliera dell'Università di Padova
www.sanita.padova.it

Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia
Dipartimento di Attività Integrata Sperimentale di Biomedicina e Sanità Pubblica
Settori: Batteriologia, Biologia molecolare, Sierologia, Virologia
Direttore: Prof. Giorgio Palù
www.microbiologia.padova.it

Evento formativo ECM: I sessione 02.12.2014 - II sessione 10.10.2014 - ore 13:00/17:30
Via Giustiniani n° 2 - Padova - Aula Servizio Microbiologia AOP

"Laboratorio di microbiologia: tra procedure e responsabilità"

Relatore: Avv. Salvatore Frattallone, View net Legal network Partner 
Profili trattati: La responsabilità del medico e del sanitario - L'equipe sanitaria - La posizione del primario/direttore - Lo specializzando - Errori, omissioni e ritardi diagnostici - La refertazione e i reati di falso - Colpa professionale - Linee guida, buone pratiche e protocolli secondo la Corte di Cassazione - Ambito di operatività dell'art. 3 della Legge c.d. Balduzzi n° 189/2012 - Le recentissime pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità dopo l'intervento della Corte Costituzionale (Ord. n° 295/02-06.12.2013)

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PENALE - Accesso abusivo alla banca dati ACI e rilevanza delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema.

prescrizioniUno degli aspetti più complessi e delicati della disciplina dei computer crimes è quello della protezione dei sistemi telematici da indebite intrusioni. L'accesso è abusivo se il sistema informatico violato sia effettivamente munito di idonee misure protezione, che il titolare del sistema abbia appositamente predisposto. Con la Sentenza a commento, la S.C. ha precisato che il concetto di accesso abusivo ad un sistema informatico impone di porre attenzione, anziché alle finalità soggettive che abbiano determinato l'ingresso nel sistema e ad eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati, all'obiettiva violazione "delle condizioni e dei limiti" che il titolare del sistema abbia impartito, fissando - nell'ambito di disposizioni organizzative interne, di prassi aziendali o di clausole di contratti individuali di lavoro - tipologie d'attività e tempi di permanenza nella banca dati. Quel "complesso delle disposizioni" stabilite dal c.d. dominus loci segnano la linea di confine tra il lecito e l'illecito, tra la non punibilità e l'abusività  dell'accesso operato. Con la pronuncia qui di seguito riportata si è statuito che l'eventuale violazione di quelle regole impartite dev'essere necessariamente valutata dal giudice, ancora di più se si tratti, come nel caso esaminato, di ascrivere una responsabilità penale - per concorso morale - a colui che chiese delle informazioni alla persona che poi effettuò l'accesso informatico.

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PENALE - Pena e doppia valutazione del dato polivalente.


Può tenersi conto due volte dello stesso elemento, a favore o contro il reo, in sede di potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena al colpevole? 
L'art. 132 c.p. stabilisce infatti che il magistrato giudicante, ai fini del trattamento sanzionatorio, esercita una discrezionalità vincolata (altrimenti qualificata "regolamentata"), dovendo dar ragione, per evitare che il suo potere sconfini nell'arbitrio, dei criteri legali assunti, cioè motivando sia in termini retributivi di gravità complessiva del fatto, sia per ciò che attiene alla prevenzione speciale, ovverosia alla capacità a delinquere quale attitudine del reo a commettere crimini, a pena di nullità della sentenza di condanna. I parametri a cui ancorare la dosimetria della pena inflitta sono peraltro gli indici di cui all'art. 133 c.p. che, rubricato "gravità del reato: valutazione agli effetti della pena", fissa i rigorosi criteri della quantificazione della sanzione penale. Può accadere però che il medesimo elemento - ad esempio i precedenti giudiziari dell'imputato - venga utilizzato più volte dal giudice di merito, come nel caso in cui ne tenga conto in sede di determinazione di un aggravamento di pena ma anche per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche od anche per determinare la misura della pena. La VI Sezione penale della S.C., con Sentenza n° 403 del 1991, aveva stabilito che è ben possibile la doppia valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., a patto che il giudice se ne serva per finalità diverse e per giudizi differenziati

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PENALE – Merce con marchi contraffatti, fede pubblica e falso grossolano.

merce contraffattaSe a Tizio viene sequestrata della merce, detenuta per la vendita, perché ritenuta dalla polizia giudiziaria frutto di contraffazione, è sostenibile che il falso non è punibile, perché all’evidenza grossolano?
Secondo la Suprema Corte il falso grossolano configura un’ipotesi di reato impossibile soltanto se è tale da “escludere erga omnes un’imitazione ingannevole”.
La grossolanità realizzerebbe, infatti, un’azione che non presenta il necessario grado di offensività previsto per il delitto di cui all’art. 474 c.p. e, pertanto, non risulterebbe punibile ex art. 49, co. 2, c.p.
Nel caso di specie, la S.C. ha statuito che per dimostrare la grossolanità non basta la descrizione delle “[...] modalità e [del]le condizioni di vendita, [del]le caratteristiche dei disegni, [del]la nazionalità del venditore, [del]il livello del prezzo”, dovendosi richiedere ai fini dell’esclusione del reato, che la grossolanità sia riconoscibile ictu oculi e che il falso sia originato da “[…] un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno” (Cass. Pen., Sez. II, n° 25073 del 03.06.2010; Cass. Pen., Sez. II, n° 518 del 15.11.2005; Cass. Pen., Sez. V, n° 3336 del 26.01.2000).

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