Resp. sanitaria

RESPONSABILITÀ SANITARIA - ObiettivoSalute, "Test medici per assunzione sono legali?".

Obiettivo Salute, articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone

Gentile Avvocato, sono disoccupata e faccio spesso colloqui per trovare un impiego, durante un colloquio con una multinazionale mi è stata chiesta la disponibilità a sottopormi a una serie di accertamenti medici prima dell’assunzione, come se si volessero accertare di prendere una persona che poi non si assenti per malattie, ma è regolare una richiesta del genere?

(da ObiettivoSaluteTv.it, Pubblica Sanità, L'Avvocato Risponde, 27.09.2016)

Risponde l’Avvocato Salvatore Frattallone, del Foro di Padova e Roma (www.frattallone.it)

«Tutt’altro: il comportamento dell’intervistatore che ha gestito il colloquio ha commesso un illecito, che lede il diritto alla tutela della vita privata e la dignità della persona. Il futuro datore di lavoro può raccogliere – fatta eccezione per i dati del curriculum vitae spontaneamente inviato – solo informazioni indispensabili e non eccedenti rispetto alla finalità di accertare le tue attitudini professionali come candidata.

É invece vietato chiederti notizie o accertamenti medici, indagare sulla sieropositività, sull’orientamento sessuale e, più in generale, sul tuo stato di salute. Domande che mirano ad indagare se soffri d’ansia, stress, depressione, disturbi del sonno, che medicinali assumi, se hai fatto visite psicologiche/psichiatriche, non sono assolutamente permesse. Pensa che non può essere chiesto nemmeno se fumi o fai uso di sostanze stupefacenti perché queste informazioni attengono alla tua vita privata. Tantomeno può esserti chiesto l’esame del DNA (per tumori o infarti o, in relazione alla produzione aziendale, per la vulnerabilità all’esposizione a sostanze nocive). Dirò di più, anche se sei predisposta a malattie gravi o invalidanti hai il diritto  di essere assunta e lavorare senza subire discriminazioni, fino a che la malattia te lo consenta. La violazione del divieto è reato, anche se vi hai acconsentito. Se il colloquio selettivo è avvenuto presso un’agenzia per il lavoro o interinale, il Ministero del lavoro può sospenderle l’autorizzazione o l’accreditamento. Puoi chiedere che il giudice condanni il tuo futuro datore di lavoro al risarcimento danni (art. 15 D.L.vo n° 196/03)».

Tags: salvatore frattallone, Antonello Sini

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