Ord. forense

ORD. FORENSE - Liberalizzazioni, preventivi e tariffe: uno sguardo all'Europa.

sala Lancisi Baglivi, VII Congresso Giuridico Forense, Roma 15/17.03.12

S. Spirito in Saxia, Roma, 14/17.03.2012
17 marzo 2012 TAVOLA ROTONDA: La deontologia: attualità e prospettive

Liberalizzazioni, preventivi e tariffe - Uno sguardo all'Europa.
Relazione dell'Avv. Lucio Zarantonello al VII Congresso Giuridico di Aggiornamento Forense


Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 1, intitolato: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Nella relazione governativa che accompagna il decreto, è chiarito che la finalità dell’intervento normativo è quella “di favorire la crescita del paese con una politica economica adatta ai tempi, che agevoli lo sviluppo di autonome attività d’impresa, abbattendo gli ostacoli che storicamente hanno caratterizzato il nostro sistema sociale ed economico, in particolare quella regolazione protezionistica tipica di certe categorie, che consentirebbe il permanere, a tutt’oggi, di barriere all’accesso alle professioni”.

Proponendosi di difendere le tutele sociali e il potere d’acquisto dei cittadini, il Legislatore è intervenuto su quei settori che producono servizi al riparo dalla concorrenza internazionale, tra i quali il settore delle libere professioni, intendendo “riprendersi gli spazi per troppo tempo limitati a causa della sedimentazione [...] di benefici non più motivati” (Nota 1. Relazione governativa in commento al Decreto Legge 1/2012).
Quanto agli avvocati, nella relazione si evidenzia come, a partire dal 2000, vi sia stata una connessione forte tra andamenti degli onorari e fissazione autoritativa delle tariffe, ben al di sopra dell’inflazione, almeno fino al D.L. “Bersani”, con il quale sono state abolite le tariffe minime, così consentendo una significativa flessione degli aumenti delle parcelle.
È apparso allora necessario intervenire, nuovamente sulle tariffe, con una preci sa disposizione abrogativa contenuta nell’art. 9 del predetto decreto che, ai commi 1, 2, 3 e 4 prevede che:
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante [...].
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
La norma, nella sua prima parte, abroga dunque le tariffe professionali, rimandando, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista, a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
Nell’articolo, inoltre, si fa divieto al professionista di utilizzare tali parametri come base per la pattuizione del compenso dovuto dal cliente, pena la nullità della relativa clausola ex art. 36 del Codice del Consumo.
Nella seconda parte, invece, si interviene rafforzando l’obbligo, peraltro già previsto nel codice deontologico, di informare previamente il cliente circa il grado di complessità dell’incarico e gli oneri che ne derivano e si prevede che il compenso dovuto al professionista per la sua attività venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico, eventualmente rendendo noto l’ammontare del compenso per l’intera attività con un preventivo, anche scritto, se richiesto dal cliente. Il compenso dovuto, in
ogni caso, deve essere adeguato e proporzionato all’importanza dell’opera e quantificato in modo onnicomprensivo, obbligo, questo, sanzionato disciplinarmente in caso di inottemperanza. Nel “preventivo” scritto l’avvocato deve, altresì, indicare i dati della
propria polizza assicurativa.
Da più parti si è affermato, all’indomani dell’entrata in vigore della norma, che tale intervento frustra l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, impedendo agli avvocati di esercitare liberamente la loro attività professionale, per la difesa dei diritti dei cittadini, e che un’apertura indiscriminata del mercato professionale porta con sé il rischio di una concorrenza sfrenata sui prezzi, con scadimento della qualità dei servizi forniti a danno del consumatore, soprattutto in considerazione dell’asimmetria tra professionista e cliente sotto il profilo dell’informazione, posto che i fruitori dei servizi legali spesso non possiedono gli elementi necessari per valutarne la qualità.
Inoltre, la previsione di un illecito disciplinare, nel caso in cui il professionista ometta di redigere il preventivo scritto richiesto dal cliente, lede l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, sconfinando nel campo delle norme deontologiche,
settore in cui il Consiglio Nazionale Forense è legislatore, oltreché giudice speciale (Nota 2. Come hanno recentemente affermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 529 del 17 gennaio 2012).
Quella che è stata presentata come la novità più rilevante del decreto legge, ovvero l’abrogazione delle tariffe professionali, non si è poi rivelata tale, considerato che già con il decreto legge “Bersani”, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, l’intero sistema tariffario era stato, per così dire, scardinato, con l’abolizione dei tre tradizionali divieti:
1. il divieto di deroga alle tariffe professionali fisse o minime;
2. il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
3. il divieto, ancheparziale, di pubblicizzare titoli, specializzazioni, caratteristiche e prezzi del servizio offerto.
Nell’immediatezza, le modifiche introdotte furono considerate rivoluzionarie, soprattutto in considerazione del sistema previdente, basato sul principio dell’inderogabilità delle tariffe minime, cosicché l’eventuale patto in deroga ai minimi tariffari era da considerarsi nullo e non vincolante, poiché il divieto di deroga dei minimi costituiva garanzia e presidio del corretto esercizio dell’attività forense e mezzo di tutela della dignità dell’avvocato.
Ancora prima delle tariffe, comunque, secondo la gerarchia delle fonti, l’art. 2233 c.c. prevedeva l’accordo tra cliente e professionista quale elemento primario di regolamentazione del profilo economico del rapporto, seppur nel rispetto del divieto di
deroga dei minimi tariffari, divieto giustificato dalla necessità di rispettare i principi di dignità e decoro della professione (art. 5 codice deontologico).
In questo senso, l’inderogabilità convenzionale dei minimi era riconnessa alla garanzia del corretto esercizio della professione, alla tutela del singolo e dell’intera categoria, nell’intento di impedire lo svilimento dell’attività professionale.
In sede di conversione in legge, si ottenne un sensibile ridimensionamento delle novità introdotte con il pacchetto Bersani; in particolar modo, si intervenne sull’art. 2233 c.c., modificandone l’ultimo comma, e prevedendo che le tariffe professionali forensi potessero essere derogate solo a mezzo di pattuizioni scritte.
La forma scritta, pertanto, veniva prevista ad substantiam, con conseguente nullità degli accordi conclusi in forme differenti e riviviscenza dei sistemi tariffari, che tornavano, in quel caso, ad essere applicati ai sensi dell’art. 2233 comma 1 c.c. (modifica questa che, di fatto, vanificò la portata innovatrice del decreto legge).
La stessa legge Bersani, pur minando fortemente il sistema tariffario, prevedeva due ampie deroghe, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, dove il regime delle tariffe professionali continuava a costituire il riferimento per la determinazione delle spese legali. Ciò a conferma del fatto che il riferimento alle tariffe non costituiva una misura protezionistica, di chiusura del mercato a tutela della categoria, ma si imponeva come parametro necessario in molteplici situazioni.
Le novità introdotte dalla legge 248 del 2006 andavano comunque rapportate alle norme contenute nel codice deontologico forense: all’art. 45 che impone che i compensi, anche se negoziati, debbano essere proporzionati all’attività svolta, e agli artt. 17 e 40 che, restringendo l’alveo delle informazioni pubblicizzabili e indicando le informazioni da fornire necessariamente al cliente, hanno ridimensionato, di fatto, la portata innovatrice di tali norme.
L’art. 9 del decreto “liberalizzazioni” continua il percorso tracciato dal decreto “Bersani”, prevedendo l’abrogazione delle tariffe massime e, di conseguenza, dell’intero sistema tariffario, considerato di ostacolo alla crescita economica del paese.
Appare del tutto incomprensibile, in realtà, come l’abrogazione delle tariffe professionali possa avere significativi positivi riflessi sulla crescita economica e sulla concorrenza.
In realtà, si è evidenziato che il venir meno dei massimi tariffari poco influisce sulla libera concorrenza e sulla tutela del consumatore, palesando, invece, pericolosi ricorsi a criteri equitativi.
A ciò si aggiunga che l’abrogazione delle tariffe è compiuta solo da un punto di vista formale, poiché si assiste semplicemente alla sostituzione del termine “tariffa” con quello di “parametro”. È evidente, quindi, che lo stesso legislatore è consapevole
dell’imprescindibilità di criteri di riferimento per la determinazione dei compensi in alcuni casi specifici, come nel caso in cui sia l’Autorità Giudiziaria a dover stabilire il compenso spettante al professionista, oppure l’ammontare degli onorari legali dovuti alla parte vittoriosa, e, ancora, nel caso dell’art. 2233 c.c., laddove sia sorta controversia tra professionista e cliente circa l’ammontare del compenso dovuto.
Notevoli perplessità sorgono in ordine alla seconda parte dell’art. 9, relativa all’obbligo per il professionista di indicare per iscritto, se richiesto, il compenso al momento del conferimento dell’incarico, pena l’integrazione di un illecito disciplinare.
La norma non appare chiara laddove impone inizialmente la pattuizione del compenso, parametrato all’importanza dell’opera, dettagliato analiticamente con tutte le voci di costo, spese, oneri e tributi, per poi stabilire che il preventivo onnicomprensivo deve essere stilato per iscritto, se il cliente lo richiede.
La previsione dell’illecito disciplinare in caso di inottemperanza all’obbligo di stilare per iscritto tale preventivo, quando richiesto dal cliente, oltre a costituire un’indebita invasione di campo da parte del Legislatore, demanderebbe, inoltre, ai
Consigli dell’Ordine il compito di valutare, caso per caso, l’omissione dell’iscritto, in relazione alla possibilità di una “obbligata” prognosi dei costi, il più delle volte difficile, se non impossibile.
Sarebbe opportuno, anche, interrogarsi su cosa intendesse il legislatore con i termini “compenso” e “preventivo”, ma la questione appare non più attuale, giacché in sede di conversione sono state accolte le forti critiche e perplessità sulla possibilità di
fornire al cliente informazioni certe circa i costi del processo, molto spesso, nella pratica, non determinabili nemmeno con approssimazione.
Resta il problema sulla determinazione del compenso e sui criteri per determinarlo: se per tariffe orarie, per tipo di attività svolta, a forfait, con patti di quota lite, a minimo garantito, con success fee e così via; nulla, tuttavia, sembra cambiare, considerato che, se lo scopo dell’intervento legislativo è quello di consentire al consumatore di comparare i costi, le svariate modalità di determinazione non consentono, in realtà, di effettuare il confronto. A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento all’asimmetria informativa, non sempre sarà possibile per il cliente comprendere l’adeguatezza o meno del compenso in riferimento all’attività compiuta, proprio per l’impossibilità di compierne un valido apprezzamento.
In sede di conversione, molte delle osservazioni critiche mosse contro l’articolo 9 del decreto legge sono state accolte e la norma ha mutato fisionomia: non si è tornati indietro per quel che concerne l’abolizione delle tariffe, ma il maxiemendamento ha
trovato una soluzione tampone per la liquidazione giudiziale degli onorari degli avvocati nelle more della emanazione dei decreti ministeriali, poiché ai sensi del comma 3, “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2”, mentre al comma 2 si precisa che “il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti dal ministero vigilante, da adottarsi nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto” (Nota 3. Questa norma transitoria non era contenuta nel Decreto Legge, ma è stata introdotta con la Legge di conversione).
Il Legislatore è poi ritornato sui suoi passi, eliminando dal testo dell’articolo l’obbligo per il professionista di redigere il preventivo scritto al cliente, se questi lo richiede, e la previsione di un illecito deontologico conseguente alla violazione di tale obbligo. Rimane fermo l’obbligo di rendere noto all’assistito il grado di complessità dell’incarico, fornendo da subito tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento del mandato fino alla sua conclusione (ecco, quindi, il riferimento ad un “preventivo di massima”).

TESTO APPROVATO DAL SENATO:
ART. 9:DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [...].
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell    'incarico professionale . Il professionista deve rendere noto al cliente il grado dì complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

LA NUOVA NORMA E IL RAPPORTO CON I PRINCIPI DEONTOLOGICI
Dalla lettura della nuova formulazione dell’articolo 9, appare chiaro che dall’iniziale proposito di radicale mutamento, si è dovuti recedere per riaffermare, seppur implicitamente, l’impossibilità di equiparare l’attività dell’avvocato a quella di
un’impresa, stante la funzione “sociale” che il professionista legale è chiamato a svolgere.
L’avvocato, infatti, non può e non deve essere assimilato ad un promotore, a colui che deve “piazzare” un prodotto sul mercato, per cui il sistema tariffario o, in generale, i compensi per la professione legale, non possono essere contestati rapportandoli e confrontandoli con imprese industriali o servizi (Nota 4. Lettera di costituzione in mora complementare della Commissione europea, a firma del Commissario al mercato interno Mc Creevy del 21.12.2005, Rassegna Forense n.1/2006, pagg. 677 ss.).
Pertanto, pur sussistendo ragioni per ritenere giustificato un certo grado di regolamentazione del settore (Nota 5. Si veda la relazione Monti sulla concorrenza nei servizi professionali (COM(2004)83def), seguita dalla “relazione sui servizi professionali proseguire la riforma” del 5 settembre 2005 (COM(2005)405def), senza scadere nella posizione estremistica di chi nega la specificità della professione, le tradizionali regole, considerate restrittive della concorrenza, appaiono legittime, perché necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale, come, ad esempio, la qualità del servizio e la protezione del consumatore da comportamenti scorretti.
A rafforzare tale convincimento, basti considerare che, seppur non sussistendo più massimi e minimi tariffari, il professionista rimarrà comunque vincolato a delle regole nella determinazione del compenso, quasi come se le tariffe ancora sussistessero, poiché le norme deontologiche e i principi in esse contenuti pongono dei limiti ben precisi, collegati al rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.
Per ciò che concerne le tariffe, quindi, minimi e massimi, anche se non fissati per legge, appartengono ad un insieme di regole “non scritte” che il professionista è tenuto ad osservare in aderenza ai principi stabiliti negli artt. 5, 43 e 45 del codice deontologico forense.
L’avvocato, quindi, oltre ad avere l’obbligo di informare il cliente in ordine ai costi delle prestazioni, è tenuto anche a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi.
L’avvocato, inoltre, in ossequio alla previsione di cui all’art. 5 del codice non potrà “svendere” la propria competenza e la propria professionalità, svilendone il valore e l’importante funzione sociale, così come non potrà richiedere al cliente compensi
esorbitanti ed eccessivi, perché, sempre in virtù del suo importante ruolo sociale, non deve divenire aguzzino del proprio assistito (Nota 6. Ex plurimis: C.N.F., 30.12.2009, n. 249: il professionista che ha esposto in parcella onorari per attività non prestata o esorbitanti pone in essere una condotta lesiva sia degli interessi del cliente, che dell’immagine della categoria, minandone la serietà e la fiducia verso i terzi).
È, infatti, indispensabile, da un lato, scongiurare il rischio di una sudditanza del professionista nei confronti del cliente economicamente potente e, dall’altro, evitare che si crei una comunanza di interessi nella causa tra il cittadino e il suo patrocinatore, o che quest’ultimo ricatti l’assistito con richieste di compensi sproporzionati al valore dell’attività svolta.
Così, per tale ultimo aspetto, l’articolo 43 stabilisce che il compenso del professionista debba essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico e non debba essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta (principio, questo, ribadito anche all’art. 45, laddove si prevede che “i compensi (negoziati) siano proporzionati all’attività svolta”) (Nota 7. C.N.F., 26.05.2005, n. 200; C.N.F., 25.03.2004, n. 180; C.N.F., 27.03.2003, n.17; C.N.F., 14.07.2005, n. 19).
Il dovere di informare poi il cliente, sancito all’art. 40 canone I, prevede già quanto richiesto dall’art. 9 del decreto, l’obbligo, cioè, di informare chiaramente il proprio assistito dell’importanza e delle caratteristiche dell’attività che andrà a svolgere, cosicchè, anche per tale profilo, l’intervento normativo non costituisce, sicuramente, un quid novi.
Alla luce di tali considerazioni, sembrano sicuramente attuali le considerazioni del Consiglio Nazionale Forense contenute nella circolare C-22/2006 del 4 settembre 2006, nella quale, sul presupposto di un sistema duale, per il quale ciò che è valido e
lecito da un punto di vista civilistico, può comunque costituire violazione di regole deontologiche, si è sostenuta l’inammissibilità di pattuizioni contenenti compensi sproporzionati, sia in eccesso che in difetto.
Anche oggi, dunque, pur in assenza di tariffe, rimane fermo il dovere sancito deontologicamente di rispettare i principi di dignità e decoro della professione, che verrebbero violati e frustrati qualora il compenso risulti irrisorio e non adeguato, o manifestamente sproporzionato all’attività svolta.

LE TARIFFE PROFESSIONALI NEGLI ALTRI STATI EUROPEI
Imprescindibile, per una completa e corretta interpretazione degli interventi del Legislatore, appare il confronto con le altre realtà europee, a seguito del quale si potrà affermare l’erroneità dell’argomentazione secondo la quale è l’Unione Europea a richiedere aperture indiscriminate del mercato professionale e lo smantellamento di ogni vincolo.
Come ha affermato recentemente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il legislatore italiano, a partire dal 2006, ha disatteso i principi comunitari in materia di professione forense, facendo prevalere le regole della concorrenza su ogni altro valore e accreditando una concezione economicistica del diritto comunitario, quasi che gli interventi normativi effettuati fossero richiesti o imposti dall’Unione Europea (Nota 8. Relazione Presidente ALPA al Convegno “Professional Orders, Reform and Liberalisation of Professions in the EU Single Market” tenutosi a Bruxelles il 7 marzo 2012).
Così è avvenuto anche per le tariffe professionali.
A conferma di ciò, basti considerare che in altri paesi europei permane spesse volte il riferimento alle tariffe nella determinazione degli onorari, senza che sia imposto al professionista di redigere un preventivo, pena la commissione di illecito deontologico, e senza che tale situazione determini l’erosione del potere d’acquisto del consumatore e il venir meno delle sue tutele.

FRANCIA
In Francia, per esempio, il sistema della remunerazione dell’avvocato è lasciata alla libera contrattazione con il cliente, in applicazione dell’art. 10 della legge 1131 del 1971, secondo il quale:
“le tariffe della rappresentanza e degli atti di procedura è retta dalle disposizioni della procedura civile. Gli onorari per le consultazioni l’assistenza, la consulenza e la redazione degli atti giuridici di natura privata e di difesa sono
fissati d’accordo con il cliente”.
“In difetto di accordo tra l’avvocato e il cliente, l’onorario è fissato secondo gli usi, in funzione della situazione professionale del cliente, della difficoltà dell’affare, delle spese sostenute dall’avvocato, della sua notorietà e delle procedure svolte”.
“Qualsiasi determinazione di onorario che non fosse volta a ottenere un risultato giudiziario è vietata. È lecita la convenzione che, oltre alla remunerazione delle prestazioni effettuate, prevede la fissazione di un onorario complementare in funzione del risultato ottenuto o del servizio reso”.
Si distingue, pertanto, tra competenze per la rappresentanza, ossia la remunerazione per l’attività procedurale propriamente detta, e onorari; in entrambi i casi, seppur la norma parli di libera contrattazione con il cliente, vi è un riferimento esplicito alle
norme del codice di procedura civile e ad altre modalità di tariffazione.
Per l’attività di rappresentanza gli avvocati vengono remunerati con compensi calcolati in riferimento alle tariffe determinate in un decreto del 2 aprile del 1990, ma si tratta di un compenso, questo, per lo più simbolico, che è di una certa entità solo in
cause di particolare valore ( nelle quali viene calcolato in proporzione all’entità della causa, o in riferimento ad un diritto fisso, quando il valore della causa, seppur elevato, non è quantificabile).
Per quel che concerne l’onorario, invece, esso costituisce la principale remunerazione del professionista ed è determinato in via forfettaria o su base oraria, in aderenza a criteri individuati dalla giurisprudenza, in occasione di decisioni relative a controversie tra avvocato e cliente aventi ad oggetto il compenso da pagare.
Pertanto, anche se il summenzionato articolo 10 e l’art. 410-2 del codice di commercio francese sembrano lasciare la determinazione dell’onorario alla libera contrattazione con il cliente, in aderenza al principio della libertà dei prezzi, i professionisti fanno comunque riferimento a dei criteri non scritti derivanti dalla prassi, quali: il tempo dedicato alla causa, il lavoro di ricerca, la natura e le difficoltà dell’affare, l’importanza degli interessi in causa, l’incidenza delle spese e degli oneri di studio al
quale appartiene l’avvocato, la notorietà, i titoli, l’anzianità, l’esperienza e la specializzazione del professionista, i vantaggi ed il risultato ottenuto, la situazione del cliente.
Tutti questi parametri consentono ad ogni avvocato di stabilire una tariffa oraria che ne tenga conto e che deve essere portata a conoscenza del cliente, anche se non è richiesto, e non è necessario, un preventivo accordo.
L’avvocato francese, inoltre, ha diritto di ottenere dal cliente, in aggiunta all’onorario determinato, anche un onorario di successo o risultato, dipendente dall’esito della causa ed avente unicamente funzione complementare, e non autonoma,
di remunerazione.
Infine, l’avvocato prima di richiedere il saldo al cliente, ha l’obbligo di consegnare a quest’ultimo un conto dettagliato, mettendo in evidenza le anticipazioni e le spese, gli emolumenti derivanti da tariffa e l’onorario, oltre a menzionare anche le
somme precedentemente trattenute a titolo di acconto.
Sia il cliente che l’avvocato possono ricorrere al Bâtonnier (Presidente del Consiglio dell’Ordine) del foro competente in caso di contestazione o di mancato pagamento dell’onorario. La decisione è suscettibile di appello.

GERMANIA
In Germania, il compenso è calcolato in base alla Legge sulla remunerazione degli avvocati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG), oppure sulla base di corrispettivi concordati, essendo sempre possibile raggiungere un accordo sull’onorario in alternativa agli onorari fissati per legge.
Nell’intento di coniugare la liberalizzazione del mercato dei servizi legali con la difesa dei fruitori di tali servizi, il sistema di remunerazione viene distinto a seconda che si tratti di attività giudiziale e attività stragiudiziale.
Nel primo caso, la tariffa è fissa e varia unicamente in base al valore della causa, per cui l’avvocato tedesco è in grado di prevedere i costi del giudizio e, nel caso di vittoria, vi sarà coincidenza tra l’importo liquidato a carico della parte soccombente e l’importo che il cliente dovrà corrispondere al proprio legale.
Norme di riferimento, pertanto, sono l’art. 49 ter della Legge federale relativa alla professione di avvocato (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) e gli articoli da 3 bis a 4 ter della legge RVG.
In particolare, gli accordi non possono prevedere corrispettivi inferiori alle tariffe previste per legge, mentre è sempre consentito pattuire un compenso superiore a tali soglie (in tal caso, trovano applicazione gli art. 49b del BRAO e l’art. 4 della RVG, in conformità dei quali, in caso di onorari superiori alle tariffe, la forma dell’accordo deve essere quella prevista dall’art. 4 RVG).
In base alla RVG, l’onorario dell’avvocato può essere di due tipi, fisso oppure variabile, da stabilirsi all’interno di determinati parametri, che tengono in considerazione il valore della controversia (Satzrahmengebühr) sulla base di una tabella allegata
alla legge (all. 2) oppure sono fissati entro un importo minimo e massimo (Betragsrahmengebühr).
All’interno di questo “range”, il corrispettivo viene quantificato dal professionista in via equitativa, in considerazione dell’ampiezza e della difficoltà dell’attività, della rilevanza della controversia, della situazione patrimoniale del cliente (art. 14 comma 1 RVG).
Sono stati, invece, liberalizzati a partire dal 1 luglio del 2006, tutti i compensi per la consulenza stragiudiziale; l’avvocato deve impegnarsi a trovare un accordo con il cliente, in mancanza si applica l’art. 612 del BGB.
Nei procedimenti penali, la fascia di onorario è determinata in riferimento alla pena inflitta e, in mancanza di un apposito accordo, l’avvocato, sia in qualità di difensore che di rappresentante dell’accusa, percepisce gli onorari al raggiungimento di determinate fasi del processo.

SPAGNA
Discorso diverso occorre fare per la Spagna, dove gli onorari del professionista possono essere oggetto di libera contrattazione e vengono calcolati in misura fissa, periodica o oraria, tenendo in considerazione i criteri di liquidazione approvati dai Collegi degli avvocati.
Tali parametri di riferimento hanno unicamente valore orientativo, poiché il compenso andrà poi calcolato rapportandolo al caso specifico, alle difficoltà affrontate, al tempo dedicato allo studio della questione, al valore della causa, ma risultano in
qualche misura vincolanti per il professionista, che si adeguerà ai criteri del Collegio di appartenenza nella redazione della parcella.

AUSTRIA
Anche in Austria, il Codice deontologico forense stabilisce che, in linea di massima, gli onorari corrisposti ai professionisti legali possano essere liberamente concordati con il cliente, su base oraria o a forfait, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dal tempo impiegato.
Tuttavia, in assenza di accordo tra avvocato ed assistito, soccorrono le fasce di onorario stabilite nella Legge sulle tariffe degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz, RATG) o nei Criteri generali sulle tariffe forensi (Allgemeine Honorar-Kriterien).
Il primo di questi due provvedimenti prevede che nei procedimenti civili sia il Giudice a determinare la quota delle spese che la parte soccombente dovrà rifondere alla controparte, quantificazione che avverrà in proporzione al valore della causa, alla durata e alla natura dell’azione giudiziale.
In ogni caso, è consentito alle parti di accordarsi affinchè nella determinazione del compenso dovuto al professionista si possa fare riferimento alla legge sulle tariffe degli avvocati, adeguandosi ai criteri in essa contenuti.
Analogamente a quanto accade anche in Italia, nei procedimenti penali, chiunque, imputato o parte civile, nomini un avvocato per la rappresentanza in giudizio, dovrà sostenerne i costi, anche se si tratta di un difensore nominato d’ufficio.
La determinazione dell’onorario verrà effettuata dal Giudice sulla base della RATG solo quando, in base a sentenza, esse devono essere rimborsate da una parte e variano a seconda del tipo e della composizione del Tribunale.
In ogni caso, il professionista è tenuto ad informare il cliente in ordine alle modalità di calcolo degli onorari e in ordine alle spese che dovrà sostenere. Tale obbligo è previsto dall’art. 50 comma 2 delle “Linee guida per l’esercizio della professione di avvocato e per il controllo dei doveri dell’avvocato” (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RLBA), il quale prevede, altresì, che l’avvocato informi il cliente circa il suo diritto a ricevere eventualmente un pagamento intermedio.
In quest’ultimo caso, il cliente potrà chiedere periodicamente di ricevere un resoconto sull’attività svolta e sulla situazione contabile, essendosi stabilito, in sede di conferimento del mandato, l’inizio e la frequenza dei pagamenti dovuti.

BELGIO
In Belgio, gli onorari dei professionisti forensi non sono regolamentati e vengono negoziati liberamente con il cliente, attenendosi a generici criteri di moderazione. I compensi così concordati possono essere vagliati dall’Ordine degli avvocati, che provvederà a controllare che l’iscritto, nel calcolo del compenso, non ecceda certi limiti.
Gli onorari possono essere calcolati in diversi modi, per tariffa oraria, per prestazione, in base al valore della controversia, ma non è possibile determinare il compenso parametrandolo esclusivamente al risultato della causa, ex art. 446 ter del codice giudiziario belga.
Rimane fermo il dovere per il professionista di informare esaustivamente il cliente sulle modalità di calcolo dell’onorario.

INGHILTERRA E GALLES
Con riferimento all’avvocato anglosassone, occorre preliminarmente distinguere tra Sollicitors e Barristers.
In particolare, in Inghilterra e Galles, il codice deontologico dei Sollicitors prevede che essi forniscano al cliente informazioni complete ed esaustive sui loro onorari, con riferimento al loro ammontare, alla necessita di ricevere un anticipo di pagamento, alla opportunità di accedere ad un finanziamento, alla possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello stato, oltrechè al rischio di dover rifondere a terzi le spese legali.
L’onorario per attività non contenziosa è liberamente negoziabile tra le parti, ma la parcella redatta dal sollicitor può essere esaminata dal Legal Complaints Service, che è organo indipendente della Law Society, e dai funzionari fiscali impiegati presso i tribunali.
Il provvedimento sui compensi dei sollicitors per attività non contenziosa (Sollicitors’ Non-Contentious Business Remuneration Order) del 2009 sancisce che il compenso deve essere equo e ragionevole, con riferimento alle circostanze del fatto specifico, e in caso di una parcella contestata, è sempre il Legal Complaint Service a verificarne l’equità e a determinare ciò che risulta “equo e ragionevole”nel caso di specie.
Per l’attività di natura contenziosa, occorre fare riferimento al Solicitors’ Act del 1974, che autorizza i Sollicitors a concordare con i propri clienti l’onorario dovuto.
In assenza di accordo, il Sollicitor può redigere una nota spese che offra il dettaglio di tutta l’attività compiuta oppure una notula riportante la somma lorda del compenso dovuto.
Il cliente potrà, quindi, rivolgersi alla High Court per verificare la congruità della notula e, nel caso di ammissibilità del ricorso, il compenso verrà calcolato sulla base di un indennizzo che comprenderà tutte le spese effettivamente e ragionevolmente sostenute dal professionista, nonché tutte quelle ulteriori somme che potranno rientrare nella rosa dei compensi.
Al sollicitor, inoltre, è consentito concludere con il cliente un accordo per la corresponsione di una contingency fee, che consiste nel pagamento condizionato all’esito della controversia; il compenso, per esempio, potrà corrispondere ad una percentuale del denaro che la parte abbia ottenuto a seguito di un esito vittorioso della causa.
Tale tipo di accordo non può avere ad oggetto attività di tipo contenzioso, pertanto non è consentita ai barristers, a meno che non sia previsto dalla legge o dalla common law (occorre, comunque, tenere presente che nel sistema inglese sono sottratti all’attività contenziosa molti procedimenti che in altri sistemi sono considerati “giudiziali”, come quelli dinanzi al giudice del lavoro).
Un tipo particolare di contingency fee ammessa anche per la materia contenziosa è stato introdotto dall’art. 58 del Courts and Legal Srvices Act del 1990, allo scopo di consentire a quei soggetti che non avrebbero diritto al gratuito patrocinio, ma che si trovano in condizioni economiche precarie, di accedere comunque alla giustizia. Con questa contingency fee (CFA) il cliente pagherà il proprio legale unicamente in caso di vittoria, mentre in caso di soccombenza potrà essere esonerato dal pagamento dell’onorario o lo stesso verrà versato in misura ridotta.
I Barristers, invece, determinano la remunerazione loro dovuta negoziando e accordandosi liberamente con il cliente, in anticipo sull’inizio della causa, secondo quanto stabilito nel codice deontologico del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Inghilterra e Galles.
Gli onorari concordati sono quantificati tenendo conto del livello di esperienza del barrister, della complessità della questione affrontata e dello studio necessario per affrontare la causa.
Occorre, tuttavia, specificare che nella pratica è assai raro che il barrister abbia un contatto diretto con il cliente, essendo sempre il sollicitor, addetto alla fase preparatoria del processo, a concordare il compenso col il Clerk (segretario del Barrister).

Avv. Lucio Zarantonello,
Componente esterno della Commissione C.N.F. per il codice deontologico

(fonte: www.cnf.it)

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