
Nuove responsabilità e sanzioni per le Aziende:
i reati informatici riconducibili ad omesso controllo
- La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio dell’Unione Europea -
17.03.2005
di Salvatore Frattallone
Gli Stati membri dell’Unione Europea, il 24 febbraio 2005, si sono dotati – con la Decisione Quadro del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunitaria n. L069, già in vigore dal 17 marzo 2005[1] – di un tassello importante nell’ambito della legislazione contro gli attacchi compiuti dalla criminalità informatica.
Si è stabilito, in modo vincolante per tutte le venticinque Nazioni ora aderenti all’Unione Europea[2], che, al fine di predisporre con urgenza un’adeguata tutela dagli attacchi contro i sistemi di informazione, ciascuno Stato debba armonizzare la propria
normativa in materia penale, introducendo entro il 16 marzo 2007 delle leggi ad hoc, in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.
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Consono al principio di parità delle armi consentire all'imputato l'utilizzo delle proprie investigazioni difensive, anche a contenuto dichiarativo, nel giudizio abbreviato "secco", se i verbali di investigazione sono stati ritualmente depositati nel fascicolo del difensore contestualmente alla richiesta del rito "a prova contratta".
Corte Costituzionale
Sentenza 22/26.06.2009, n° 184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
- Francesco AMIRANTE
Giudici
- Ugo DE SIERVO
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di B.S. con ordinanza dell'11 aprile 2007, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza dell'11 aprile 2007 il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, «nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione – in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma, Cost. – degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti».
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