PENALE - Principio di continuità investigativa e assenza di discovery.

colloquio documentato

Il principio della c.d. "continuità investigativa" vale anche per la parte privata.
Le indagini difensive possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito, purché svolte nell'osservanza delle norme "di garanzia" e con documentazione dell'attività svolta.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 10.04/07.07.2006, n° 23706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE QUINTA PENALE                        

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. PIZZUTI    Giuseppe     -  Presidente   -                      
Dott. ROTELLA    Mario        -  Consigliere  -                      
Dott. NAPPI      Aniello      -  Consigliere  -                      
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania -  Consigliere  -                      
Dott. BRUNO      Paolo Antoni -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: C.S., nato il (OMISSIS); C.A., nato il (OMISSIS); Ce.Sa., nato il (OMISSIS); avverso  la  sentenza  pronunciata  in  data  21.4.2005  dalla  Corte d'appello di Roma, nei confronti della parte civile: Assicurazioni Generali s.p.a.; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi; Udito  il  Pubblico  ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale   Dott.   Delehaye  Enrico,  che   ha   concluso   chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito  per  la parte civile, l'avv. Fontana Giorgio che  ha  concluso chiedendo  il  rigetto del ricorso e la condanna  dei  ricorrenti  al rimborso delle spese di parte civile, come da nota; Udito  per gli imputati ricorrenti gli avvocati Gaito Alfredo e Miele Jole Rosa, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava, in sede di giudizio di rinvio, la condanna di

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PENALE - Gps, pedinamento elettronico, atti atipici d'indagine, intercettazioni.

gps per autoveicoli

L'attività d'indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - soltanto la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito con l'autoveicolo e gli incontri avuti, è una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento mediante sistema di rilevazione satellitare, che rientra nei mezzi di ricerca della prova ordinari cc.dd. atipici o innominati, che non comporta di per sè intrusione nelle altrui comunicazioni e, quindi, non costituisce intercettazione (sul Global Positioning System, cfr. anche Cass. pen., Sez. III, 04/14.11.2008, n. 42541, per cui "la localizzazione satellitare Gps è attività che non rientra nella normativa sulle intercettazione di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p."; vedasi pure Cass. pen., Sez. Un., 18.12.2006, n. 41281, Cass. pen., Sez. VI, 08.06.2004, n. 39230, Cass. pen. n. 3017/2008, Cass. pen. n. 8871/2007, Cass. pen., Sez. V, 07.05.2004, n. 24715).

Cassazione penale,  Sez. V, 27.02/02.05.2002, n. 16130

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PENALE - Ascolto della ex con un cellulare in auto e interferenze illecite nella vita privata.

plafoniera

Non integra il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) la condotta di chi spia la propria ex fidanzata con un cellulare nascosto nell'auto della donna, con suoneria disattivata e meccanismo automatico di risposta, così da registrare le conversazioni che avvengono nell'abitacolo, atteso che l'autovettura che si trova sulla pubblica via non rientra nella nozione di privata dimora ex art. 614 c.p.

Cassazione penale, Sez. V, 06.03/09.07.2009, n. 28251, P.A.+1

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PENALE - Conversazioni in luogo pubblico, colloquio privati, auto e privata dimora.

autovettura

L'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, poiché l'autovettura non ha le caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi.
Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano " conversazioni private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in cui le persone conversino fra loro in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può invocare il segreto, nè può pretendere una deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.

Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 23.01/12.03.2001, n. 10095

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PENALE - Il Sole 24ore, Antiriciclaggio e poteri dell'Uif.

banconote

ANTIRICICLAGGIO: IL SOLE 24 ORE - Antiriciclaggio al nodo dei poteri dell'Uif.

(IlSole24h, 07.09.2009)

 

di Salvatore Frattallone

 

Il 26 giugno scorso il governo ha presentato alle commissioni parlamentari Giustizia e Finanze del Senato lo schema di decreto legislativo per la modifica del decreto antiriciclaggio. Il Governatore della Banca d'Italia, intervenuto il 22 luglio 2009 in commissione Antimafia, ha sostenuto la necessità di una riscrittura critica di legge e regolamenti.

La disciplina per il contrasto del cosiddetto money laundering ha manifestato problemi interpretativi e applicativi, acuitisi con il recepimento della terza direttiva (2005/60/CE)

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