
Le riprese visive di "atti comunicativi" (siccome trattasi di comportamenti finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero con la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo) costituiscono captazione di messaggi tra presenti: sono quindi intercettazioni e sottostanno alla relativa disciplina.
Invece, le videoregistrazioni di immagini concernenti mere condotte (cioè "atti non comunicativi"), disposte dalla P.G. nel corso delle indagini in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubblico) sono "documentazione della attività investigativa", che non richiede un provvedimento dell'A.G., e sono utilizzabili come prove atipiche ex art. 189 C.P.P.
Se però la ripresa furtiva di immagini comunicative (oltreché non comunicative) è stata eseguita in un "appartamento adibito a studio professionale"
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L'art. 130 del D.P.R. 115/02 in materia di patrocinio a spese delllo Stato stabilisce che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
Ma la norma non si applica al gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale, per il quale l'art. 82 prevede che onorario e spese legali sono liquidati secondo i valori medi della tariffa professionale vigente.
Secondo la Consulta, del resto, non sussiste alcuna irragionevolezza nella diversità di trattamento tra criteri di liquidazione per la difesa penale e per le difese civili, tributarie e amministrative.
Cassazione civile, Sez. VI, 18.01.2011, n° 1065
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