
Qual è il rapporto tra sentenza penale di patteggiamento e giudizio civile?
Certamente, per il disposto dell'art. 445 C.P.P., dalla Sentenza d'applicazione pena non può farsi discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, facendone derivare tout court una prova utilizzabile nella causa civile: essa può solo costituire un elemento rimesso al prudente apprezzamento del giudice, ai fini della formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza del reato. Questa la conclusione a cui è pervenuta la sentenza pronunciata di Cassazione n° 8421/2011 di seguito riportata.
Tuttavia, la stessa Cassazione (Cass. Civile, Sez. Lav., 09.11.2010/22.02.2011 n° 4258) ha di recente ribadito un altro importante aspetto del controverso rapporto tra processo penale e processo civile,
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Il fatto concerne l'abusiva introduzione nel sistema informatico di un noto gestore di telefonia, finalizzata a procedere all'attribuzione di crediti telefonici su svariate utenze telefoniche: la Cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza d'appello, in punto sussistenza dell'aggravante dell'avere agito su di un sistema informatico d'interesse pubblico, con connessa perseguibilità d'ufficio ex art. 615-ter comma 3 c.p., ha analizzato la questione della natura della rete telefonica di diffusione internazionale.
La S.C. ha così imposto - anche in sede penale - l'orientamento (ormai dominante nel diritto amministrativo) secondo cui, per stabilire se un servizio sia pubblico, occorre avere di mira la natura e il regime del servizio, che devono emergere dall'interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta
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