PENALE - Art. 615-ter C.P. e mantenimento per curiosità nel sistema informatico.

mantenimento illecito in sistema informatico o telematico

Allorquando la Cassazione si è occupata del mantenimento abusivo in un sistema informatico o telematico le decisioni avrebbero preso le mosse da situazioni riconducibili a persona propriamente corrotta oppure all'utilizzo dei dati nell'ambito dell'agenzia di investigazione privata con cui la stessa cooperava o, ancora, ad attività riconducibili al fenomeno della concorrenza sleale: sempre, però, l'agente era mosso da "finalità illecite" che travalicavano la mera permanenza nel sistema cui era abilitato ad accedere.
Quindi, secondo il G.U.P. bresciano che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere qui sotto riportata, non pare punibile - perchè "il fatto non è previsto dalla legge come reato" - la condotta che si sostanzi in accessi al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite ma che si esauriscano nella semplice curiosità dell'operatore,

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PENALE - Pedopornografia e ingente quantità ex art. 600-quater, co. 2, C.P.

detenzione di materiale pedopornografico

Nell'affrontare, per la prima volta, la questione del carattere, ingente o meno, del materiale rinvenuto nella disponibilità di colui al quale sia ascritto il delitto di detenzione di materiale pedopornografico, la Suprema Corte ha stabilito che l’aggravante di cui all’art. 600-quater, co. 2, C.P. sussiste sia se il numero di supporti sia elevato, sia nel caso di rilevante quantità - da considerare "come obiettiva unità di misura" - d'immagini.
Scatta l'aumento di pena per la cosiddetta “ingente quantità”, pertanto, anche soltanto in relazione al fatto che i file pedopornografici siano numerosi, a prescindere dal parametro "di per sé indiziante" rappresentato da quanti siano i supporti.
Particolarmente rigorosa, dunque, la lettura effettuata dagli ermellini in materia di dosimetria della pena e di applicabilità dell'aggravante de qua, in caso di reati telematici contro la personalità individuale.

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PENALE - Alienazione d'immobile pignorato anteriore a trascrizione.

 

trascrizione di pignoramento immobiliare

 

L'atto di disposizione con cui il debitore, dopo la notificazione del pignoramento immobiliare ma prima della sua trascrizione da parte del creditore, trasferisca ad altri il bene immobile non integra la condotta di sottrazione prevista e punita dall'art. 388, co. 3, C.P. Per la S.C., infatti, la trascrizione del pignoramento su bene immobile ha una vera e propria "efficacia costitutiva".
Pertanto, fino a tale momento nessun vincolo d'indisponibilità può considerarsi effettivamente sorto a favore del creditore pignorante.

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PENALE - P.o. non costituita p.c. e lista testi

 

witness

La persona offesa può presentare una propria "lista testi", in forma di memoria ex art. 90, co. 1, c.p.p.
Tale memoria è equiparata a quella che la parte civile può depositare ai sensi dell'art. 468 c.p.p.
Perciò la persona offesa, qualora abbia proposto tale mezzo di prova, rispettando il termine di sette giorni antecedenti l'udienza fissato dalla legge per il deposito delle liste testimoniali, non dovrà affatto ripresentare una nuova lista al momento della sua costituzione quale parte civile.

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PENALE - Registrazioni di colloqui da parte di privato.

voce recorder

Gli ermellini hanno recentemente confermato l'orientamento espresso anche dalle Sezioni Unite nel 2006, già riportato in questo sito, secondo il quale le registrazioni di colloqui tra privati sono perfettamente legittime e utilizzabili nel procedimento penale, siccome "documenti" ex art. 234 C.P.P.
Infatti, tali "captazioni", ove compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non rientrano affatto nel concetto d'intercettazione in senso tecnico.

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