PENALE - Indagini difensive e verbale ex art. 391-ter C.P.P.

La Cassazione, dopo aver qualificato come "pubblico ufficiale" il Difensore penalista che effettui indagini difensive, decide ora di declassarlo a mero ricettore "non imparziale" di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni, ex art. 391-bis c.p.p., stabilendo che sono inutilizzabili in radice le investigazioni difensive il cui verbale non sia stato sottoscritto in ogni pagina.
Si applica, infatti, la disciplina per la redazione dei verbali da parte dei pubblici ufficiali, ma per costoro non scatta la sanzione dell'inutilizzabilità de qua, atteso che essi costituirebbero soggetti che effettuano le indagini "in ambito di giustizia istituzionalizzato", come tale operanti in un contesto "ontologicamente garantito da imparzialità".
Secondo gli ermellini, l'assenza di un pubblico ufficiale giustificherebbe, in carenza delle suddette sottoscrizioni su ciascun foglio dei verbali d'indagine difensiva, "'assoluto rigore costituito dalla sanzione della loro inutilizzabilità", costituente la censura più severa.
Cass. Pen., Sez. II, 20.01/22.02.2011, n° 6524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE





