PENALE - Indagini difensive e verbale ex art. 391-ter C.P.P.

indagini difensive

La Cassazione, dopo aver qualificato come "pubblico ufficiale" il Difensore penalista che effettui indagini difensive, decide ora di declassarlo a mero ricettore "non imparziale" di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni, ex art. 391-bis c.p.p., stabilendo che sono inutilizzabili in radice le investigazioni difensive il cui verbale non sia stato sottoscritto in ogni pagina.
Si applica, infatti, la disciplina per la redazione dei verbali da parte dei pubblici ufficiali, ma per costoro non scatta la sanzione dell'inutilizzabilità de qua, atteso che essi costituirebbero soggetti che effettuano le indagini "in ambito di giustizia istituzionalizzato", come tale operanti in un contesto "ontologicamente garantito da  imparzialità".
Secondo gli ermellini, l'
assenza di un pubblico ufficiale giustificherebbe, in carenza delle suddette sottoscrizioni su ciascun foglio dei verbali d'indagine difensiva, "'assoluto rigore costituito dalla sanzione della loro inutilizzabilità", costituente la censura più severa.

Cass. Pen., Sez. II, 20.01/22.02.2011, n° 6524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

 

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PENALE - Genitore affidatario di minore ed elusione dolosa di provvedimento del giudice.

rapporto genitore non affidatario e minore

La Suprema Corte si è pronunciata sulla rilevanza penale del comportamento omissivo del genitore affidatario, laddove questi ostacoli il diritto di visita dell'altro genitore: si è ora statuito, infatti, che sostanzia l'illecito punito dall'art. 388, comma 2, C.P. anche la condotta dell'approfittare dei rifiuti addotti dalla prole. 
La Cassazione invero - già con la decisione assunta nella camera di consiglio del 25.02/25.03.2009 n° 13101 - aveva messo un punto fermo sulla questione del "momento consumativo", stabilendo che la fattispecie è quella del reato "istantaneo", il quale può venire compito anche con un solo atto elusivo degli obblighi imposti dal provvedimento giudiziale relativo all'affidamento di minori o di altre persone incapaci.

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PENALE - Depenalizzazione e Tavolo tecnico al Ministero di Giustizia.

giustizia

Verso la depenalizzazione
Il 02.09.2011 il Guardasigilli istituisce il tavolo tecnico al Ministero


Il Ministro Nitto Francesco Palma ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Tavolo Tecnico in materia di depenalizzazione.
L'obiettivo dichiarato è quello di giungere all'elaborazione dei principi che dovranno essere ricompresi nella Legge Delega da sottoporre al Parlamento.

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PENALE - Guida in stato d'ebbrezza, sinistro stradale e dolo eventuale.

guida contromano

Sussiste l'esigenza cautelare custodiale di cui all'art. 274 lett. c) C.P.P. (per il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa) nell'ipotesi in cui l'automobilista, già condannato per guida in stato di ebbrezza, dimostri d'essere incline a violare le regole del codice della strada e la legge penale, mettendosi alla guida di una potente autovettura nonostante avesse abusato di sostanze alcoliche (con un tasso alcolemico a cavallo tra le lettere b) e c) dell'art. 186 N.C.d.S., dunque in uno stato tale da diminuire certamente la prontezza di riflessi alla guida, ma non tale da provocargli uno stato di forte incoscienza) e abbia provocato la morte di più persone, percorrendo l'autostrada a velocità elevata e contromano.
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente

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PENALE - Nuovo Codice Antimafia e Banca Dati Nazionale.

coppola e lupara

Il Codice antimafia, approvato in via definitiva dal Consiglio dei MInistri n° 149 in data 03.08.2011 su proposta dei Ministri della Giustizia e dell’Interno, aggiorna la normativa ed é destinato a diventare il punto di riferimento completo della normativa di settore di natura penale, processuale e amministrativa, con l'obiettivo di semplificare l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione e assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, coordinandole con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, istituita con il D.L. 04.02.2010 n° 4.
Nel testo della novella, però, non sono state inserite le norme relative alle misure cautelari per delitti di mafia ed altre disposizioni generali, che rimarranno, pertanto, disciplinate direttamente dal codice di rito penale.

Il Codice antimafia raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega del 13.08.2010 n° 136 e introduce la nuova "banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".

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