PENALE - Patteggiamento e sospensione condizionale della pena ex art. 165 C.P.P.

omesso risarcimento danni

Se in sede di patteggiamento si subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno a favore della persona offesa, non si verifica alcuna violazione di legge, sostanziale e processuale, ove il soggetto danneggiato dal reato non si sia costituito parte civile nel procedimento penale.
Infatti, ancorché la P.O.
rimanga estranea al rapporto processuale, l'accordo sulla pena - concluso tra difesa e P.M. - che preveda ex art. 165 C.P. anche la condizione d'efficacia della sospensione della pena al fatto che intervenga l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, riguarda il mero ripristino dello status quo ante ad opera dell'imputato che vi si obbliga.
Ciò a prescindere dall'adempimento delle richieste d'una parte civile costituita, ma in forza della concorde volontà delle parti, che abbiano determinato il quantum di detto ripristino.

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 22.06/12.07.2011 n° 27184

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PENALE - D.L.vo n° 231/01, liquidazione e cancellazione dal registro imprese.

morte del reo

Con innovativa pronuncia il Tribunale meneghino, in composizione collegiale, ha stabilito che si applica l'art. 129 C.P.P. al caso in cui si debba dichiarare estinto l'illecito per intervenuta cessazione della società nei cui confronti si procede penalmente. Il D.L.vo n° 231/01 non contempla il caso d'imputazioni elevate a carico della società prima della sua volontaria messa in liquidazione e cancellazione. Con la riforma delle società di capitali e cooperative (D.L.vo 17.01.03 n° 6), invero, le cancellazioni iscritte nel registro delle imprese ex art. 2495, co. 2, C.C., hanno assunto natura costitutiva, comportando l'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti giuridici non definiti, e ciò è stato confermato anche dalle Sez. Un. della Cassazione nel 2010. Ma alla lacuna normativa non può rimediarsi in via interpretativa.

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PENALE - E-mail indesiderate, molestie e avviso acustico di consegna.

avviso sonoro di e-mail pervenuta

La Corte di Cassazione modifica l'orientamento del giugno 2010 sulle molestie arrecate tramite invio di posta elettronica, sull'assunto che con il progresso tecnologico è ora possibile che mediante apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, si ricevano fastidiosi avvisi di consegna di e-mail non richieste.
La comunicazione dell'e-mail è di per sé asincrona ma se avviene con attivazione di un suono molesto che ne segnala all'utente destinatario la ricezione, il distrurbo provocato a costui da e-mail indesiderata assurge a lesione della sua libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.
Peraltro, persino nell'ipotesi in cui, a monte, il destinatario si privasse dell'avvertimento acustico, non verrebbe meno il carattere invasivo dell'altrui condotta di spamming, dato che essa si sostanzierebbe comunque nella forzata privazione del normale utilizzo dei sistemi di avviso dell'arrivo di posta nella casella abbinata al telefono della persona offesa.
In applicazione del principio di tipicità della fattispecie penale, il termine "telefono" di cui all'art. 660 C.P. è stato ora pià modernamente "equiparato a qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente".

Cass. Pen., Sez. I, 27.09/12.10.2011, n° 36779

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PENALE - D.L.vo n° 231/01, società di revisione e responsabilità ex art. 174-bis T.U.F.

società di revisione

 

La Cassazione ha stabilito, con decisione assunta a Sezioni Unite Penali, che l'elenco dei reati-presupposto di cui all'art. 25-ter del D.L.vo n° 231/2001 (che si riferisce esplicitamente ai "reati previsti dal C.C.") non consente d'estendere fuori da quell'area (il riferimento è all'art. 174-bis T.U.F., proprio delle società cd. "aperte", che non è mai stato inserito in tale elenco) il novero degli illeciti che comportano, se commessi dalla persona fisica, la responsabilità para-penale dell'ente nel cui interesse o vantaggio agì il revisore, ovverosia la persona fisica che firma in calce la relazione di revisione contabile.
Nella fattispecie, si indagò sul delitto di falsità nella revisione legale a carico della persona del revisore e, poi, il P.M. avviò la separata procedura per la responsabilità amministrativa nei confronti della società di revisione, sull'assunto che il "reato presupposto"

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PENALE - Registrazione di conversazione tra presenti.

 


 

Muovendo dall’interpretazione dell’avverbio “indebitamente”, la Corte d’Assise di Torino ha affermato che la condotta di colui che registri una conversazione di cui sia egli stesso partecipe non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, ancorché il colloquio avvenga in luogo di privata dimora.
Invero, quando un soggetto comunica ad altri notizie, che magari riguardano la sua sfera personale, accetta il rischio della loro propagazione: la registrazione di siffatta conversazione tra presenti, pertanto, non può ritenersi indebita.

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