
Con innovativa pronuncia il Tribunale meneghino, in composizione collegiale, ha stabilito che si applica l'art. 129 C.P.P. al caso in cui si debba dichiarare estinto l'illecito per intervenuta cessazione della società nei cui confronti si procede penalmente. Il D.L.vo n° 231/01 non contempla il caso d'imputazioni elevate a carico della società prima della sua volontaria messa in liquidazione e cancellazione. Con la riforma delle società di capitali e cooperative (D.L.vo 17.01.03 n° 6), invero, le cancellazioni iscritte nel registro delle imprese ex art. 2495, co. 2, C.C., hanno assunto natura costitutiva, comportando l'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti giuridici non definiti, e ciò è stato confermato anche dalle Sez. Un. della Cassazione nel 2010. Ma alla lacuna normativa non può rimediarsi in via interpretativa.
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La Corte di Cassazione modifica l'orientamento del giugno 2010 sulle molestie arrecate tramite invio di posta elettronica, sull'assunto che con il progresso tecnologico è ora possibile che mediante apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, si ricevano fastidiosi avvisi di consegna di e-mail non richieste.
La comunicazione dell'e-mail è di per sé asincrona ma se avviene con attivazione di un suono molesto che ne segnala all'utente destinatario la ricezione, il distrurbo provocato a costui da e-mail indesiderata assurge a lesione della sua libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.
Peraltro, persino nell'ipotesi in cui, a monte, il destinatario si privasse dell'avvertimento acustico, non verrebbe meno il carattere invasivo dell'altrui condotta di spamming, dato che essa si sostanzierebbe comunque nella forzata privazione del normale utilizzo dei sistemi di avviso dell'arrivo di posta nella casella abbinata al telefono della persona offesa.
In applicazione del principio di tipicità della fattispecie penale, il termine "telefono" di cui all'art. 660 C.P. è stato ora pià modernamente "equiparato a qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente".
Cass. Pen., Sez. I, 27.09/12.10.2011, n° 36779
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