PENALE - Morte da spaccio, responsabilità del fornitore di droga.

droga

La Cassazione  si è pronunciata a Sezioni Unite in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento, in capo allo spacciatore, della responsabilità ai sensi dell'art. 586 C.P., per la morte dell'acquirente in seguito all'assunzione delle sostanze stupefacenti.
La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver ripercorso gli orientamenti succedutisi nel tempo (responsabilità oggettiva; colpa specifica per violazione della norma penale incriminatrice del fatto doloso; prevedibilità ed evitabilità valutate in astratto; responsabilità da rischio totalmente illecito e responsabilità per colpa in concreto), ha affermato che per fondare la responsabilità di cui all'art. 586 C.P., oltre al nesso di causalità tra condotta ed evento non voluto, è sempre necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della colpa ancorata alla prevedibilità in concreto dell'evento non voluto.
Ciò in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e in base al quale risulta indispensabile ai fini dell'incriminabilità il collegamento tra soggetto agente e fatto ma, altresì, la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 29 maggio 2009 n° 22676

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PENALE - Datore di lavoro, altruità del denaro e appropriazione indebita di somme del dipendente.

soldi

Il legale rappresentante di una società che si appropri della quota dello stipendio che un dipendente aveva ceduto pro solvendo ad una banca, a seguito di un prestito erogatogli, risponde del reato di appropriazione indebita? Questo il quesito cui sono state chiamate a rispondere le Sezioni Unite Penali. La Suprema Corte ha dato risposta negativa alla questione, individuando nel fatto della presenza o no di un conferimento di denaro, al soggetto agente proveniente ab externo, il discrimen tra la condotta delittuosa ex art. 646 C.P. e il mero inadempimento civilistico.

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PENALE - Ricettazione e compatibilità con il dolo eventuale.

tessere viacard

V'é compatibilità tra dolo eventuale e delitto di ricettazione?
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza in esame, hanno risolto il contrasto insorto tra le Sezioni semplici.
Secondo un primo orientamento, infatti, l'elemento soggettivo necessario ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 C.P. poteva essere integrato dal dolo eventuale, allorchè fosse provato che l'agente avesse avuto anche il semplice sospetto circa la provenienza illecita della cosa.
Altro orientamento, invece, riteneva incompatibile tale forma di dolo con il reato di ricettazione, atteso che quest'ultimo particolare reato presuppone nell'agente la certezza della provenienza delittuosa della cosa: infatti, anche il semplice dubbio ricondurrebbe la fattispecie criminosa sotto la meno grave ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisito.

Le Sezioni Unite hanno assunto una posizione mediana, sancendo che il dolo eventuale è in sè compatibile con il delitto di ricettazione, nel contempo però
escludendo che il mero dubbio possa integrare siffatto elemento soggettivo del reo.

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PENALE - File sharing e pornografia minorile

filesharing

Che reato è ravvisabile nel fatto di aver, dapprima, scaricato nel proprio computer, tramite un programma di file sharing,  immagini o video pedo-pornografici e, poi, nell'aver reso fruibile ad altri navigatori della rete quei file, dalla cui denominazione si evinceva che si trattava di materiale audiovisivo realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minorenni?
La Suprema Corte - nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'Ordinanza del riesame che confermava, integrandolo in sede di riesame quanto alle finalità probatorie, il Decreto di sequestro del P.M. - ha statuito che l'accertamento, da parte della PolPost, della condotta di condivisione in rete anche di un unico file soddisfa il requisito del fumus del delitto previsto e punito dall'art. 600-ter C.P., anziché della più lieve fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600-quater C.P. (
detenzione di materiale pedo-pornografico).
Ai fini del reato di pornografia minorile basta, infatti, la constatazione che l'indagato ha consentito a terzi di accedere a suoi file condivisi contenenti materiale pedo-pornografico.

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 12.05/15.06.2011 n° 23991

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PENALE - Pendrive e rivelazione di notizie segrete.

pen drive e notebook

Nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di rivelazione di notizie segrete inerenti a un procedimento penale - introdotto nel codice di rito penale dalla legge sulle investigazioni difensive n° 397/2000 - ha un ben determinato oggetto materiale, poiché il divieto di rivelazione concerne soltanto l'atto del procedimento e la sua documentazione, non il fatto storico oggetto dell'atto e, in genere, dell'indagine, del quale il soggetto abbia avuto precedentemente conoscenza aliunde.
Non è perciò ravvisabile il reato di cui all'art. 379-bis C.P., prima parte, nel fatto dell'avvenuta consegna a un giornalista di un supporto informatico con dei file tratti da computer portatili oramai dissequestrati, se la consegna ha avuto luogo dopo il provvedimento di restituzione dei beni all'imputata e se si è verificata in assenza di specifiche prescrizioni sulla segretazione imposte dal P.M. in ordine al divieto di comunicare liberamente a chiunque i fatti e le notizie oggetto dell'indagine.

Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., Sent. 16.02./20.05.2011 n° 20105

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