PENALE - Morte da spaccio, responsabilità del fornitore di droga.

La Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento, in capo allo spacciatore, della responsabilità ai sensi dell'art. 586 C.P., per la morte dell'acquirente in seguito all'assunzione delle sostanze stupefacenti.
La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver ripercorso gli orientamenti succedutisi nel tempo (responsabilità oggettiva; colpa specifica per violazione della norma penale incriminatrice del fatto doloso; prevedibilità ed evitabilità valutate in astratto; responsabilità da rischio totalmente illecito e responsabilità per colpa in concreto), ha affermato che per fondare la responsabilità di cui all'art. 586 C.P., oltre al nesso di causalità tra condotta ed evento non voluto, è sempre necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della colpa ancorata alla prevedibilità in concreto dell'evento non voluto.
Ciò in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale e in base al quale risulta indispensabile ai fini dell'incriminabilità il collegamento tra soggetto agente e fatto ma, altresì, la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 29 maggio 2009 n° 22676





