
Il Tribunale distrettuale è tenuto a esaminare e a valutare i risultati delle investigazioni difensive prodotte dalla difesa dell'indagato in vinculis, nel decidere sull'appello proposto dall'indagato avverso l'Ordinanza che rigetta la richiesta di revoca della misura custodiale,
Ove il difensore, infatti, presenti al Riesame gli elementi di prova raccolti ex art. 391-octies C.P.P. a favore del suo assistito, l'omessa motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare, in ordine alle ragioni per cui si ritenga di disattenderli per privilegiare altre risultanze processuali, reputate di maggior valenza, determina l'annullamento dell'Ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca del misura cautelare personale.
Invero, è comunque indispensabile una motivazione circa le ragioni che portano ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa, non potendosi non tenere conto, in sede di rinvio, degli esiti delle indagini difensive.
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Truffa contrattuale e limiti della confisca ex D.L.vo n° 231/01 sono i due temi d'una recente pronuncia della Seconda Sezione Penale della Cassazione.
La Corte infatti, nel recepire l'orientamento formatosi con la nota decisione delle Sezioni Unite n° 26654 del 27.03.08, ha stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nel distinguere il "reato contratto" dal "reato in contratto", il profitto del reato oggetto della confisca ex art. 19 D.L.vo n° 231/2001 s'identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal rapporto presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerata tale anche l'utilità eventualmente conseguita da danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
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