PENALE - Art. 388 C.P. e residenza di genitore affidatario della prole

mutamento di residenza

È lecito o no il trasferimento di residenza compiuto dal genitore cui siano affidati i figli minorenni in via esclusiva?
Esistono nell'Ordinamento limiti giuridici o divieti per censurare il trasferimento aliunde di questi e dei figli affidati alle sue cure?
La Cassazione ha deciso che non sussiste il delitto di mancata esecuzione o elusione del provvedimento del giudice civile, disciplinante i rapporti tra i genitori e i figli, in assenza di specifici contegni atti a impedire all'altro coniuge, separato e non affidatario, l'esercizio del diritto-dovere di visita e d'incontro con i figli nei tempi e modi stabiliti dal giudice civile.
Nè l'assegnazione della casa coniugale
al genitore affidatario in sede civile consente conclusioni diverse.
Parimenti, l'eventuale accordo tra coniugi, in ordine all'obbligo del genitore affidatario di conservare una determinata residenza,

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PENALE - Amministratore infedele e querela del socio ex art. 2634 C.C.

socio di minoranza e amministratore

Socio vs. Amministratore. Nell'ambito dei reati societari, il delitto ex art. 2634 C.P. di infedeltà patrimoniale dell'amministratore è punibile a querela, che può essere sporta anche soltanto dal singolo socio di minoranza della società. A tale socio, quale persona offesa, spetta perciò - ove ne faccia tempestiva richiesta - notifica dell'avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione del P.M.
La norma del codice civile, in particolare, punisce amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o un altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, e ciò anche nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,

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PENALE - Rapporti tra azione civile e azione penale ex art. 75 C.P.P.

infortunio sul lavoro e responsabili civili

Accade che il soggetto che si costituisce Parte Civile nel processo penale abbia in precedenza svolto l'azione civile contro il responsabile civile, senza limite di petitum, e che poi costui formuli la domanda a fini civili in sede penale nei confronti dei soli imputati, mantenendo la medesima causa petendi. Per la Cassazione, è illegittima la domanda successivamente radicata nell'ambito del giudizio penale.

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PENALE - Parte civile e rimessione in termini ex art. 175 e 491 C.P.P.

preclusione

Nel corso di un processo penale il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato l'apertura del dibattimento, rimise la P.O. in termini, consentendole di costituirsi parte civile, e l'imputato nulla eccepì al riguardo.
La Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso ove era stata dedotta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ha statuito che l'art. 491 C.P.P., co. 1, si applica anche al caso di rimessione in termini ex art. 175 C.P.P. - che riporta la situazione allo status quo ante - talché è preclusa la trattazione dell'asserito profilo di intempestività della costituzione di p.c. se la questione non è stata sollevata subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione stessa.

Cass. Pen., Sez. III, 13.07/18.10.2011 n° 37507

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PENALE - Artt. 171-bis l.d.a. e 615-ter C.P., duplicazione abusiva parziale di gestionale.

duplicazione abusiva di programmi per elaboratore

Costituisce abusiva duplicazione di un programma informatico altrui anche la mera opera di adattamento del software a diverse esigenze in senso soltanto quantitativo, per essere stato il medesimo realizzato sfruttando, per lo sviluppo, essenzialmente la sequenza dei comandi del codice sorgente dell'originario programma.
La Cassazione ha escluso che il precetto di cui all'art. 171-bis l.d.a. riguardi solamente il fatto dell'integrale riproduzione di un programma per elaboratore, non anche la sua parziale utilizzazione senza il necessario consenso degli aventi diritto (inventori e titolari del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ai sensi degli art. 64-bis, 64-ter e 64-quater L. n° 633/41) ove il programma abusivo abbia finalità coincidenti con quelle sottese all'originaria utilizzazione del programma base.

Nella fattispecie, un gestionale originario era stato utilizzato dal duplicatore come base per le sue parziali modifiche:

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