PENALE - Omicidio, colpa e adempimento del dovere.

Nassiriyah. Ma anche, per i reati commessi in Italia oltreché all'estero, condotta colposa per negligenza ed imprudenza, anziché contegno serbato per obbedienza a un comando, con potenziale applicazione dell'art. 51 c.p.
Per la Cassazione, infatti, mentre il concetto di comando consente l'eventuale applicazione dell'art. 51 c.p., quale scriminante tipica, poiché esso implica sempre una condotta finalizzata, non solo cosciente e volontaria, ma anche consapevolmente indirizzata, e dunque intenzionale ancorché nella forma del dolo eventuale (violazione, per comando superiore, di leggi o regolamenti anche "a costo di", assumendone il rischio, ad eseguire le superiori direttive o, al più, consapevole scelta errata), la negligenza, l'imprudenza o l'inadeguatezza del soggetto agente non consentono affatto d'invocare l'adempimento di un dovere quale causa di giustificazione tipica di un omicidio colposo.





