INTERNATIONAL TRADE – L’eseguibilità del lodo arbitrale internazionale annullato.
Il lodo – ovverosia il provvedimento con cui gli arbitri privati decidono una controversia insorta tra due o più parti – è caratterizzato, sul piano internazionale, da “stabilità”. Infatti, la Convenzione di New York del 1958, quella di Ginevra del 1961 e quella di Washington del 1965 contengono il principio secondo cui il lodo deve poter "circolare" tra i diversi Stati, di regola senza interferenze. Può accadere, però, che il lodo emesso in uno Stato venga poi azionato, per finalità esecutive, in un secondo Stato ma successivamente sia annullato nel Paese di origine, quello cioè in cui ha sede il tribunale arbitrale. Ci si chiede, allora, quale sia la sorte della decisione resa dagli arbitri. In sostanza, sarà possibile iniziare o proseguire un’espropriazione forzata nello Stato B qualora l’autorità giudiziaria dello Stato A abbia travolto quel lodo? Per rispondere al quesito occorre esaminare le ragioni che hanno indotto la magistratura dello stato iniziale A a caducare la pronuncia.
Il lodo continuerà ad esplicare effetti giuridici, benché annullato, a meno che l’annullamento derivi da motivi attinenti alla invalidità della convenzione arbitrale (la clausola compromissoria o il c.d. compromesso) oppure da questioni attinenti alla violazione del contraddittorio e al diritto di difesa o all’incapacità di una delle parti o dal fatto che la questione decisa non era stata deferita in arbitrato o, ancora, se è il lodo è stato frutto della violazione delle regole procedurali poste per la costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale. Viceversa,





