INTERNATIONAL TRADE - Italia al 56° posto nel Doing Business mondiale. Sarebbe ora che l'Italia disciplinasse le procedure concorsuali d'insolvenza transnazionale.

UNCITRAL

L’imprenditore straniero o il fondo d’investimento si pongono molte domande, al momento di valutare se mettere i propri denari in un’impresa italiana, poiché chiedono di conoscere preventivamente quali regole presiederanno all’eventuale apertura d’una procedura concorsuale, se gli affari andassero male, e come fare ad evitare la dispersione di beni della decotta società, in una situazione in cui gli organi della procedura non dialogano né si coordinano con quelli omologhi posti al di fuori dei confini nazionali e in cui l’apertura di procedure secondarie in altri Stati rappresenta un grande punto interrogativo per il creditore. Tra le riforme che l’Italia a tutt’oggi ignora, quindi, ve ne è una che invece meriterebbe tutta l’attenzione del governo e del legislatore della Penisola: serve disciplinare in modo uniforme il fallimento transnazionale, cioè il fenomeno dell’insolvenza di imprese presenti in più Stati. 

«Tenere la 56esima posizione sarà dura», ha scritto ieri Mario Sensini sul Corriere della Sera, evidenziando come «in questi mesi l’Italia ha fatto semplificazioni e riforme economiche forse come pochi altri Paesi al mondo, ma rischiamo ugualmente di scivolare giù di qualche gradino nella graduatoria della Banca Mondiale dei Paesi dove è più facile fare affari».

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INTERNATIONAL TRADE - E-commerce e autonomia privata procedimentale.

binding contract

Ogni azienda ha oggigiorno un proprio sito web, con cui si presenta all’esterno e, soprattutto, diffonde i prodotti e i servizi che costituiscono il suo core-business, facendone commercio. Ma quand’è che un contratto concluso via internet può dirsi effettivamente perfezionato? Prima di rispondere a questa domanda è necessario esaminare la natura del sito web, qualificare ordine e ricevuta, valorizzando i principi generali del commercio internazionale e l'autonomia privata delle parti. 

«Le norme sulla conclusione di contratti si applicano» - come recitano le norme vigenti in Italia sul commercio elettronico, di cui all’art. 13 del D.L.vo n° 70/2003, al quale  ambito di applicazione sono estranei (!) i «contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti» - «anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Dunque, se la transazione commerciale scaturisce sfruttando internet allora vige il codice civile italiano, che può dirsi ancora attuale (con la disciplina di cui all’art. 1321 e ss. c.c), a patto che la fattispecie non contenga un elemento c.d. di estraneità, tale da qualificare il rapporto commerciale come «internazionale», se uno dei due contraenti abbia sede all’estero.

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INTERNATIONAL TRADE - Vinitaly: ricerca, in aziende più export e più fiducia nel futuro.

Vinitaly

Un fatto è certo: l'export sostiene il Made in Italy. In particolare, l'Asia è il punto di forza del nostro commercio estero. Quest'anno l'andamento del settore vinicolo italiano è positivo e le vendite non accuseranno una flessione, grazie al forte contribuito dell'export e a una notevole crescita del Made in Italy in Asia (+16,9%), benché questo mercato rappresenti solo il 5% del fatturato estero. Qui di seguito l'esito dell'interessante indagine svolta da wine2wine per Vinitaly, che aprirà i battenti domani, richiamando l'attenzione di operatori di tutte le nazioni del mondo interessati alla qualità del vino italiano. 

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ANSA, INDAGINE WINE2WINE SU CAMPIONE 400 IMPRESE ITALIANE 

(ANSA, 15:56) - VERONA, 21 MARZO 2015 - Il 94,5% delle cantine espositrici di Vinitaly, da domani a mercoledì in fiera a Verona, esporta e più è alta la percentuale di export, maggiore è la soddisfazione e la fiducia espressa per il futuro, con l'82,9% che su una scala da 1 a 9 dà un voto uguale o superiore a 6. Ottimismo anche per la ripresa del mercato interno, con una cantina su due che prevede una crescita nel 2015. Lo dice l'indagine esclusiva di wine2wine - l'Osservatorio di Vinitaly, realizzata intervistando oltre 400 aziende vinicole italiane espositrici di Vinitaly nei mesi di febbraio e marzo 2015.

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INTERNATIONAL TRADE - Doing business in Vietnam is very much convenient for Italian companies. The 25th VN EXPO in Hanoi.

VIET NAM

The 25th "Vietnam International Trade Fair" - Vietnam Expo 2015, which is held in Vietnam Exhibition Fair Center (148 Giang Vo Rd., Hanoi, Vietnam) in April, is one of the biggest trade promotion events. Such an event is believed to promote export import and investment. Meanwhile, Vietnam Expo plays a very important role in trade promotion activities. As the VN EXPO 2015 official site says, "With the topic “Vietnam - Enhancing Co-Operation in Asean Economic Community”, Vietnam Expo 2015 sponsored by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam will take place from 15th to 18th April, 2015. Vietnam Expo 2015 is expected to cover 800 booths of companies from more than 20 countries and regions including Belarus, America, Russia, China, Japan, India, Thailand, Singapore, Indonesia, Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Cuba, Cambodia, etc. Apart from foreign enterprises, Vietnam Expo 2015 is also the destination of numerous local companies, especially well-known brands. The products and items displayed in Vietnam Expo 2015 include 04 main areas: International Pavilion – Machinery & Electronics – Beverage & Propack – Textlie, Consumer goods & trade promotion. 

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INTERNATIONAL TRADE - Lettere di credito e UCP 600 (Uniform Custom and Practice for documentary credits, rev. 2007)

UCP 600

L'I.C.C. di Parigi -  International Chamber of Commerce , cui aderiscono le diverse sedi nazionali - ha elaborato dal 1933 in poi (salvo il periodo bellico) norme «uniformi» per i «crediti documentari». In sintesi, esse presiedono al sistema delle lettere di credito, necessarie per il commercio internazionale: ad esempio, la banca emittente prescelta dal compratore straniero (l'ordinante), denominata Issuing Bank, deve controllare scrupolosamente che i vari documenti fornitile dal venditore (beneficiary) - eventualmente tramite una banca nazionale da questi prescelta, che é la c.d. Confirming Bank (la quale opera come una sorta di avallante) -  corrispondano a quelli indicati dall'ordinante e quindi è tenuta a pagare al venditore il prezzo della vendita di merci, accreditandoglielo. 
L'art. 1 del testo in vigore, l'ICC Publication No. 600, revision 2007, stabilisce che si tratta di regole contrattuali che, se richiamate in tutto o in parte dalle parti, diventano per essere vincolanti: quindi, tali regole sono delle clausole che, se espressamente richiamate nel testo del credito documentario, integrano la volontà negoziale delle parti, le quali possono derogarle per concorde volontà [...are rules taht apply to any documentari credit (including, to the extent to which they may be applicabile, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit]. 

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