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PENALE - Intimità, n° 20/2019: 'Spray al peperoncino, istruzioni per l'uso'

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Il 15.05.2019 è stato pubblicato, sulla nota rivista Intimità, l'articolo in cui l'Avvocato penalista Salvatore Frattallone LL.M. spiega caratteristiche e limiti dell'utilizzo dello spray antiaggressione all'Oleoresin Capsicum. Questo l'articolo.

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Intimità n° 20 del 22.05.2019 - [vivere insieme] - dalla tua parte - Spray  PEPERONCINO: istruzioni per l'uso
Cresce la richiesta di queste bombolette per l'autodifesa, ma non bisogna dimenticare che devono rispettare precise caratteristiche 

Servirsene nei modi consentiti può rappresentare un’arma di difesa, usarlo in modo improprio costituisce un reato. Ultimamente si parla moltissimo di spray al peperocino, balzato alle cronache per vari episodi di aggressioni. Vediamo allora che cos’è e le sue caratteristiche.

Che cosa dicono le norme
Lo spray da difesa è composto di una miscela derivata dal peperoncino di Cayenna, addizionata di glicole propilenico, il cui getto nebulizzato provoca per mezz’ora bruciore, tosse e  lacrimazione. Portarselo dietro per usarlo in caso di aggressione è lecito? Sì, quando rispetta le caratteristiche di legge. Il decreto ministeriale 103/2011 ha fissato infatti limitazioni precise ai requisiti tecnici di questo prodotto, che può essere venduto legalmente quale mezzo di autodifesa solo ai maggiori di 16 anni. In etichetta dovremo trovare il simbolo rosso “Xi” e il termine “irritante”, oltre a individuare altre caratteristiche: la miscela contenuta all’interno può essere al massimo di 20 ml; la percentuale di Oloeresin capsicum contenuta nella miscela deve essere inferiore al 10%, con una concentrazione di capsaicina e capsaicinoidi  pari  o inferiore al 2,5%; la gittata dello spruzzo urticante non deve oltrepassare i 3 metri; istruzioni, precauzioni d’uso e la dicitura “per sola autodifesa” devono risaltare in lingua italiana sulla confezione e non devono esserci altre sostanze chimiche. Il prodotto dovrà avere una sicura anti spruzzo accidentale.

Per non passare dalla parte del torto
«In mancanza anche solo di una di queste caratteristiche - precisa Salvatore Frattallone, avvocato penalista del Foro di Padova (www.viewnetlegal.com), - si incorre nel reato di porto abusivo di armi previsto dall’articolo 699 del Codice penale, perseguibile d’ufficio, e lo spray “non conforme” non andrà più considerato da difesa, poiché diventa pericoloso per l’incolumità pubblica: procurarselo, portarlo in borsa o nasconderlo addosso o in auto è, quindi, vietato dalla normativa sulle armi, legge n. 110/75, art. 2, e anche dalla legge 895/67, art. 4. È inoltre vietato usarlo in assenza di un concreto pericolo di aggressione o prima che questo si verifichi: chi lo fa dovrà rispondere di lesioni personali volontarie, in base all’ art. 585 del Codice penale e anche alla pronuncia 5242/2019 della Cassazione».

Posto che l'acquisto su Internet aumenta il rischio d'incappare in prodotti non conformi al d.m. 103/2011, converrà comprarlo solo attraverso i canali autorizzati, vale a dire armerie, farmacie, ferramenta, tabaccherie, in taluni supermercati. Il prezzo potrebbe variare dagli 8 ai circa 30 euro a seconda della confezione.

Livia Pettinelli (riproduzione riservata)

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Prudenza innanzitutto

Dobbiamo usare cautela anche nel caso di prodotti legali. «Il fatto che questi spray siano in libera vendita - sottolinea l’avvocato Frattallone - non toglie che siano molto irritanti, pur se solo in via temporanea e reversibile, e che l'utilizzo per difesa non è sempre comunque lecito: per la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 66393/2014), infatti, è vietato usarli in spazi ristretti, come una cabina al mare o il vagone del tram o del metro». Mentre nebulizzarli all'aperto verso una persona che sta mettendo in pericolo la nostra incolumità o quella altrui sarà presumibilmente giudicato proporzionato all’offesa. E in casa? Nella nostra abitazione o in una sua pertinenza (orto, garage, cortile), oppure sul luogo di lavoro, lo potremo legittimamente usare per tutelare noi stesse e il nostro patrimonio o anche per difendere un animale domestico: sempre a condizione che l’aggressore non fugga, ma persista nell’atteggiamento minaccioso, vale a dire, come recita la legge, continui a perseguire il suo intento criminoso (art. 52 c.p., nuovo testo).  

 

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