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PRIVACY - Con il Jobs Act, è caduto il divieto di tracciare la navigazione sul web del lavoratore ai fini di una contestazione disciplinare.

Con il Jobs Act è caduto il divieto di tracciare la navigazione sul web del lavoratore ai fini di una contestazione disciplinare. Anteriormente i cosiddetti controlli a distanza sui lavoratori era lecita soltanto ove sussistessero delle esigenze di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale.
Lo ha stabilito, con Sentenza sentenza n° 32760 del 2021, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha preso atto dell'intervenuta modifica legislativa e ha respinto il ricorso di legittimità  - confermando le decisioni di merito di primo e di secondo grado, - di una azienda  che, quale datrice di lavoro, aveva sanzionato disciplinarmente un proprio dipendente (sospensione di un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio per aver navigato la settimana prima delle ferie natalizie) per aver navigato sulla rete in orario di lavoro visitando siti di carattere commerciale.

Dunque, l'attività di controllo datoriale necessitava del previo accordo sindacale ex art. 4, co. 2 St senza cui la condotta del dipendente non avrebbe potuto venire contestata, nè l'azienda aveva mai intesto addurre la c.d. finalità difensiva del controllo.

La Sezione Lavoro di Piazza Cavour, infatti, ha statuito che é bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l'entrata in vigore del D.L.vo 14.09.2015, n. 151 che ha modificato in senso più restrittivo l'art. 4 L. 300/1970, stabilendo che la disposizione di cui al comma 1 (gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In sostanza dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite tali strumenti possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti. L'orientamento di questa Corte (Cass. n° 16622/2012, id. n°19922/2016), da cui non si ha motivo di discostarsi, evidenziava l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiedente, anche per i cd. controlli difensivi, l'applicazione delle garanzie dell'originario art. 4, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300; con la conseguenza che se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. Ne consegue che, nel caso concreto, i dati acquisiti dal datore di lavoro nell'ambito dei suddetti controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore. La società non aveva provato che i controlli fossero funzionali alla salvaguardia del patrimonio aziendale. Anzi i fatti accertati mediante il sistema informatico sono stati sostanzialmente utilizzati per contestare al lavoratore la violazione dell'obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali. In questo senso depone anche il richiamo contenuto nella lettera di contestazione disciplinare per violazione della 'policy' aziendale, secondo cui la rete aziendale è esclusivamente uno strumento di lavoro, "senza fare cenno alcuno alla particolare pericolosità dell'attività di collegamento in rete rispetto all'esigenza di protezione del patrimonio aziendale.

 

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PRIVACY - Il Garante svedese e il nuovo assetto del ‘right-to-be-forgotten’.

diritto all'oblio

Diritto all’oblio e Privacy sul web

Il Garante della privacy per la Svezia ha adottato una decisione con cui ha condannato Google per violazione del ‘right-to-be-forgotten’. Nel caso di specie il diritto all’oblio era fondato e persino Google lo ha ammesso. La questione era però un’altra: erano sufficienti le misure apprestate dal motore di ricerca per dare esecuzione alla fondata richiesta di veder garantito il diritto all’oblio? La decisione della Swedish Data Protection Authority, che ha condannato Google a pagare ben 8 milioni di dollari, con ordine di mantenere l’oscuramento  dei  siti web, ha però una portata assai più vasta. Cerchiamo di capire perché, analizzando il provvedimento della DPA, che è reperibile a questo link istituzionale https://edpb.europa.eu.  

La disciplina del diritto all'oblio.

Il diritto a crescere e migliorare, senza essere costretti a vedersi rinfacciato eternamente il proprio passato, è stato ammesso dall’Ordinamento nel 2014 ed è stata introdotto allo scopo di tutelare i cittadini, consentendo loro di veder tolte le pagine web contenenti informazioni considerate potenzialmente dannose.

In Italia le prime pronunce risalgono agli anni ’90 (Sent. 15.05.1995 Tribunale Roma).

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PRIVACY - Verona, 25.11.2019: 'Sicurezza sul lavoro e GDPR'

Avv. Salvatore Frattallone LL.M. - privacy

VERONA - Si è tenuto in data 25 novembre 2019, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, il corso di formazione sui Rapporti tra la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e quella sulla privacy, a un anno e mezzo dall'entrata in vigore del G.D.P.R., tenuto da Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova, penalista cassazionista LL.M. ed esperto di data protection. Il corso è stato suddiviso in due parti. Nella prima parte della mattinata sono stati affrontati i temi della disciplina che preside organizzazione il funzionamento dell'Ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico Competente, ruolo contemplato nell'ordinamento giuridico italiano dal D.L.vo n°  81/2008 (testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro), siccome interferente a vari livelli con le regole della riservatezza

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PRIVACY - InstaPro, 29.10.2019, intervista all'Avv. Salvatore Frattallone su 'La videosorveglianza'

videosorveglianza
Videosorveglianza: cose da fare e da non fare

In questo articolo alcune aziende di sistemi di videosorveglianza e l'esperto legale hanno raccontato a InstaPro.it la loro impresa, i progetti che hanno realizzato e hanno fornito dei consigli su come adottare soluzioni di videosorveglianza nel modo corretto. Queste le aziende che hanno partecipato all’intervista, oltre a Frattallone & Partners – Law firm (studio legale): LEA security (installazione di impianti e sistemi di sicurezza); Casa Sicura (soluzione ai problemi legati alla sicurezza delle abitazioni; SECURITY leader (soddisfare il bisogno di sicurezza di ogni cliente; Dastel group (installazione e progettazione di sistemi di sicurezza; SICUREZZAITALIA360 (Servizi, consulenza, impianti e security. Clicca qui per leggere anche le altre interviste pubblicate sul sito InstaPro.it. Non ci si assume alcuna responsabilità per quanto indicato dalle varie aziende su menzionate, né per le loro forniture e/o prestazioni, che esse svolgono in completa autonomia e indipendenza.
1. Presentazione
Quando avete avviato la vostra attività e perché avete scelto questo settore?

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PRIVACY - Padova, 06.06.2019: 'La videosorveglianza dopo il GDPR'

Avv. Salvatore Frattallone LL.M. - privacy

PADOVA - Si è tenuto in data 06 giugno 2019 il corso di formazione sugli impianti di videoripresa e registrazione, a un anno dall'entrata in vigore del G.D.P.R., tenuto da Salvatore Frattallone, Avvocato del Foro di Padova, penalista cassazionista LL.M. ed esperto di data protection. Il corso è stato suddiviso in due parti. In mattinata sono stati affrontati i temi delle designazioni di D.P.O. ed Amministratore di sistema e si è analizzata la normativa che regolamenta la materia nonché le pronunce rese dal Garante privacy, anche a tutela della liberta dei soggetti interessati attinti dalle riprese (lavoratori, ospiti, familiari, terzi). Nel pomeriggio, invece, è stata passata in rassegna la giurisprudenza, europea e nazionale, di merito e legittimità, è stata discussa la questione dell'affidamento di appalti, per la videosorveglianza e il telesoccorso, a società di security e global service piuttosto che ad istituti di vigilanza muniti di licenzia prefettizia ex art 134 Tulps e, infine, sono stati illustrati i vari disegni di legge all'attenzione del Parlamento, sino al recentissimo c.d. decreto sblocca-cantieri (D.L. 18.04.2019 n° 32, 

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