Privacy

PRIVACY - Videosorveglianza d'area aziendale di transito e St. Lav.

Registro dei provvedimenti n° 434 del 17.11.2011

Gli occhi elettronici non possono essere installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, ancorché il controllo a distanza dell'attività lavorativa avvenga in modo discontinuo o nonostante il fatto che i lavoratori siano stati messi previamente al corrente dell'attivazione del sistema di videosorveglianza.
In ogni caso, poi, vanno adottate una serie di altre cautele, in particolare quelle riguardanti il tempo di conservazione delle immagini, l'abilitazione a visionarie, la loro conservazione e le relative misure di sicurezza nonché l'assoggettabilità a controllo di determinate aree su cui i lavoratori possono transitare o avere accesso: le procedure di cui all'art. 4, L. 20.05.1970 n° 300 non ammettono surrogati.

Sul tema del divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, sono stati altresì pronunciati dal Garante altre tre recenti Provvedimenti con i quali sono stati dichiarati illeciti altrettanti trattamenti rispettivamente attinenti:
*    ai sistemi di ripresa rivolti verso i rilevatori di presenza del personale che lavora all'Agenzia delle Entrate
[doc. web n° 1859569, Registro dei Provvedimenti n° 420 del 10.11.2011], in fattispecie in cui il trattamento era effettuato mediante sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale e in cui nessuna delle telecamere era dislocata in modo da riprendere i lettori di badge, né tantomeno alcuna postazione di lavoro, le riprese avevano lo scopo dichiarato di monitorare gli accessi del palazzo sede della Direzione regionale e gli accessi ai posti auto, erano poste le varie informative e le immagini registrate erano cancellate automaticamente dopo 48 ore;
*    al sistema di videosorveglianza installato per ragioni di sicurezza presso una casa di riposo, ove soggiornano anche persone affette da Alzheimer e da demenza senile, svolgente tra l'altro servizi di infermierato professionale, di assistenza agli anziani, di pulizia dei locali, di preparazione dei pasti, di animazione, di fisioterapia, di manutenzione, di giardinaggio e di guardia notturna, oltre a servizi di segreteria e amministrativi [doc. web n° 1859539, Registro dei Provvedimenti n° 421 del 10.11.2011], in un caso in cui le persone operanti presso la struttura ed autorizzate ad accedere alle immagini visionandole dal monitor della reception non risultano fossero state designate Incaricati del Trattamento ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. h), e 30 del Codice, con telecamere (anche a visione notturna) ed altre telecamere (con possibilità di zoom delle immagini) posizionate all'esterno e all'interno della struttura, oltre a quella installata nell'area che ospita i cartellini delle presenze degli operatori e il relativo orologio marcatempo nonché in altre zone, quali gli accessi all'edificio e i corridoi ai piani, suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l'attività, ancorché i lavoratori risulta fossero al corrente dell'esistenza del sistema di videosorveglianza reso noto anche tramite avvisi avvisi in corrispondenza delle postazioni di ripresa e del suo funzionamento e, pur tuttavia, non consta che fosse stato reso disponibile il testo dell'informativa completo, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, co. 1, del Codice secondo le modalità previste dal provvedimento del 08.04.2010, né che la società designata per il compimento di ulteriori operazioni tecniche sulle immagini, in base a un contratto di noleggio e manutenzione del sistema di videosorveglianza, sia stata nomina Responsabile del Trattamento dei dati;
*    all'impiego di videoriprese in un centro di fisiokinesiterapia convenzionato con il sistema sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza e riabilitazione fisica, psichica e sensoriale, nella forma ambulatoriale, domiciliare e semi-residenziale, a pazienti disabili quasi tutti minori [doc. web n° 1859546, Registro dei provvedimenti n° 433 del 17.11.2011], a seguito di sistema di videosorveglianza installato al fine di salvaguardare la sicurezza dei pazienti, con telecamere esterne ed interne alla struttura, ma in aree di passaggio e non presso postazioni fisse di lavoro, munite di appositi avvisi affissi ed oggetto informativa al lavoratori tramite una riunione in occasione della quale costoro si espressero a favore di detta installazione, dotate di misure di sicurezza giacché i dati erano conservati in un hard-disk chiuso in un'apposita cassetta di metallo chiusa a chiave e conservata nell'ufficio dell'amministratore, al quale lo stesso poteva accedere unitamente ai collaboratori da lui  autorizzati, ma essi, benché regolarmente designati quali Incaricati in relazione ad altri diversi trattamenti di dati personali svolti presso la struttura, non erano stati appositamente designati tali anche con specifico riferimento al trattamento delle immagini rilevate mediante il sistema di videosorveglianza.

Registro dei provvedimenti n° 434 del 17.11.2011
Prescrizioni e divieti del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice]
[doc. web n. 1859558]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, Segretario Generale;
Esaminata la documentazione in atti;
Visto il D.L.vo 30.06.2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Visto il provvedimento generale del Garante del 08.04.2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n° 99 del 29.04.2010);
Vista la segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso H.T.I. S.r.l. (di seguito, la Società), con sede operativa in Roma e sede legale in Milano, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4, L. 20.05.1970 n° 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali;
Viste le informazioni acquisite in loco il 21.07.2011, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza – che ha altresì provveduto a contestare la violazione dell’art. 162, co. 2-ter, del Codice in relazione ai tempi di conservazione delle immagine registrate (notificata alla sede legale della Società in data 08.09.2011) – dalle quali è emerso che:
- il sistema di videosorveglianza – sempre attivo e dotato di telecamere non brandeggiabili – è composto complessivamente di 26 telecamere installate sui quattro piani dell’immobile occupato dalla società, delle quali (cfr. verbale 21.07.2011, p. 3):
* sei, installate esternamente sulle scale di emergenza, per riprendere gli ingressi ai piani;
* le restanti, installate ai diversi piani, nei corridoi degli immobili, al fine di riprendere gli ingressi principali ai piani, alle scale di emergenza, nonché le aree di accesso a talune zone degli uffici (segnatamente, quelle antistanti agli uffici del manager, all’ufficio "financial" nonché dei sei uffici ad accesso regolamentato da badge nei quali vengono custodite apparecchiature di telecomunicazione);
* il sistema è stato installato "per soli fini di sicurezza e salvaguardia del patrimonio societario";
* le immagini – conservate per 18 giorni – possono essere visionate dal solo responsabile della sede romana della società, incaricato del trattamento (con lettera di designazione del 28.04.2011);
Considerato che in prossimità delle telecamere sono stati affissi appositi avvisi che avvertono del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza;
Rilevato che alcune telecamere risultano riprendere aree – quali gli accessi (di emergenza e principali) all’edificio nonché a taluni uffici e a porzioni di corridoio situati negli immobili occupati dalla società – suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l'attività;
Rilevato che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l’installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 4, co. 2, L. n° 300/1970;
Ritenuto, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito ai sensi degli artt. 11, co. 1, lett. a), e 144 del Codice (cfr. Provvedimenti 14.04.2011 [doc. web n° 1810223]; 24.06.2010 [doc. web n° 1738396]; 26.02.2009 [doc. web n° 1601522]; v. altresì Cass., Sez. Lav., 17.07.2007 n° 15892), anche considerato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dalla circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass., Sent. 06.03.1986 n° 1490), né dal fatto che i lavoratori siano al corrente dell’esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., Sent. 18.02.1983 n° 1236; Cass., Sez. Lav., 16.09.1997 n° 9211);
Considerato che, ai sensi degli artt. 143, co. 1, lett. c), e 154, co. 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;
Ritenuto, nelle more dell’eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, L. n° 300/1970, di dover disporre nei confronti della società il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in grado di riprendere l’attività dei lavoratori in talune aree interne agli uffici della società nonché in corrispondenza dei diversi accessi al luogo di lavoro;
Rilevato inoltre che, in base alle dichiarazioni rese, le immagini riprese vengono memorizzate su apposito disco rigido e conservate per 18 giorni, decorsi i quali le stesse sono cancellate mediante sovrascrittura;
Ritenuto che il suddetto trattamento è illecito anche alla luce dell'art. 11, co. 1, lett. e), del Codice, non essendo state addotte dalla società esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tale arco temporale, anche nella forma della richiesta di una verifica preliminare del Garante (cfr. Provv. 08.04.2010, cit., punti 3.2.1 e 3.4);
Ritenuto che, una volta espletate le procedure all’uopo previste dall’art. 4 della L. n° 300/1970, il tempo di conservazione delle immagini debba essere commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale del 08.04.2010;
Rilevato che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, co. 2-ter, e 170 del Codice;
Ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 18.10.2010 n° 37171; Cass. Pen., Sez. III, 24.09.2009 n° 40199);
Viste le Osservazioni formulate dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n° 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
tutto ciò premesso, il Garante,  nei confronti di H.T.I. S.r.l.:
1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, co. del Codice;
2. nelle more dell’espletamento delle procedure all’uopo previste dall’art. 4 della L. n° 300/1970, ai sensi degli artt. 143, co. 1, lett. c), 144 e 154, co. 1, lett. d), del Codice, vieta con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso la propria sede operativa in Roma;
3. espletate le procedure all’uopo previste dall’art. 4 della L. n° 300/1970, dispone ai sensi degli artt. 143, co. 1, lett. b), 144 e 154, co. 1, lett. c), del Codice che il tempo di conservazione delle immagini venga commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale del 08.04.2010 menzionato in narrativa;
4. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.
Ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento.
Roma, 17.11.2011


Il Presidente, Pizzetti
Il Relatore, Chiaravalloti
Il Segretario Generale, De Paoli

Stampa Email

I più letti