PENALE - La lista testi può essere trasmessa via fax? Tra irritualità e intempestività.
La Suprema Corte di Cassazione prende atto del progredire della tecnologia e, seppure con qualche ritardo (ora che il telefax è un mezzo desueto persino nella P.A., perchè ampiamente superato da posta elettronica e pec), prende atto che il deposito in Cancelleria della lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte può aver luogo anche tramite trasmissione via fax. Meglio tardi che mai, qualcuno penserà.
Il prossimo passaggio sarà quello, si auspica, di riconoscere la liceità dell'inoltro della Lista via pec, il cui uso, da un lato, è stato peraltro imposto per legge ai liberi professionisti oltreché alle aziende e, d'altro lato, viene solitamente utilizzato per le notifiche penali provenienti dall'Autorità Giudiziaria. Ma sino ad oggi non vale contrario. Intanto cogliamo quanto di positivo statuito nella massima qui sotto riportata.
Del resto, circa l'eccezione di tardivo deposito della lista testi, gli ermellini hanno di recente ribadito l'orientamento consolidato in ordine all'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, stabilendo come ciò non comporti alcuna nullità né inutilizzabilità. Invero, è assodato come il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determini affatto, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (si riportano, più sotto, anche le relative interessanti massime, sul punto).
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Cass. Sez. II Pen., Sent. n° 15796 del 23.02/29.03.2017, Pres. Ugo De Crescienzo, Rel. Marco Maria Alma