Penale

PENALE - La lista testi può essere trasmessa via fax? Tra irritualità e intempestività.

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

La Suprema Corte di Cassazione prende atto del progredire della tecnologia e, seppure con qualche ritardo (ora che il telefax è un mezzo desueto persino nella P.A., perchè ampiamente superato da posta elettronica e pec), prende atto che il deposito in Cancelleria della lista dei testimoni e dei consulenti tecnici di parte può aver luogo anche tramite trasmissione via fax. Meglio tardi che mai, qualcuno penserà.
Il prossimo passaggio sarà quello, si auspica, di riconoscere la liceità dell'inoltro della Lista via pec, il cui uso, da un lato, è stato peraltro imposto per legge ai liberi professionisti oltreché alle aziende e, d'altro lato, viene solitamente utilizzato per le notifiche penali provenienti dall'Autorità Giudiziaria. Ma sino ad oggi non vale contrario. Intanto cogliamo quanto di positivo statuito nella massima qui sotto riportata. 
Del resto, circa l'eccezione di tardivo deposito della lista testi, gli ermellini hanno di recente ribadito l'orientamento consolidato in ordine all'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, stabilendo come ciò non comporti alcuna nullità né inutilizzabilità. Invero, è assodato come il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determini affatto, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (si riportano, più sotto, anche le relative interessanti massime, sul punto).

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Cass. Sez. II Pen., Sent. n° 15796 del 23.02/29.03.2017, Pres. Ugo De Crescienzo, Rel. Marco Maria Alma

«[...] Questa Corte di legittimità ha, al riguardo già avuto modo di precisare che «È legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta alla citazione dei testi indicati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo)» (Sez. II, n° 23343 del 01.03.2016, A., Rv. 267081; Sez. I, n° 44978 del 19.09.2014, G., Rv. 261125). Per il resto deve essere solo aggiunto che la difesa non documenta (come sarebbe stato suo onere fare innanzi a questa Corte) - nel caso di specie, sottoposto allo scrutinio della Corte nomofilattica, n.d.r. - il fatto che la lista testi sia stata presentata da soggetto non legittimato (non si comprenderebbe, del resto, chi d'altri rispetto alle parti processuali poteva avere interesse a depositare l'atto) o l'intempestività del deposito della lista medesima e, in ogni caso, va ricordato che «Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale l'irrituale presentazione della lista (nella specie per non essere stata tempestivamente depositata in cancelleria, ma trasmessa a mezzo telefax), rientrando tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio» (Sez. I, n° 38161 del 24.09.2008, P., Rv. 241135). [...]».

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Sez. II Pen., Sent. n° 14295 del 28.10.2016/23.03.2017), Pres. Antonio Prestipino, Rel. Margherita Taddei

«[...] 2.3 b) l'eccezione di tardivo deposito della lista testi del P.M. : il motivo è comune ai ricorsi M. e S.; Il motivo è inammissibile non solo perché, nei fatti , come ha chiarito la Corte di merito, a causa di un rinvio,non era esaurita la fase degli atti introduttivi, (vedi pag. 38 del provvedimento impugnato) ma, in linea di diritto , perché ,la censura, come già evidenziato da questa Corte ,è priva di concreta rilevanza. Questa Corte con una giurisprudenza che soffre isolate eccezioni,infatti ha già deciso, con argomentazioni che questo collegio condivide e fa proprie, che l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o indicate in modo generico quanto all'oggetto, non comporta alcuna nullità, nè le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 dello stesso codice. Sez. II, Sent. n° 31882 del 30.06.2016, Ud. (dep. 22,07,2016) Rv. 267505 ; Sent. n° 8394 del 02.10.2013 Ud. (dep. 21,02,2014) Rv. 259049; Sez. V, Sent. n° 15325 del 10.02.2010 Ud. (dep. 21.04.2010) Rv. 246873; Sent. n° 46317 del 11.11.2004 Ud. (dep. 30.11.2004) Rv. 230460; Sez. VI, Sent. n° 9214 del 01.02.2005 Ud. (dep. 09.03.2005) Rv. 231488. [...]».

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Sez. V Pen., Sent. n° 33253 del 28.07.2015, ud. del 09.03.2015, Pres. Alfredo Maria Lombardi, Rel. Silvana De Berardinis

«[...] Alla stregua di tali rilievi deve ritenersi ugualmente priva di fandamento la censura relativa alla tardività del deposito della lista testi di parte civile,formulata ai sensi dell'art.468 CPP.,rilevandosi che il giudice ha reso congrua motivazione sulla tempestività dell'atto; peraltro va rilevato che il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determina, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta (Cass. Sez. I del 19.1.2007, n° 1585-). [...]».

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