PENALE - Principio di continuità investigativa e assenza di discovery.
Il principio della c.d. "continuità investigativa" vale anche per la parte privata.
Le indagini difensive possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito, purché svolte nell'osservanza delle norme "di garanzia" e con documentazione dell'attività svolta.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. 10.04/07.07.2006, n° 23706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente -
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da: C.S., nato il (OMISSIS); C.A., nato il (OMISSIS); Ce.Sa., nato il (OMISSIS); avverso la sentenza pronunciata in data 21.4.2005 dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della parte civile: Assicurazioni Generali s.p.a.; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi; Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito per la parte civile, l'avv. Fontana Giorgio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di parte civile, come da nota; Udito per gli imputati ricorrenti gli avvocati Gaito Alfredo e Miele Jole Rosa, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava, in sede di giudizio di rinvio, la condanna di