Penale

PENALE - Principio di continuità investigativa e assenza di discovery.

colloquio documentato

Il principio della c.d. "continuità investigativa" vale anche per la parte privata.
Le indagini difensive possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito, purché svolte nell'osservanza delle norme "di garanzia" e con documentazione dell'attività svolta.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 10.04/07.07.2006, n° 23706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE QUINTA PENALE                        

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. PIZZUTI    Giuseppe     -  Presidente   -                      
Dott. ROTELLA    Mario        -  Consigliere  -                      
Dott. NAPPI      Aniello      -  Consigliere  -                      
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania -  Consigliere  -                      
Dott. BRUNO      Paolo Antoni -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: C.S., nato il (OMISSIS); C.A., nato il (OMISSIS); Ce.Sa., nato il (OMISSIS); avverso  la  sentenza  pronunciata  in  data  21.4.2005  dalla  Corte d'appello di Roma, nei confronti della parte civile: Assicurazioni Generali s.p.a.; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi; Udito  il  Pubblico  ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale   Dott.   Delehaye  Enrico,  che   ha   concluso   chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito  per  la parte civile, l'avv. Fontana Giorgio che  ha  concluso chiedendo  il  rigetto del ricorso e la condanna  dei  ricorrenti  al rimborso delle spese di parte civile, come da nota; Udito  per gli imputati ricorrenti gli avvocati Gaito Alfredo e Miele Jole Rosa, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava, in sede di giudizio di rinvio, la condanna di

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PENALE - Investigazioni difensive e giudizio abbreviato semplice

braccio di ferro

Consono al principio di parità delle armi consentire all'imputato l'utilizzo delle proprie investigazioni difensive, anche a contenuto dichiarativo, nel giudizio abbreviato "secco", se i verbali di investigazione sono stati ritualmente depositati nel fascicolo del difensore contestualmente alla richiesta del rito "a prova contratta".

Corte Costituzionale

Sentenza 22/26.06.2009, n° 184

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente
- Francesco AMIRANTE
Giudici
- Ugo DE SIERVO
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di B.S. con ordinanza dell'11 aprile 2007, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza dell'11 aprile 2007 il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, «nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione – in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma, Cost. – degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti».

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PENALE - Pacchetto sicurezza e doppio binario.

sbarre

 

Apcom, 25.10.2007

Il "pacchetto sicurezza" va profondamente ripensato

 

di Salvatore Frattallone


Il pacchetto sicurezza approdato ieri in Consiglio dei ministri e non licenziato per il veto di alcuni ministri, deve essere profondamente ripensato". È questo l’auspicio del presidente dell’Associazione italiana dei giovani avvocati (Aiga), Valter Militi, che sottolinea la "disorganicità" delle misure al vaglio dell’esecutivo e la "dubbia costituzionalità" di alcune di queste. Secondo Militi, "al di là del merito delle singole modifiche normative proposte, la riproposizione del doppio binario, costituisce un inaccettabile vulnus per il nostro sistema giuridico".

"Quel che stupisce - aggiunge Salvatore Frattallone,

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PENALE - MP, Foto, internet, invio a persona determinata e reato.

internet

Mandare le foto tramite Internet a persone determinate non è sempre reato
Mondo Professionisti, 29.11.2010

di Salvatore Frattallone (penalista del Foro di Padova, partner di ViewNetLegal.it)

Il 15 luglio 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso il caso dell'invio d'immagini per via telematica da parte di una donna, sfociato nella pubblicazione non autorizzata di tali sue foto in un sito per soli adulti. Il Garante (doc. web n. 1741760, Bollettino n. 119/10) ha accolto la tesi dell'uomo, con cui lei aveva avuto rapporti telematici, secondo il quale le conversazioni intercorse in via virtuale erano solo personali e gli allegati perciò non erano soggetti all'applicazione del Codice. Nella fattispecie,

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PENALE - Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio dell’Unione Europea.

reati informatici

 

 

Nuove responsabilità e sanzioni per le Aziende:
i reati informatici riconducibili ad omesso controllo
- La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio dell’Unione Europea -

17.03.2005

di Salvatore Frattallone

Gli Stati membri dell’Unione Europea, il 24 febbraio 2005, si sono dotati – con la Decisione Quadro del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunitaria n. L069, già in vigore dal 17 marzo 2005[1] – di un tassello importante nell’ambito della legislazione contro gli attacchi compiuti dalla criminalità informatica.
Si è stabilito, in modo vincolante per tutte le venticinque Nazioni ora aderenti all’Unione Europea[2], che, al fine di predisporre con urgenza un’adeguata tutela dagli attacchi contro i sistemi di informazione, ciascuno Stato debba armonizzare la propria
normativa in materia penale, introducendo entro il 16 marzo 2007 delle leggi ad hoc, in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.

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