INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sms e indagini su dati sensibili dell'altrui amante.

donna tra due uomini

Un uomo si era invaghito d'una donna che aveva conosciuto quale cliente e, adducendo d'aver ricevuto un sms sul telefono cellulare, relativo ad una asserita relazione che la stessa aveva con un di lei collega sposato, incaricò un investigatore privato d'indagare sulla vita privata di costei, allo scopo di ottenere informazioni su chi gli avesse inviato il messaggio con cui gli si intimava di stare attento, dopodiché l'uomo informò il superiore gerarchico della donna che lei aveva tale relazione occulta sul lavoro e, così, ne avrebbe finito col lederne la reputazione.
È ravvisabile, nelle condotte del committente e del detective privato che agì su suo mandato, la scriminante di cui all'art. 24, lett. f), del D.L.vo n° 196/03?

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sospensione condizionale e revoca di licenza prefettizia

investigatore privato
Non sussiste violazione di legge né l'eccesso di potere nella decisione con cui il Prefetto revochi l'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. e ex artt. 222 D.L.vo n° 271/89 a un investigatore privato condannato in sede penale con pena detentiva sospesa.
Infatti, benché l'art 166 C.P. preveda che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Convegno ConIpi a Roma 29.10.11.

ConIpi

GIORNATA FORMATIVA
29 ottobre 2011

"L’INVESTIGATORE PRIVATO: UNA PROFESSIONE IN TRASFORMAZIONE"
-
Aula Magna del Collegio Nazareno (P.za Barberini) - Largo del Nazareno, 25 Roma -

Il corso, organizzato da ConIpi (Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati) e da Orsa Consulting, verte sul ruolo delle investigazioni private, sia in ambito civile che penale, e in particolare si fonda sulla normativa vigente per rispondere alle necessità d'aggiornamento professionale al fine di ottenere i rinnovi annuali delle licenze. Oggetto del corso sono le informazioni di base sui vincoli normativi, alla luce delle recenti disposizione ministeriali impartite con il DM 269/2010 nonché gli aspetti degli adempimenti legati al Codice deontologico per il trattamento e la conservazione dei dati personali (alla luce delle linee guida del Garante Privacy).
Collegio del Nazareno Roma Aula Magna

P R O G R A M M A

Ore 9.00    registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30   Saluto del Presidente ConIpi Leonardo Lagravinese

1° Modulo: relatore Avv. Salvatore Frattallone
(Penalista del Foro di Padova, Cassazionista, esperto di Indagini difensive, Senior Partner di "ViewNetLegal")

Ore 10.00 Adempimenti previsti dalla legge e dal Codice deontologico Privacy "Allegato A.6": Le norme privacy in tema di mandato ad indagare, dps, indirizzo IP, informativa e altri adempimenti, notificazione e  conservazione dati.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Acquisizione di copie di fascicolo penale.

estrazione copie di atti del procedimento

La Cassazione ha escluso che si possa ravvisare, in assenza di un procedimento penale attualmente pendente, la sussistenza di una "parte" e, quindi, dei suoi diritti. C'è furto se l'investigatore privato si impossessi di copie degli atti del fascicolo di un procedimento penale archiviato, trattenendosele senza consenso della Cancelleria.
L'investigatore privato,
incaricato da una compagnia assicurativa di accertare se vi fossero gli estremi per far riaprire il procedimento o per instaurare un giudizio civile, aveva chiesto in Procura, con il nulla-osta del G.I.P., copia non conforme degli atti del procedimento, ma non aveva versato i diritti di cancelleria.
Disattendendo la tesi della difesa - volta a veder riconosciuta, in capo alla compagnia mandante (e quindi all'investigatore privato delegato), la qualità di "parte potenziale" del processo, rispetto all'ipotetica riapertura delle indagini e al successivo esercizio dell'azione penale o all'eventuale instaurando causa civile - la S.C. ha statuito che non è sostenibile il ruolo di "parte potenziale, proiettata nel futuro, ma non rinvenibile nel presente".
Parimenti, la sottrazione, da parte dell'investigatore privato di quelle copie in Procura non è stata considerata riconducibile alla scriminante dell'esercizio del diritto, atteso che l'autorizzazione del G.I.P. non poteva avere valenza liberatoria, attestando solo l'assenza di ostacoli procedurali a tutela del segreto e della riservatezza.
Conseguentemente per quella sottrazione arbitraria di copie da parte dell'investigatore privato è stata confermata la condanna per furto pluriaggravato.

Cass. pen. Sez. V, Sent. 16.03/22.06.2011 n° 25184

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Registrazione tra presenti per fini esclusivamente personali

spy-penTramite una penna munita di microfono e telecamera, all'insaputa dei suoi interlocutori, appartenenti alla G.d.F., un investigatore privato autorizzato registrò due conversazioni tra presenti.
Il detective privato, quindi, era sottoposto ad indagine atteso che si paventava che i dati personali indebitamente acquisiti, siccome in assenza di consenso espresso degli interessati, fossero destinati alla diffusione a terzi, per procurare profitto a sè con danno per i titolari dei dati personali acquisiti.
Lo strumento di captazione delle conversazioni era scoperto nell'immediatezza del fatto dagli interlocutori, che acquisivano così consapevolezza dell'avvenuta registrazione, e
la "penna", conseguentemente, veniva sottoposta a sequestro probatorio (trattandosi di cosa pertinente a fatto-reato, ex art. 253 C.P.P.), in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 167 del D.L.vo 196/2003, quanto meno sotto l'astratto profilo del tentativo di reato.
La S.C. - valorizzando il principio di cui ali'art. 5, comma 3, T.U. privacy (per il quale la comunicazione di dati personali effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetta all'applicazione delle disposizioni del T.U. soltanto se i dati siano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione) - ha stabilito, in linea con l'orientamento oramai consolidato, che "non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui".
Integra quindi il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione.
Peraltro, poiché al Tribunale del riesame compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità in ordine alla sola congruità degli elementi rappresentati dal P.M., senza poter valutare "in fatto" la coincidenza o no con le reali risultanze processuali, la misura cautelare reale è stata reputata, nella fattispecie, comunque legittimamete eseguita.
La S.C., invero, nel rigettare il gravame interposto avverso una Ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Tempio Pausania il 13.07.2010 - che aveva ritenuto legittimo il sequestro di una penna nella quale v'erano occultati microfono e microtelecamera, adoperati da un investigatore privato per registrare taluni colloqui all'insaputa dei suoi interlocutori - ha precisato che il reato previsto dal T.U. Privacy è punibile anche se posto in essere soltanto in forma di tentativo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

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