INVESTIGAZIONE PRIVATA - Prevenzione del crimine e abuso di licenza ex art. 134 Tulps.

L'autorizzazione investigativa di cui all'art. 134 Tulps non consente di svolgere l'attività di prevenzione dei crimini contro le persone e, ove ciò si verifichi, sussiste abuso con revoca ex art. 10 Tulps della licenza, per aver l'investigatore svolto attività non autorizzabile in favore di soggetti privati.
Nella fattispecie una società, il cui legale rappresentante era autorizzato ex art. 134 Tulps a svolgere l'attività d'investigazione privata, si era resa aggiudicataria di un servizio comunale: come da bando di gara, doveva garantire misure di prevenzione per la sicurezza negli spazi antistanti talune scuole e scoraggiare iniziative delinquenziali di qualsiasi genere, nei confronti degli alunni, dei genitori, del corpo docente e non docente, nonché dei beni delle scuole;





