INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sull'ammissibilità della prova testimoniale del detective in sede civile.

testimonianza in sede civile dell'investigatore privato La questione della rilevanza, in sede civile, della prova testimoniale da parte dell'investigatore privato è assai delicata e involge interessanti profili di ammissibilità, oltreché di rilevanza. Nella prima pronuncia qui riportata il Tribunale meneghino ha sentenziato che non è sufficiente chiamare il detective "a confermare" il contenuto del suo rapporto investigativo, che sia già stato prodotto in causa dal legale che ne abbia chiesto l'escussione: serve, viceversa, che egli deponga su circostanze specifiche, appositamente capitolale, sui "fatti", insomma.
Con la seconda decisione il medesimo tribunale ha però scritto - nero su bianco - che sul pedinamento effettuato a mezzo dell'investigatore privato ha deposto il medesimo detective, che si è riportato alla propria relazione e al DVD prodotte in atti.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - La valutazione giudiziaria della relazione investigativa sul dipendente infedele.

infedeltà del lavoratore durante la malattia

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del lavoratore infedele e della rilevanza giudiziaria civilistica degli esiti delle metodiche investigative utilizzate per compiere l'osservazione, il controllo e il pedinamento del dipendente. Il caso - che ha costituito l'occasione per l'interessante pronuncia a commento - è quello dell'impugnazione del licenziamento per giusta causa promossa da un dipendente a cui era stato contestato l'assenteismo dal datore di lavoro, il quale aveva commissionato indagini a un investigatore privato autorizzato: nella fattispecie l'addebito disciplinare elevato al lavoratore era stato quello d'aver mancato ai doveri di correttezza e di buona fede per aver svolto una assidua attività fisicamente faticosa durante il periodo d'assenza dal lavoro per asserita malattia.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Esercizio di attività di sorveglianza in forma imprenditoriale mediante vigilanza di beni per conto terzi, anche meramente passiva, e licenza prefettizia.

controllo dei monitor di sorveglianza
Ritorna, ogni tanto, l'acritico quanto banale refrain giurisprudenziale sull'attività di vigilanza di beni eseguita in forma societaria-imprenditoriale, in assenza di autorizzazione del Prefetto all'esercizio dell'attività di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Corte d'Appello di Napoli, Sez. III Penale, Sentenza  del 11.10.2011

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Indagini sui debitori della società del cui c.d.a. il detective è membro.

investigazioni private sui debitori aziendali

Può il membro del c.d.a. di una società commerciale, il quale abbia una specifica delega per occuparsi di coordinarne l’ufficio amministrativo, assumere incarico dalla medesima di svolgere indagini private - per le quali è abilitato, siccome titolare d’una propria autonoma e separata licenza prefettizia - al fine di verificare la disponibilità economica dei debitori aziendali?
Sul punto sono rilevanti la decisione del Tribunale Bologna, Sez. IV, 20.10.2006 n° 2412, e l’art. 2475-ter C.C.

Tribunale di Bologna, Sez. IV, 20.10.2006 n° 2412

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Revoca della licenza prefettizia se si cessa d'essere amministratori della società investigativa che la ottenne.

autorizzazione prefettizia a svolgere l'attività di investigatore privato

Tizio dispone di due licenze coeve, una ex art. 134 T.U.L.P.S., rilasciatagli quale amministratore d'una società investigativa, e un'altra ex art. 222 disp. att. C.P.P., che ha però ottenuto senza menzione di alcuna forma d'impresa.
Quid iuris se smette di rivestire il ruolo di amministratore della società d'investigazioni in cui operava?
Può conservare ambedue le licenze o no?

E, se sì, gli è consentito utilizzare la prima licenza nell'ambito d'una diversa società investigativa, di cui lo stesso divenga amministratore?

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